Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6391 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 22 Agosto 2001, n. 11185. Est. Proto.


Società - Di persone fisiche - Società semplice - Scioglimento - Cause - In genere - Dissidio tra i soci - Ricomprensione - Condizioni.



Nelle società di persone, lo scioglimento per insanabile dissidio sorto tra i soci presuppone che la situazione di conflitto renda impossibile il raggiungimento dei fini sociali.( Alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto comprovata la impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale per il fatto che il dissidio tra i soci, iniziato con una ispezione che aveva posto in rilievo alcune irregolarità, era proseguito con la delibera di esclusione di uno di essi dalla compagine sociale, delibera che aveva dato luogo ad una complessa controversia, ed era stata dichiarata illegittima dalla stessa Corte, ed aveva determinato la mancata approvazione del bilancio per diversi anni. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale REALE - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Rel. Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
Dott. Stefano BENINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ATZENI EUGENIO, ONIDA OMBRETTA FRANCA LUIGIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GALLONIO 18, presso l'avvocato FREDIANI MARCELLO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DORE CARLO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
SALE MARIA GABRIELLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALESSANDRIA 128, presso l'avvocato PIRO A., rappresentata e difesa dall'avvocato MACCIOTTA BRUNO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 142/98 della Corte d'Appello di CAGLIARI, Sezione distaccata di SASSARI, depositata il 25/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per i ricorrenti, l'Avvocato Dore, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1. Con atto notificato il 3 giugno 1987 la sig.ra Maria Gabriella Sale - premesso di essere socia accomandante della società "Laboratorio di analisi chimico-cliniche Racugno Sale Atzeni" s.a.s., e che vi partecipavano anche Aldo Racugno e i coniugi Eugenio Atzeni e Ombretta Luigia Franca Onida, quest'ultima come accomandataria - convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, l'Atzeni e l'Onida, esponendo:
- che ogni socio era titolare di una quota pari al 33% del capitale sociale, ad eccezione della socia accomandataria, la cui partecipazione era pari all'1%;
- che quest'ultima, d'intesa con Eugenio Atzeni, si era resa responsabile di gravissime irregolarità nella gestione della società (documentate da una relazione ispettiva redatta da un professionista incaricato da tutti i soci), e che, perciò, l'attrice e il Racugno avevano chiesto la convocazione di una riunione tra i soci per deliberare sullo scioglimento anticipato della società e sulla nomina di un liquidatore;
- che, pur disponendo essi della maggioranza del capitale sociale (66%), non erano riusciti ad ottenere la messa in liquidazione della società per l'opposizione degli altri soci.
Chiese, quindi, che, tenuto conto dell'anomala situazione che si era determinata, il Tribunale dichiarasse lo scioglimento della società. Costituitisi, i convenuti si opposero all'accoglimento della domanda e chiesero, in via riconvenzionale, l'esclusione dell'attrice a norma dell'art. 2286 c.c. Nel giudizio intervenne il Racugno aderendo alle conclusioni dell'attrice.
2. Con un secondo atto di citazione, notificato il 13 ottobre 1988, la Sale convenne in giudizio davanti allo stesso Tribunale i coniugi Atzeni, chiedendo l'annullamento della deliberazione con la quale il 28 settembre 1988 la stessa Sale era stata da essi esclusa dalla società, senza che gli altri soci fossero stati previamente avvertiti.
I convenuti si opposero all'accoglimento della domanda, eccependone la tardività.
3. Infine, con distinto atto di citazione notificato il 9 novembre 1988, l'Atzeni e l'Onida convennero in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari la Sale, chiedendo l'accertamento dell'inoppugnabilità della delibera di esclusione.
La convenuta si oppose alla domanda.
4. Il Tribunale, riunite le cause, con sentenza depositata il 18 novembre 1991, preso atto della rinuncia agli atti del giudizio del Racugno e dell'accettazione delle controparti, accertò lo scioglimento della società per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale e dichiarò assorbite le altre domande, aventi per oggetto l'accertamento della legittimità della delibera di esclusione, sul rilievo che, una volta verificatosi lo scioglimento della società, non può farsi luogo all'esclusione dalla società di un socio. L'Atzeni e la Onida proposero appello, censurando la sentenza impugnata in quanto la Corte d'appello aveva omesso di considerare:
- che durante la liquidazione gli effetti del contratto sociale non vengono meno e non vi è, quindi, motivo per negare che essi possano essere esclusi dalla società, quando si verifichino le situazioni previste dagli artt. 2286 e 2288 c.c.;
- che, comunque, non si erano realizzati nella specie i presupposti per dichiarare lo scioglimento a norma dell'art. 2272 n.2 c.c.. In via incidentale la Sale lamentò che la Corte, dopo avere riconosciuto che lo scioglimento della società preclude l'esclusione, non aveva dichiarato illegittima la relativa delibera. 5. La Corte d'appello, con sentenza del 24 gennaio 1994, confermò la pronuncia impugnata.
6. Le parti proposero ricorso per cassazione.
Questa Corte, con sentenza del 26 marzo 1996, n. 6410, accogliendo il primo ed il secondo motivo del ricorso, e rigettato il terzo motivo, enunciò il principio secondo cui è possibile l'esclusione del socio anche in epoca successiva alla richiesta di scioglimento della società, e che non può essere dichiarato lo scioglimento sul semplice presupposto dell'insanabile dissidio sorto tra i soci, senza accertare anche che la situazione di conflitto renda impossibile il raggiungimento dei fini sociali. Cassò, quindi, la decisione impugnata con rinvio.
7. In sede di rinvio la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza 25 giugno 1998, dichiarò illegittima e priva di ogni effetto la deliberazione del 28 novembre 1988 con cui i coniugi Atzeni-Onida, quali soci della s.a.s Laboratorio analisi chimico-cliniche Racugno-Sale-Atzeni, avevano escluso dalla società la Sale. E dispose che questa fosse integrata nella compagine sociale con effetto dalla data della delibera. Esaminando preliminarmente la questione dell'annullamento della delibera di esclusione proposta dalla Sale, la Corte osservò:
- che il termine d'impugnazione era stato osservato, in quanto la notifica alla società era stata effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., essendosi perfezionata con la spedizione della raccomandata, ed era stato, pertanto, rispettato anche il termine a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.;
- che la società in accomandita semplice, quale società di persone, non era necessariamente destinataria di un separato atto di citazione, essendo sufficiente, per la regolare costituzione del contraddittorio, che sia chiamato in giudizio il soggetto cui sia stata conferita la rappresentanza della società;
- che era irrilevante la sottoscrizione della procura in data anteriore alla stesura della citazione, essendo richiesto dall'art. 125 c.p.c. che il suo conferimento sia anteriore alla costituzione della parte;
- che la illegittimità della delibera di esclusione comportava la reintegrazione del socio;
- quanto al merito, che l'attività ascritta alla Sale si inquadrava nell'azione da lei intrapresa a tutela degli interessi propri e sociali.
La Corte rilevò, infine, che un ulteriore motivo di illegittimità della delibera di esclusione risiedeva nella mancata convocazione del Racugno.
Esaminando, poi, la questione relativa alla richiesta di scioglimento della società, considerò che il dissidio tra i soci doveva ritenersi insanabile e che esso rendeva impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale.
8. Avverso questa pronuncia i signori Atzeni e Onida hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Ha resistito con controricorso la Sale.
All'udienza del 14 marzo 2000 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, per la mancata comunicazione dell'avviso di udienza ad una delle parti.
Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 2287 c.c. e degli artt. 163 bis c.p.c., 83 (comma terzo) e 125 c.p.c., nonché carenza di motivazione. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata perché la Corte d'appello non avrebbe considerato che: (a) la delibera di esclusione era inoppugnabile per scadenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 2287 c.c., essendo stato l'atto di opposizione alla delibera stessa (comunicata il 4 ottobre 1988) notificato all'Atzeni il 7 novembre 1988, e cioè dopo 34 giorni, e mai alla Onida, socia accomandataria; (b) il termine di trenta giorni previsto dall'art. 163 bis c.p.c. non era stato rispettato, con conseguente nullità della citazione, sia in relazione all'Atzeni, che alla Onida, nei cui confronti il rapporto processuale non si sarebbe mai costituito; (c) la mancata notifica della citazione alla società aveva determinato l'inammissibilità dell'opposizione; (d) la procura alle liti a margine dell'atto di citazione era stata rilasciata il giorno precedente a quello in cui è stato redatto l'atto, in violazione dell'art. 83 c.p.c.; (e), infine, la dichiarazione di illegittimità dell'esclusione non comporta l'annullamento della delibera, ma la sola liquidazione della quota.
La censura sub (a) è infondata, perché l'atto di opposizione è stato notificato nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 2287 c.c. La notifica, infatti, come risulta dal diretto esame degli atti processuali, è avvenuta secondo le modalità previste dall'art. 140 c.p.c., e si è perfezionata per l'Atzeni il 13 ottobre 1988 e per l'Onida il 18 ottobre 1988, con la spedizione, ad opera dell'ufficiale giudiziario, dell'avviso di avvenuto deposito a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (ex plurimis, Cass. 20 novembre 2000, n.14986).
Correlativamente, risulta infondata anche la censura sub (b), perché il termine di comparizione (in relazione alla notifica effettuata in data 13 e 18 ottobre 1988) è stato fissato per l'udienza del 25 novembre 1988.
La censura sub (c) è infondata, giacché, come si evince dal contenuto dell'atto di opposizione, l'Atzeni e l'Onida sono stati chiamati in giudizio (insieme col Racugno) quali soci della Società Laboratorio di Analisi chimico-cliniche Racugno-Sale-Atzeni s.a.s., ed essendo la società già rappresentata da Ombretta Franca Luigia Onida, socia accomandataria, non occorreva un'ulteriore, distinta vocatio della società come tale.
L'infondatezza della censura sub (d), riposa sulla considerazione che i ricorrenti, pur rilevando la non coincidenza tra la data del rilascio della procura e quella in cui è stato redatto l'atto di citazione, non contestano che la procura alle liti rilasciata dalla Sale al proprio difensore si riferisse con certezza al processo in relazione al quale essa è stata conferita. E, poiché tra i requisiti richiesti per la validità della procura non è prevista la sua contestualità o la sua posteriorità rispetto all'atto cui essa accede, non sussiste la denunciata violazione di legge, l'unico elemento temporale prescritto dalla norma attenendo all'anteriorità della procura rispetto alla costituzione della parte rappresentata (art. 125 c.p.c.).
La censura sub (e), è inammissibile, perché si risolve in un'affermazione, non argomentata e puramente ripetitiva di una deduzione già svolta davanti alla Corte d'appello in sede di rinvio, e disattesa.
2. Col secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2286 e 2291, 2697 c.c. e carenza di motivazione. I ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata - dichiarando illegittima la delibera di esclusione, e per la mancata convocazione del socio Racugno, e per avere ritenuto che gli addebiti mossi alla Sale non integrassero violazioni statutarie - non avrebbe considerato, quanto al primo profilo, che per la validità della delibera di esclusione è sufficiente raccogliere le singole volontà idonee a formare la maggioranza e comunicare la delibera di esclusione; quanto al secondo profilo, che gli addebiti a carico della Sale dovevano essere esaminati singolarmente anche alla luce della (pretesa) illegittimità del comportamento degli appellanti. All'esame del motivo occorre premettere che la Corte d'appello ha basato la statuizione relativa alla illegittimità della delibera di esclusione su una duplice ratio decidendi: da un lato, ha argomentato che le circostanze addotte dai coniugi Atzeni Onoda, anche se ritenute effettivamente esistenti, mai avrebbero potuto integrare una violazione dei patti sociali; dall'altro, ha considerato che un ulteriore profilo di illegittimità era correlato alla mancata convocazione del socio Racugno (che, prima di cedere la propria quota e di rinunciare agli atti del giudizio, aveva aderito alle istanze della Sale).
Le argomentazioni dei ricorrenti che investono la prima ratio decidendi non hanno pregio, perché tendono a riproporre accertamenti e valutazioni già esaurientemente compiuti nella fase pregressa del giudizio e che, essendo riservati alla cognizione del giudice del merito, sono insindacabili in sede di legittimità, se adeguatamente motivati. Requisito quest'ultimo che sussiste nella fattispecie, in quanto la Corte d'appello ha preso in esame i vari addebiti ascritti alla Sale, e ha ritenuto che gli atti da lei posti in essere, ben lungi dal configurarsi quale inadempienza (e, tanto meno, come grave inadempienza), alla stregua dei risultati della relazione ispettiva - correlati all'ispezione decisa da tutti i soci, e che avevano trovato, poi, sostanziale conferma nelle osservazioni di un perito nominato in sede giudiziaria - erano volti a tutela degli interessi propri e della stessa società.
Essendo corretto tale iter argomentativo, risulta superfluo esaminare le ulteriori ragioni (censurate dai ricorrenti) poste a base della pronuncia, dal momento che questa è destinata a rimanere in ogni caso ferma, indipendentemente dalla fondatezza (o non) dei rilievi svolti dai ricorrenti in ordine alle conseguenze della mancata convocazione del Racugno; rilievi che risultano, pertanto, inammissibili per difetto di interesse.
3. Col terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 112 e 384 c.p.c. e vizio di extrapetizione. I ricorrenti lamentano che la Corte d'appello abbia individuato le ragioni dell'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale in circostanze diverse (in particolare, nella mancata approvazione di bilanci) da quelle indicate nell'atto introduttivo del giudizio dalla Sale (le gravissime irregolarità nella gestione della società addebitate all'Onida e all'Atzeni) e che erano state alla base dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso nella sentenza n. 6410/96 emessa da questa Corte. Il motivo non ha fondamento.
Questa Corte, con la sentenza 6410/1996, esaminando la posizione degli accomandanti rispetto alla gestione della società e il loro rapporto nei confronti degli accomandatari, ha chiarito, disattendendo il terzo motivo del ricorso proposto dall'Atzeni e dall'Onida, che non vi è motivo di escludere che un eventuale dissidio insorto tra questi soggetti possa assumere rilievo ai fini dell'applicazione dell'art. 2272, n.2 c.c.; e, in tale contesto, ha affermato che anche la mancata approvazione del bilancio è idonea ad incidere, pure in questo tipo di società, nella regolarità della gestione e può determinare, se protratta nel tempo, la paralisi dell'attività sociale. Accogliendo il primo ed il terzo motivo, ha, poi, enunciato il principio secondo cui, da un lato, non vi sono ostacoli all'applicabilità dell'art. 2286 c.c. durante la fase di liquidazione della società, e, dall'altro, che il dissidio tra soci può ben assumere rilevanza tra le cause di scioglimento delle società personali, quando esso renda impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale.
In sede di rinvio, la Corte d'appello, anzitutto, ha esaminato la delibera relativa all'esclusione della Sale dalla compagine sociale, sancendone la illegittimità. Ha, quindi, accertato che la situazione conflittuale insorta tra i soci (da un lato, la Sale ed il Racugno, ciascuno titolari del 33% del capitale sociale, e, dall'altro, l'Atezeni e l'Onida, quest'ultima, socia accomandataria, titolare dell'1% del capitale) rendeva, di fatto, non più perseguibile l'oggetto sociale, in quanto, per un verso, il dissidio, iniziato con un'ispezione che aveva posto in rilievo irregolarità, era poi diventato insuperabile, essendo proseguito con la delibera di esclusione ed una lunga e complessa controversia; e, per altro verso, i poteri di controllo conferiti agli accomandanti (cui lo statuto demandava, il parere e l'autorizzazione per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, e, specificatamente, anche per l'assunzione di obbligazioni oltre il limite di cinque milioni), e la mancata approvazione del bilancio "per più anni", impediva il regolare svolgimento della società.
Essendo questo il quadro di riferimento, risulta evidente che la sentenza impugnata si è attenuta puntualmente ai principi enunciati da questa Corte. Nè sussiste il vizio di extrapetizione denunciato, perché, come risulta dal diretto esame degli atti processuali, il tema della mancata approvazione dei bilanci non solo è stata oggetto di ampia discussione tra le parti nelle cause riunite davanti al Tribunale e nelle ulteriori fasi processuali; ma, essendo collegato con le gravi irregolarità nella gestione della società attribuite dalla Sale ai convenuti e, quindi, con il funzionamento della società, esso rientrava anche nella causa petendi fatta valere con l'atto introduttivo del giudizio del 3 giugno 1987, volto allo scioglimento anticipato della società.
4. Infine, col quarto motivo - denunciando la violazione dell'art. 384 c.p.c. e dell'art. 2272 c.c. - i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata, individuando nel dissidio tra i soci la impossibilità della società di funzionare, non abbia considerato che la società nella specie aveva continuato a funzionare e che il dissidio, pertanto, non era assoluto ne' definitivo. Questa censura non ha consistenza, perché tende a rimettere in discussione in questa sede l'apprezzamento espresso sul punto dalla Corte d'appello, la quale, sulla base delle risultanze processuali, ha stabilito che "anche in vigenza di tale situazione di fatto", e cioè della operatività della società in condizioni precarie, "non potevano proseguirsi gli scopi sociali".
5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato.
Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione; spese che liquida in complessive lire 5.613.270, di cui lire 5 milioni per onorari. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile in Roma, il 9 febbraio 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 AGOSTO 2001.