Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6360 - pubb. 18/08/2011

Factoring e riserva di verifica della effettiva consistenza dei crediti ceduti

Cassazione civile, sez. III, 15 Ottobre 2009, n. 21904. .


Factoring - Collegamento contrattuale - Silenzio del debitore ceduto - Unicità del negozio.



Il collegamento negoziale si concreta in un fenomeno giuridico che coinvolge contratti funzionalmente collegati ma strutturalmente, tipologicamente e casualmente autonomi e diversi. Il factoring è invece un negozio unico che coinvolge più parti. La riserva di verificare l'effettiva consistenza dei crediti ceduti non configura una specifica obbligazione di comportamento del debitore ceduto nei confronti della società di factoring, quando è posta nell'evidente esclusivo interesse del dichiarante. Ne consegue che mancando un obbligo di renda significativo il silenzio, il cessionario dei crediti non può accontentarsi di una mancata contestazione, ma deve attivarsi per richiedere una risposta positiva, fornendo i chiarimenti necessari e domandando le opportune assicurazioni alle parti del rapporto ceduto.