Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6364 - pubb. 22/08/2011

Forma scritta ex art. 117 TUB, funzione e diritto del cliente di verifica delle condizioni praticate.

ABF Milano, 19 Aprile 2011, n. 821. Est. Santoro.


Forma – Forma scritta – Contratto attivato sulla base di precedente contratto (carta di credito sulla base di precedente finanziamento al consumo) – A distanza di anni – Sussistenza della forma richiesta solo per il primo contratto – Insufficienza.



La forma scritta prevista dall’art. 117, comma 1, TUB soddisfa le esigenze conoscitive del cliente il quale voglia verificare, successivamente alla conclusione del contrato, se le condizioni a lui praticate siano conformi a quelle pubblicizzate. Non si tratta, dunque, di consegnare al cliente un contratto quale che sia, in un tempo per giunta lontano, ma di metterlo in grado di informarsi costantemente in ordine alle condizioni di contratto. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò) (riproduzione riservata)


Nella specie, il cliente si lamentava del fatto di non essere stato messo in condizione di conoscere la pesantezza degli oneri economici legati all’utilizzo di una carta revolving.


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