Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6369 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. II, 30 Gennaio 2007, n. 1959. Est. Ebner.


Contratti in genere - Rappresentanza - Contratto concluso dal rappresentante - In genere - Contratti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili - Stipulazione da parte del rappresentante - "Contemplatio domini" risultante dallo stesso documento - Necessità anche nel caso di rappresentanza sociale - Conoscenza o affidamento da parte del terzo - Irrilevanza.



In tema di rappresentanza, nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili la "contemplatio domini" - necessaria anche nel caso di rappresentanza sociale - pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, deve risultare "ad substantiam" dallo stesso documento comprovante il contratto, restando irrilevante la conoscenza o l'affidamento, da parte del terzo contraente, in ordine all'esistenza del rapporto rappresentativo. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - rel. Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IMPRESA COSTRUZIONI LANARI GIUSEPPE & FIGLIO S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. LANARI Pietro, elettivamente domiciliato in Roma, VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio dell'Avvocato PETTINARI LUIGI, difeso dall'Avv. LUCCHETTI ALBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GIARDINI GIANFRANCO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 14862/2003 proposto da:
GIARDINI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 191, presso lo studio dell'Avvocato ALFIERI ARTURO, che lo difende unitamente all'Avvocato BRUNETTI MARCO MARIA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
IMPRESA COSTRUZIONI LANARI GIUSEPPE & FIGLIO S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
avverso alla sentenza n. (Ndr: testo originale non comprensibile) della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 29/01/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/06/2006 dal Consigliere Dott. EBNER Vittorio Glauco;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, l'accoglimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Giardini Gianfranco conveniva innanzi al Tribunale di Ancona l'Impresa Costruzioni Lanari Giuseppe & Figlio s.n.c.. L'attore esponeva: di avere acquistato dalla predetta società in data 9.9.1982, un immobile al prezzo di L. 195.000.000; di avere versato a titolo di acconto la somma di L. 40.000.000; che l'immobile stesso era stato però dichiarato inagibile, perché investito da una frana; che - nonostante l'impossibilità sopravvenuta di esecuzione del contratto - la parte venditrice aveva restituito solo una parte (L. 30.000.000) dell'acconto ricevuto.
Ciò premesso, chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per l'indicata causa e la condanna della convenuta alla restituzione del residuo acconto, con gli interessi e la rivalutazione monetaria; in subordine, per il caso in cui fosse rimasta non dimostrata l'esistenza di un contratto di vendita, chiedeva la condanna della società alla restituzione dell'acconto, in quanto ricevuto senza una giusta causa.
La convenuta si costituiva, contestando in toto ogni domanda attrice. All'esito della svolta istruttoria, il Tribunale adito, con sentenza 21.6-20.9.1999, accoglieva la domanda principale del Giardini, dichiarava la risoluzione del contratto di vendita e condannava la convenuta alla restituzione del residuo importo di L. 10.000.000, con gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso tale sentenza la soccombente società proponeva appello, cui resisteva il Giardini.
Con sentenza n. 250/2002, depositata il 29.04.2002, la Corte di Appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda di risoluzione proposta in via principale dal Giardini; accoglieva, invece, quella subordinata: per l'effetto condannava l'appellante società alla restituzione della somma di L. 10.000.000, con gli interessi dalla domanda; dichiarava compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio ed infine condannava il Giardina a restituire quanto ricevuto in eccesso, in forza della sentenza di prime cure.
I Giudici di appello - per quanto in questa sede ancora interessa - ritenevano per un verso priva di fondamento, alla stregua di quanto accertato in causa, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società sotto il profilo che Lanari Giuseppe, pur essendo legale rappresentante della Impresa Costruzioni Lanari s.n.c., aveva tuttavia venduto l'immobile al Giardini a titolo personale e senza impegnare in alcun modo la società stessa; e che pertanto l'appellante fosse obbligata a restituire la residua parte dell'acconto ricevuto, non avendo offerto la prova di avere già estinto interamente la relativa obbligazione.
Per altro verso, ritenevano che il Giardini non avesse dimostrato di avere subito un pregiudizio economico maggiore e diverso rispetto a quello indennizzabile con la corresponsione degli interessi di legge e pertanto di dovere disattendere la domanda attrice concernente la rivalutazione monetaria.
3. Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per Cassazione la società, con atto notificato il 24.04.2003, sostenuto da due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. Il Giardini resiste con controricorso, con il quale ha proposto anche ricorso incidentale, sostenuto da due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente, va dato atto dell'avvenuta riunione, all'udienza odierna, del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell'art. 335 c.p.c..
5. Il ricorso principale.
5.1 Con un primo articolato motivo la ricorrente società deduce violazione degli artt. 1387, 1388, 1392, 2697 c.c.; nonché carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia. I Giudici di appello, pur avendo riconosciuto che la domanda di risoluzione contrattuale non era accoglibile per la mancanza di un atto scritto ad substantiam, avrebbero però poi erroneamente affermato sussistere la legittimazione passiva della società (che aveva invece sempre affermato la propria totale estraneità all'affare concluso fra Lanari Giuseppe ed il Giardini), pur in mancanza del necessario atto scritto da cui ricavare che il predetto Lanari aveva agito quale legale rappresentante della società e spendendone il nome.
5.2 Con un secondo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 2041, 2042, 2697 c.c.; nonché carente motivazione su un punto decisivo della controversia.
I Giudici di appello avrebbero erroneamente accolto la domanda subordinata di indebito arricchimento nei confronti della società non avendo considerato che il Giardini aveva azione diretta nei confronti di Lanari Giuseppe per la restituzione del residuo acconto prezzo allo stesso versato; e che non era stato comunque dimostrato alcun arricchimento in capo ad essa società: stante la mancanza, nei libri sociali, di tracce dell'entrata di somme di denaro versate dal Giardini alla società stessa, e comunque della prova che l'importo preteso in restituzione fosse mai stato versato alla società anziché al Lanari personalmente.
6 Il ricorso incidentale.
6.1 Con un primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c., quanto al mancato riconoscimento del danno da svalutazione monetaria.
6.2 Con un secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., quanto alla disposta compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, considerato che comunque era stata accolta la domanda attrice di restituzione del residuo acconto sul prezzo della vendita.
7. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
Invero, costituisce principio pacifico,in materia di trasferimenti immobiliari, che, nel caso in cui il contratto sia concluso mediante un rappresentante occorrevi fini della validità del negozio, che la procura sia rilasciata per iscritto ai sensi dell'art. 1392 c.c.; ed inoltre, ai fini della efficacia del negozio stesso nei confronti del rappresentato, che nell'atto vi sia stata la spendita del nome (o, a seconda dei casi, della ragione sociale o della denominazione sociale) del soggetto - persona fisica o ente - rappresentato. In tal senso è il consolidato orientamento di legittimità (ex plurimis, Cass. 936/1984; Cass. 3670/1995; Cass. 3903/2000; Cass. 7640/2005), secondo il quale nel contratto che ha per oggetto il trasferimento di beni immobili, stipulato dal rappresentante, la contemplatio domini - occorrente anche, in - caso di rappresentanza sociale: Cass. 2417/1970; Cass. 5271/1985; Cass. 3903/2000 cit. - pur non richiedendo formule sacramentali, deve risultare ad substantiam dallo stesso documento: restando priva di rilievo giuridico la conoscenza o l'affidamento da parte del terzo contraente in ordine all'esistenza del rapporto rappresentativo (Cass. 78/1993; Cass. 7640/2005 cit.). Orbene, dalla sentenza impugnata non è dato ricavare che Lanari Giuseppe abbia - come necessario - speso,in un atto scritto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un immobile al Giardini, la ragione sociale della Impresa Costruzioni Lanari s.n.c.. Pertanto, gli elementi posti in rilievo dai Giudici di appello come indicativi del fatto che il Lanari ebbe ad agire quale legale rappresentante della anzidetta società (in particolare, trattandosi di immobile costruito dalla società; e non avendo la convenuta comunque dimostrato che il Lanari aveva negoziato un bene sociale a titolo esclusivamente personale,senza impegnare la società stessa la quale negli atti difensivi aveva del resto riconosciuto la liceità della vendita di una cosa altrui) non assumono valenza decisiva in senso favorevole alla tesi del resistente Giardini:
essendo nella specie mancata proprio quella contemplatio domini che, soltanto, avrebbe consentito di attribuire al relativo atto giuridici effetti nei confronti della società, ai sensi degli artt. 1350 e 1388 c.c. e di configurare conseguentemente la stessa società come soggetto (passivamente) legittimato nel giudizio proposto dal Giardini.
8. L'accoglimento del motivo che precede ha carattere all'evidenza assorbente rispetto ad ogni altra questione introdotta in causa sia con il secondo motivo del ricorso principale sia con il ricorso incidentale.
La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata. Peraltro, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto la causa va decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c.. Ritiene la Corte, per le ragioni già esposte in sede di esame del primo motivo del ricorso principale, di dovere rigettare ogni domanda proposta dal Giardini nei confronti della Impresa Costruzioni Lanari s.n.c..
Quanto alle spese dell'intero giudiziosi ravvisano giusti motivi di compensazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del principale, assorbito il secondo nonché il ricorso incidentale; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva del Giardini.
Dichiara compensate fra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2006. Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2007