Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6408 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 31 Agosto 2005, n. 17585. Est. Ceccherini.


Società - Di capitali - Società per azioni - Scioglimento - Liquidazione - Liquidatori - Poteri - In genere - Ripartizione dei beni tra i soci - Divieto imposto ai liquidatori ex art. 2280 cod. civ. - Inderogabilità - Conseguenze.



Nella società per azioni il divieto per i liquidatori di ripartire fra i soci, anche solo parzialmente, i beni sociali (art. 2280 cod. civ., richiamato dall'art. 2452 cod. civ.) finché non siano stati pagati i creditori sociali o non siano state accantonate le somme necessarie per il pagamento dei debiti non ancora scaduti, penalmente sanzionato (art. 2625 cod. civ.), è stabilito a tutela dei creditori con carattere di inderogabilità, e, quindi, la violazione del divieto non è esclusa dalla circostanza che la garanzia generica offerta dal capitale sociale sia astrattamente idonea a garantire i creditori, ovvero nel caso in cui, all'esito della liquidazione, si accerti che i creditori sono stati comunque soddisfatti. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROSSONI Adriana, MESSINEO FRANCESCO, FLSOO BUGGERO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PAOLO EMILIO 26, presso l'avvocato MORELLI Massimo che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO LATERZA, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
PALASCIANO Giovanni in proprio, SIMONE CARMELA nella Qualità di coniuge ed erede di MODESTO PALASCIANO, PALASCIANO MARCO nella qualità di figlio ed erede di MODESTO PALASCIANO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso l'avvocato ROSSI Giampaolo G. che li rappresenta e difende, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 41/02 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 23/01/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/04/2005 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente l'Avvocato MORELLI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato ROSSI che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, l'assorbimento del secondo, assorbito o in subordine, inammissibile il terzo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Al fine di ripianare la perdite subite dalla ing. Flego e Messineo s.p.a., superiori al capitale sociale, nel corso del 1983, si richiedeva una maggioranza statutaria per la quale le quote dei soci di maggioranza, signori Ruggero Flego, Adriana Rossoni e Francesco Messineo, erano insufficienti, mentre il concorso dell'altro socio, SOCSA s.p.a., era impedito dalla circostanza che quella società era stata posta in liquidazione. In data 10 novembre 1983, allora, i predetti soci di maggioranza stipularono una convenzione con i due soli soci della Socsa s.p.a., signori Modesto e Giovanni Palasciano. Con essa i soci di maggioranza avrebbero anticipato tutta la somma occorrente per la ricapitalizzazione, ma metà delle azioni di nuova emissione sarebbero state attribuite, per il loro valore nominale, ai signori Falasciano: questi ultimi, negli anni successivi avrebbero rinunciato agli utili spettanti in base alle azioni in parola, fino a concorrenza della metà delle perdite ripianate, rimanendo definitivamente intestatari delle azioni, senza ulteriori obblighi, se tale risultato non fosse stato ancora raggiunto alla fine dell'esercizio 1990. I signori Palasciano avrebbero garantito il voto favorevole della Socsa, in sede d'assemblea straordinaria, con rinuncia senza corrispettivo al diritto d'opzione delle medesima società.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, i soci di maggioranza chiesero in via giudiziaria l'annullamento della convenzione per violenza, ravvisabile nella minaccia di un male ingiusto, e in subordine la dichiarazione di nullità di essa per violazione di norme imperative, sotto il duplice motivo dell'assenza di giustificazione dell'attribuzione delle azioni di nuova emissione ai convenuti e della violazione delle norme in tema di liquidazione delle società. I signori Palasciano resistettero, chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento del danno.
Essendo stata accolta, nel doppio grado di merito, la domanda d'annullamento della convenzione per violenza, entrambe le parti ricorsero per Cassazione, i signori Palasciano in via principale e le controparti in via incidentale. Con la sentenza 22 ottobre 1996 n. 9191, questa corte accolse il ricorso principale, nella parte in cui censurava l'annullamento della convenzione per violenza, dichiarato dai giudici di merito, non ravvisandosi nella stipulazione del patto parasociale in questione gli estremi richiesti dalla legge per l'annullamento. La medesima sentenza accolse anche il ricorso incidentale, laddove denunciava la violazione di norme indisponibili dettate dalla legge in materia di liquidazione delle società. Con la scrittura in questione, infatti, i soci avevano raggiunto l'obiettivo di conseguire in via diretta ed immediata un vantaggio di carattere economico che sarebbe stato di pertinenza della società. Ma, essendo questa in liquidazione, tale attribuzione sarebbe stata legittima solo se, in quel momento, i creditori sociali fossero già stati soddisfatti, così come stabilito dall'art. 2280 primo comma, richiamato dall'art. 2453 c.c., la cui mancata osservanza è sanzionata penalmente dall'art. 2625 c.c.. Sarebbe quindi stato necessario accertare se tale condizione era stata rispettata, se cioè l'assegnazione dei beni ai soci fosse avvenuta nel rispetto di principi inderogabili fissato dal legislatore, secondo quanto già affermato dalla precedente giurisprudenza (Cass. 18 gennaio 1988 n. 326); ma questo accertamento non era stato compiuto dal giudice di merito, al quale la causa, previa cassazione della sentenza impugnata, doveva essere rinviata.
Entrambe le parti riassunsero la causa davanti alla Corte d'appello di Bari, il giudice del rinvio, acquisiti al processo i nuovi documenti di prova richiesti dalle statuizioni contenute nella sentenza 22 ottobre 1996 n. 9191, con sentenza 23 gennaio 2001 dichiarò che la convenzione intercorsa tra le parti con le due scritture del 10 novembre 1983 era valida, perché, sebbene nel bilancio della Socsa s.p.a. al 31 dicembre 1983, posteriore di circa un mese e mezzo alla convenzione, risultassero ancora debiti sociali per L. 1.884.280, il bilancio finale di liquidazione, approvato il io settembre 1984, dimostrava l'avvenuta integrale soddisfazione dei creditori sociali, e la restituzione ai due unici soci, Modesto e Giovanni Palasciano, del capitale residuo per circa 245 milioni di lire; e perché il debito sociale esistente al tempo della convenzione era coperto per più di duecento volte dal capitale sociale, indicato in L. 500.000.000 nel bilancio del 1983. La corte territoriale condannò poi i signori Flego, Rossoni e Neasineo al risarcimento dei danni in favore dei signori Falasciano, per l'inadempimento dell'obbligo di trasferimento della quota pattuita di azioni di nuova emissione della Ing. Flego e Mesaineo s.p.a., all'epoca del valore nominale di L. 52.500.000, e liquidò tali danni nell'importo di L. 800.000.000, indicato dai danneggiati e non contestato dalla controparte, con gli accessori. Infine, la corte pose le spese di tutti i gradi del giudizio a carico degli originar attori.
Contro questa sentenza, non notificata, i signori Flego Rossoni e Messineo ricorrono per Cassazione con atto notificato il 7 maggio 2002 a Giovanni Palasciano, in proprio e quale erede di Modesto Falasciano, nonché agli altri due eredi di quest'ultimo, Carmen Simone e Marco Falasciano, con tre mezzi d'impugnazione. Oli intimati resistono con controricorso notificato il 17 giugno 2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dagli articoli 2280 e 2452 c.c., nonché dell'art. 384 c.p.c., i connessi vizi di motivazione della sentenza e la violazione dell'art. 2697 c.c. Violando le norme indicate ed il principio di diritto enunciato dalla suprema corte nella sentenza di Cassazione, la corte territoriale aveva ritenuto che alla data della convenzione (10 novembre 1983) i debiti della Socsa s.p.a. in liquidazione fossero stati soddisfatti sebbene nel bilancio annuale di chiusura successivo risultassero ancora iscritti debiti sociali per L. 1.884.280.
Più precisamente, innanzi tutto, non era stato accertato quali fossero i debiti della società alla data della convenzione, e li si erano indicati in L. 1.884.280 sol perché il successivo 31 dicembre ammontavano a quella sommai in secondo luogo, si era ritenuta soddisfatta la condizione del 2280 c.c. nonostante fosse stata accertata l'esistenza di un debito, e nonostante il mancato accantonamento di esso, infine, si era ritenuto che i creditori potessero ritenersi tutelati dal capitale sociale - senza considerare che il capitale poteva non essere stato versato, e comunque essere non liquido - invece che dal pagamento, o dall'accantonamento delle relative sonane.
Il motivo è fondato.
la sentenza 22 ottobre
1996 a. 9191, questa corte aveva rinviato la causa al giudice di merito perché accertasse se, alla data di stipulazione della convezione parasociale, l'assegnazione dei beni della Socsa s.p.a. in liquidazione (e, precisamente, dei diritti sociali ad essa spettanti nella Ing. Piego e Messineo s.p.a.) ai soci della medesima fosse avvenuta nel rispetto dei principi inderogabili fissati dal legislatore; vale a dire, se i creditori sociali della Socsa s.p.a. fossero già stati soddisfatti, così come stabilito dall'art. 2280 primo comma - richiamato dall'art. 2452 - c.c., la cui mancata osservanza è sanzionata penalmente 2625 c.c..
Il giudice del rinvio, dopo aver accertato in punto di fatto, in base alle risultanze documentali della causa, che alla data di stipulazione della convenzione vi erano ancora dei debiti della Socsa s.p.a. insoddisfatti per L. 1.884.280 (almeno: ma la censurata insufficienza della valutazione, operata dal giudice di merito retrodatando il dato emerso dal bilancio di esercizio chiuso ad una data successiva, non verte su un punto decisivo, perché il maggiore importo dei debiti della Socsa, ipoteticamente sussistenti alla data in questione, porterebbe a fortori alle medesime conclusioni), non ne ha poi tratto le conclusioni imposte dalla sentenza di Cassazione, violando così, al tempo stesso, anche le norme di diritto sostanziale denunciata con il mezzo in esame. Il divieto, par i liquidatori, di ripartire tra i soci, anche solo parzialmente, i beni sociali, finché non siano pagati i creditori sociali o non siano accantonate le sonane necessaria per pagarli, è posto a tutela dai creditori: la legge vuole che, in sede di liquidazione, assi siano prioritariamente soddisfatti, e non già meramente garantiti dal patrimonio della società, ed ammetta, anale unica alternativa al pagamento, l'accantonamento formale delle somme liquida nella contabilità della società. A nulla vaia, par eludere il dettato di legge penalmente sanzionato, richiamarsi alla garanzia generica offerta dal capitale iscritto, o alla successiva liquidazione con piena soddisfazione dei creditori, dovendosi ribadire che la legge consentiva l'operazione in questione solo sul presupposto del formale accantonamento dalle somme per il pagamento dei debiti insoddisfatti. La violazione del predetto principio comporta la cassazione della sentenza impugnata. La causa, peraltro, può essere decisa anche nel merito, a norma dell'art. 384 comma primo c.p.c., sulla base degli accertamenti di fatto già compiuti dal giudice del rinvio - dai quali risulta l'inesistenza delle condizioni per la distribuzione di beni della, società Scesa in liquidazione tra i soci Falasciano, e con essa la violazione, compiuta con la stipulazione della convezione per cui è causa, della norma indisponibile contenuta nell'art. 2280 primo comma, richiamato dall'art. 2452 primo comma co. - con la declaratoria di nullità della convenzione stipulata dalle parti in data 10 novembre 1983.
Restano in tal modo assorbiti il secondo motivo di ricorso, che verte sulla liquidazione del danno subito dagli odierni resistenti per l'inadempimento della convenzione oggi dichiarata nulla. Con il terzo motivo si chiede la cassazione consequenziale del capo concernente il regolamento delle spese, in proposito, peraltro, si ravvisano giusti motivi per la compensazione, tra le parti, delle spese di tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara la nullità della convenzione per cui à causa. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima Civile della Corte di Cassazione, il 15 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2005