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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6371 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 05 Maggio 2004. Est. Ceccherini.

Società - Di persone fisiche - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Domanda di liquidazione degli utili - Legittimazione passiva della società - Sussistenza - Legittimazione passiva del singolo socio - Esclusione.


La domanda con cui il socio di una società di persona fa valere l'obbligazione della società alla liquidazione della sua quota degli utili va proposta nei confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato, e non già dei soci singolarmente; ne' tale principio può essere superato, ancorché si tratti di società irregolare, in base al concorrente principio della responsabilità solidale dei soci (art. 2291 cod. civ.), perché la regola della solidarietà tra i soci è stabilita a favore dei terzi che vantino crediti nei confronti della società, e non è applicabile alle obbligazioni della società nei confronti dei soci medesimi (conformemente alla regola generale secondo cui nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi). (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MANCANIELLO VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MEDAGLIE D'ORO 157, presso l'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE BIA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SANZIO DONATO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 11508/01 proposto da:
SANZIO DONATO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso l'avvocato PAOLO PACIFICI, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO MITOLO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MANCANIELLO VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MEDAGLIE D'ORO 157, presso l'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE BIA, giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1062/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 14/11/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2003 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente l'Avvocato CIPRIANI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il giorno 8 novembre 1991, il Dottor Vittorio Mancaniello chiede in giudizio, davanti al Tribunale di Bari, il Dottor Donato Sanzio. Espose che, con transazione in data 31 maggio 1991, si era obbligato a corrispondere al convenuto, che insieme a lui e a tale Michele Vitale era stato socio della società di fatto "Centro prevenzione e cura delle malattie renali", la somma di L. 55.000.000, a titolo di utili sociali dal Sanzio non percepiti negli anni dal 1981 al 1989, e che la transazione era stata stipulata per effetto della violenza morale posta in essere dalla controparte, che aveva minacciato di denunciarlo all'autorità giudiziaria per presunti reati da lui commessi nello svolgimento dell'attività di amministratore della società. L'attore chiese che fosse dichiarata la nullità della convenzione in parola, e che il convenuto fosse condannato al pagamento della somma di L. 50.000.000 a titolo di compenso dell'attività da lui prestata nella società di fatto. Il convenuto, costituitosi, resistette alla domanda, e in via riconvenzionale chiese la risoluzione della transazione per grave inadempimento dell'attore, per non avere questi pagato entro il 30 novembre 1991 la rata di L. 15.000.000 dell'importo definito transattivamente, e la condanna dello stesso al pagamento dell'effettivo ammontare degli utili, pari a L. 87.640.000, come riconosciuto nella transazione, insieme a quelli successivamente maturati negli anni 1990-1991.
Con sentenza in data 17 novembre 1997, il tribunale respinse la domanda principale dell'attore, e accogliendo la domanda riconvenzionale dichiarò la risoluzione dalla transazione, respingendo tuttavia le domande di condanna proposta dal convenuto, essendo alla stessa passivamente legittimata la società, e non il Mancaniello personalmente.
Contro questa sentenza, il Sanzio propose appello principale, e il Mancaniello appello incidentale.
La Corte d'appello di Bari, con sentenza in data 14 novembre 2000, accolse l'appello principale, dichiarò inammissibile quello incidentale del Mancaniello, e condannò quest'ultimo al pagamento in favore del Sanzio dalla somma di L. 87.600.000, con gli interessi legali dal giorno della domanda, nonché alle spese del doppio grado di giudizio.
La Corte premise che sulla risoluzione dalla transazione si era formato il giudicato, con conseguente preclusione all'esame dell'appello incidentale rivolto a far dichiarare il vizio delle volontà del contratto. Del pari inammissibile era l'appello incidentale proposto per la condanna del Sanzio al pagamento del compenso dovutogli per l'amministrazione della società, in contraddizione con l'eccezione sollevata dallo stesso Mancaniello, di esclusiva legittimazione della società alle controversie che la riguardano; peraltro, non era stata data la prova dell'ammontare del credito. La Corte ritenne poi che la domanda del Sanzio fosse fondata sull'art. 2291 c.c. (applicabile in luogo dell'art. 2267 invocato dall'appellante, trattandosi di società collettiva irregolare);
nonché sull'espromissione compiuta dal Mancaniello il quale, sulla premessa del credito del Sanzio per utili non corrisposti, aveva assunto direttamente quell'obbligazione. Infine, la corretta interpretazione delle dichiarazioni rese dal Sanzio in sede di interrogatorio formale ne escludeva la natura confessoria dell'avvenuta percezione degli utili della società. La prova del credito del Sanzio, costituita dal ricordato riconoscimento del Mancaniello, non comprendeva peraltro gli utili per il 1990-91, dei quali non era stato provato l'ammontare.
Per la cassazione della sentenza, notificatagli il 14 febbraio 2001 in forma esecutiva al domicilio eletto presso il difensore, il dottor Mancaniello ricorre con atto notificato il 31 marco 2001, con cinque motivi.
Il dottor Sanzio resiste con controricorso e ricorso incidentale con due motivi, notificato il 4 maggio 2001, e con memoria. Il Mancaniello ha depositato controricorso al ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, siccome proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c..
Con il primo motivo del ricorso principale, contenente due distinte censure, si denunzia innanzi tutto la violazione e falsa applicazione di norme di legge, nonché vizi di motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia, concernente la legittimazione passiva del Dottor Mancaniello, socio di una società di fatto, alla lite concernente gli utili prodotti dalla società; si deduce che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la legittimazione passiva per obbligazioni sociali, nelle società di persone, spetta alla sola società, la quale, a norma degli artt. 2266, 2267 e 2268 c.c., ha autonoma soggettività, distinta da quella dei soci, e che ciò si verifica anche quando il credito del socio discenda dalla stessa qualità di partecipante, come nel caso del concorso alla distribuzione degli utili. Il ricorrente censura, di conseguenza, l'affermazione del giudice di merito, secondo il quale il tribunale avrebbe errato nel negare la responsabilità del Mancaniello al pagamento degli utili sociali sul presupposto che unica obbligata sarebbe la società.
La prima censura è fondata ed assorbente. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la domanda con la quale il socio di una società di parsone fa valere l'obbligazione dalla società va proposta, ai sensi dell'art. 2266 c.c., nei confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato, e non già dei soci singolarmente (Casa. Sez. un. 26 aprile 2000 n. 291, in tema di liquidazione della quota sociale, ma con espresso riferimento, in motivazione, al caso parallelo del socio cha faccia valere - come nel caso in esame - il suo diritto alla quota di utili di esercizio). Il giudice del merito ha ritenuto che questo principio potesse essere superato, nella fattispecie in esame, oltre che in forza dall'intervenuta espromissione compiuta dal Mancaniello (oggetto del secondo motivo di ricorso, e per il quale v. infra), in base alla considerazione che, trattandosi di società in nome collettivo irregolare, il socio evocato in giudizio sarebbe stato obbligato in solido con la società a norma dell'art. 2291 c.c.. Si tratta di argomento non pertinente alla fattispecie esaminata. La regola dalla solidarietà tra i soci delle società di persone è stabilita dall'art. 2291 c.c. a favore dei terzi, che vantino dei crediti nei confronti della società, e non e applicabile alle obbligazioni dalla società nei confronti dei soci medesimi (conformemente alla regola generale, che vuole che nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divida tra i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi: art. 1298 comma primo c.c.). Deve quindi escludersi che il singolo socio di una società collettiva irregolare possa far valere nei confronti di un altro singolo socio l'intero credito che egli vanti nei confronti della società.
Con un'ulteriore censura, si lamenta che il giudice di merito aveva trascurato nella sua motivazione elementi di fatto e di diritto fondamentali per la decisione della controversia in modo coerente con la natura e la disciplina delle società di persone, affermando il diritto del socio all'utile senza tener conto della regola per cui il singolo socio ha diritto all'immediata percezione degli utili risultanti dal bilancio solo dopo l'approvazione di esso (art. 2262 c.c. richiamato dall'art. 2993 c.c.), e della regola dell'art. 2303 c.c., per cui non si può far luogo a ripartizione di somme se non per utili realmente conseguiti, da accertare nel rispetto delle regole che emergono dal combinato disposto degli artt. 2217 cpv., 2260 secondo comma c.c. e 2262 c.c..
La censura, concernente i criteri dell'accertamento del diritto del socio di una società di persone agli utili sociali conseguiti, criteri che trovano applicazione nel giudizio di accertamento instaurato tra le parti legittimate ad agire e a contraddire in relazione alla domanda, e assorbita dall'accoglimento della precedente.
Con il secondo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di legga, nonché difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia; si deduce che l'affermazione del giudice di merito, il quale ha letto nel negozio del 31 gennaio 1991, dopo la premessa che il Sanzio sarebbe stato creditore della somma di L. 87.640.000 a titolo di utili, un'espromissione dell'obbligazione da parte del Mancaniello, non tiene conto della dichiarata risoluzione di quel contratto, sulla quale si è formato il giudicato interno. In base all'art. 1272, comma terzo c.c., l'espromittente può opporre al creditore le eccezioni proprie del debitore, e l'obbligazione principale sarebbe venuta meno per effetto della risoluzione della transazione, e non poteva farsi valere la sola obbligazione espromissoria derivante dal medesimo contratto. Il Sanzio avrebbe invece dovuto agire nei confronti della società in base al rapporto principale, conformemente all'art. 1976, ultima parte, richiamato nel suo contenuto anche dalla transazione in parola.
Il motivo è fondato nei limiti appreso indicati. Secondo la ricostruzione del giudice di appello, con la transazione conclusa in data 31 maggio 1991 tra le parti in causa, contenente in premessa l'affermazione del Sanzio di essere creditore della somma di L. 87.640.000 per utili sociali conseguiti dalla società di fatto nel periodo 1981-1989, il Mancaniello si era assunto il debito, impegnandosi nei confronti del creditore Sanzio al pagamento della somma di L. 55.000.000. In tale situazione, la risoluzione del contratto per inadempimento del Mancaniello, chiesta ed ottenuta dal Sanzio, consentirebbe a quest'ultimo di agire per l'intero suo credito di L. 87.640.000 nei confronti dello stesso Mancaniello, quale espromittente. La soluzione cosi impressa alla vertenza postula l'autonomia dell'espromissione rispetto al negozio transattivo, al quale sarebbe sopravvissuta, ma tale affermazione non può essere condivisa.
L'espromissione, infatti, e figura negoziale astratta, che determina una modificazione soggettiva dell'obbligazione, ma che non contiene in se stessa la giustificazione dello spostamento patrimoniale che comporta (cosiddetto negozio a causa esterna). Posto che l'espromissione sia inclusa in una transazione, e che nessuna altra valida causa obligandi sia allegata dal creditore a giustificazione dell'obbligo assunto dall'espromittente (tale non essendo comunque, per la ragiona già ricordata, la supposta responsabilità solidale dal socio della società di persone), essa deve considerarsi parte integrante dell'assetto di interessi pattuito dalla parti, sicché non sa ne può affermare la perpetuazione, dopo che la transazione è stata risolta.
Vero è che, nel caso in esame, le parti, secondo la concorde ricostruzione fatta, valere in giudizio, avevano previsto che nel caso di risoluzione il Sanzio potesse far valere il credito nella maggior misura da lui vantata, rispetto a quella oggetto di espromissione da parte del Mancaniello. Ha tale pattuizione non implica la sopravvivenza della clausola espromissoria contenuta nella transazione, bensì il riacquisto, da parte del creditore, dell'intera sua libertà di azione nei confronti del suo debitore, vale a dire della società.
L'accoglimento di questi due motivi di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto il Mancaniello passivamente legittimato all'azione proposta dal Sanzio per far valere un credito agli utili vantato nei confronti della società, in base al duplice titolo costituito dalla responsabilità solidale del socio per le obbligazioni gravanti sulla società di persone di cui fa parta, e par l'espromissione convenuta nella transazione dichiarata risolta.
Restano pertanto assorbiti gli altri motivi, il cui esame postula una diversa soluzione della vertenza in punto di legittimazione passiva del Mancaniello. Ciò va detto, in particolare, per il terzo motivo del ricorso principale, con il quale si denuncia la violazione a falsa applicazione di norme di legge, nonché vizi di motivazione della sentenza impugnata sul punto della determinazione e della spettanza degli utili; per il quarto motivo dal ricorso principale, con cui Mancaniello censura l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle dichiarazioni rese dal Sanzio in sede di interrogatorio formale, e rilevanti ai fini dell'accertamento della sussistenza del credito fatto valere; per il quinto motivo del ricorso principale, con il quale si denuncia l'omessa pronuncia sulla richiesta istruttoria, decisiva nella causa, concernente la prova testimoniale dedotta sul capitolo "vero che le somme percepite dal Sanzio erano corrisposte a titolo di utili societari forfetari anticipati, come da sua richiesta", con il teste Michele Vitale. Per la stessa ragione in precedenza indicata, deve considerarsi assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale, denunciando la violazione di legge in punto di decorrenza degli interessi, e connessi vizi di motivazione, il Sanzio censura la sentenza impugnata nella parte in cui fa decorrere gli interessi sociali a lui spettanti dalla data della domanda, invece che, come da lui richiesto, da ciascun anno di maturazione.
È invece inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale si denuncia l'omessa pronuncia o l'omessa motivazione sulla domanda di corresponsione degli utili maturati per il 1990, pari a L. 2.093.000, respinta per difetto di prova (primo motivo). Con esso, infatti, si deduce che sul punto era stata fornita una prova documentale sin dal primo grado, costituita dalla certificazione di partecipazione agli utili per l'esercizio 1990 sottoscritta dal Mancaniello su carta intestata alla società, e che, se avesse ritenuto insufficiente tale prova, la corte territoriale avrebbe dovuto esaminare la richiesta, riformulata anche in atto di appello, di ordinare Mancaniello o alla società l'esibizione di tutti i bilanci dal 1981 al 1990. Ora, mentre non può parlarsi di omessa pronuncia in presenza di un rigetto espresso della domanda, ne' di omessa motivazione, essendo il rigetto motivato con l'argomento che non era stata fornita la prova del credito, la censura dell'insufficiente motivazione in ordine ad un documento prodotto e alla necessità di assumere una prova orale sul punto avrebbe postulato, per la verifica del requisito del carattere decisivo delle prove, la riproduzione testuale del contenuto del documento, con l'indicazione del luogo della sua reperibilità in atti, e del capitolo di prova articolato, con l'indicazione del luogo in cui la sua ammissione sarebbe stata riproposta al giudice di appello. L'accoglimento dei primi due motivi dell'appello principale, inoltre, comporta la decisione della causa nel merito, a norma dell'art. 384, comma primo c.p.c., non richiedendosi allo scopo ulteriori accertamenti in fatto, con il rigetto delle domande proposte dal Sanzio nei confronti del Mancaniello.
Si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio, nei suoi diversi gradi. P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale;
dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, e decidendo nel merito a norma dell'art. 384 c.p.c. rigetta lo domanda di pagamento proposta da Donato Sanzio noi confronti di Vittorio Mancaniello. Compensa le sposo dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2004