Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6414 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 11 Ottobre 2006, n. 21803. Est. Schirò.


Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - Soci accomandatari - In genere - Morte del socio accomandatario - Trasmissibilità "mortis causa" della quota - Esclusione - Conseguenze - Diritto degli eredi alla liquidazione della quota - Accordo per la continuazione della società - Acquisto automatico della qualifica di accomandatari - Esclusione.



Nella società in accomandita semplice, soltanto la quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte, ai sensi dell'art. 2322 cod. civ., mentre in caso di morte del socio accomandatario trova applicazione l'art. 2284 cod. civ., in virtù del quale gli eredi non subentrano nella posizione del defunto nell'ambito della società, e non assumono quindi la qualità di soci accomandatari a titolo di successione "mortis causa", ma hanno diritto soltanto alla liquidazione della quota del loro dante causa, salvo diverso accordo con gli altri soci in ordine alla continuazione della società, e fermo restando che in tal caso l'acquisto della qualifica di socio accomandatario non deriva dalla posizione di erede del socio accomandatario defunto, ma dal contenuto del predetto accordo. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - rel. Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IMMOBILIARE PIERMA s.a.s. di Andrea Libretti & C, già Immobiliare Pierma s.a.s. di Amata Maria Dattoli & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Bonifazi Luciana, Fraccari Luigi e Colombo Paolo per procura in atti;
- ricorrente -
contro
IL SERVIZIO PROMOZIONALE DI LUIGINA ZORZETTO e WINTERTHUR ASSICURAZIONI s.p.a., già Veneta Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 157/02 in data 22 gennaio 2002.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza in data 6 giugno 2006 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Patrone Ignazio, che ha concluso chiedendoli rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto notificato il 2 marzo 2000 l'Immobiliare Pierma di Amata Maria Dattoli & C. s.a.s., in persona dei soci Libretti Andrea e Antonella, conveniva in giudizio davanti alla Corte di appello di Milano. Il servizio Promozionale di Luigina Zorzetto e la Winterthur Assicurazioni s.p.a. (già Veneta Assicurazioni), proponendo impugnazione avverso la sentenza n. 9732, in data 8 novembre 1999, con la quale il Tribunale di Milano, dichiarato legittimo l'anticipato recesso dal rapporto di locazione in corso della conduttrice. Il Servizio Promozionale, aveva condannato la stessa appellante al pagamento in favore di detta conduttrice, a titolo di risarcimento dei danni, della somma complessiva di L. 92.434.394, oltre a interessi, ed aveva disatteso la domanda di garanzia dall'appellante proposta nei confronti della Winterthur. 2. Instauratosi il contraddittorio, il Servizio Promozionale eccepiva pregiudizialmente la nullità della procura apposta a margine dell'atto di appello, in quanto rilasciata dai due soci accomandanti della società appellante, ma non dal socio accomandatario, e quindi l'inammissibilità del gravame, contestando comunque, nel merito, insieme con la società Winterthur, la fondatezza dell'impugnazione. 3. La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 157/02 del 22 gennaio 2002, dichiarava la nullità della procura conferita dalla Pierma s.a.s. per il giudizio di appello e la conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale affermava che:
a - la citazione introduttiva del gravame risultava proposta, per la s.a.s. Pierma Immobiliare, dai soci accomandanti Libretti Andrea e Antonella, essendo la soda accomandataria nel frattempo deceduta;
b - in base al combinato disposto degli arti 2318 e 2298 c.c., la rappresentanza della società in accomandita semplice era riservata ai soci accomandatari e nell'ordinamento non era dato riscontrare alcuna norma che introducesse eccezioni a tale regola;
c - la giurisprudenza di legittimità si era già pronunciata nel senso che, anche nell'ipotesi di sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatali, non vi era possibilità alcuna di riconoscere al socio accomandante, ancorché unico superstite e in concreto ingeritosi nella gestione sociale, la qualità di rappresentante della società;
d - non poteva condividersi la tesi degli appellanti, secondo i quali alla morte dell'accomandatario e in caso di mancata sua tempestiva sostituzione, la società in accomandita semplice si trasformerebbe di fatto in società collettiva irregolare e gli accomandanti superstiti verrebbero a perdere le prerogative proprie degli accomandanti, divenendo, a norma dell'art. 2320 c.c., ad ogni effetto equiparabili ai soci di una società in nome collettivo e congiuntamente dotati dei correlativi poteri;
4. Avverso tale sentenza, la s.a.s. Immobiliare Pierma di Andrea Libretti & C. propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Gli intimati il Servizio Promozionale di Luigina Zorzetto e s.p.a. Winterthur Assicurazioni non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con unico motivo la ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2318 e 2298 c.c. - censura la sentenza impugnata per aver dichiarato la nullità della procura alla lite conferita nel giudizio di appello, per conto della s.a.s. Immobiliare Pierma, dai soci accomandanti.
A fondamento dell'impugnazione la ricorrente deduce che:
1a) la Immobiliare Pierma s.a.s. era composta solo dalla accomandataria Amata Maria Dattoli e dai figli accomandanti Antonella e Andrea Libretti;
1b) l'accomandataria Amata Maria Dattoli era deceduta il 26 novembre 1998, senza che la circostanza fosse stata dichiarata nel corso del giudizio di primo grado, al punto che all'udienza del 19 maggio 1999 davanti al G.O.A. era comparso il difensore della società insieme con il signor Andrea Libretti, quale rappresentante della società, come espressamente indicato a verbale, con la conseguenza che il processo aveva seguito il suo iter, anche per effetto dell'intervento del Libretti, qualificabile, mancando una diversa indicazione, come amministratore provvisorio, il quale aveva poi firmato la procura per il giudizio di appello, insieme con la sorella Antonella Libretti, anche per ratificare quanto in precedenza effettuato;
1c) i giudici di appello non avevano considerato la rilevanza esterna del comportamento processuale tenuto da Andrea Libretti, senza inoltre tener conto che nella specie la volontà della società poteva essere manifestata o dall'amministratore provvisorio, o da tutti i soci accomandanti sopravissuti all'unico accomandatario deceduto, in quanto non era possibile una diversa forma, mancando la tempestiva sostituzione dell'accomandatario, resa peraltro impossibile dai termini brevi per l'impugnazione in appello, e versandosi in una situazione assimilabile a quella dell'acquisto da parte di un unico socio di tutte le quote di una società in accomandita semplice, che non determina l'estinzione della società, ma comporta soltanto lo scioglimento della società, la quale di conseguenza continua ad esistere con il socio unico che risponde, quale socio accomandatario di tutte le obbligazioni della società;
1d) la sentenza impugnata non ha altresì tenuto conto che i signori Andrea e Antonella Libretti, figli della signora Dattoli, oltre che soci accomandanti, erano anche eredi dell'accomandataria e pertanto prosecutori della società di persone ai sensi e per gli effetti dell'art. 2284 c.c. e che Andrea Libretti, già amministratore provvisorio della società, era poi divenuto socio accomandatario con atto dell'11 ottobre 2000;
1e) la procura conferita per il giudizio di appello deve pertanto ritenersi valida per il combinato disposto degli artt. 2318, 2320, 2323 e 2284 c.c..
2) Il ricorso è infondato.
2a) Ritiene in primo luogo il collegio che nella società in accomandita semplice, in caso di sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatali, l'art. 2323 c.c., nel prevedere la sostituzione dei soci venuti meno e la nomina in via provvisoria di un amministratore per gli atti di ordinaria amministrazione, esclude implicitamente la possibilità di riconoscere al socio accomandante, ancorché unico superstite, la qualità di rappresentante della società per il solo fatto di aver in concreto assunto la gestione sociale (Cass. 2 dicembre 1983, n. 7204), tenuto anche conto che in tale tipo di società, a differenza di quanto accade nella società in accomandita per azioni (dove vi è necessaria coincidenza tra la qualifica di socio accomandatario e quella di amministratore), se è Vero che tutti gli amministratori devono essere soci accomandatari, non è però necessario che tutti gli accomandatari siano anche amministratori, con la conseguenza che se i soci accomandanti perdono la limitazione della responsabilità e, sotto questo profilo, vengono equiparati agli accomandatari, non per questo, a causa della loro intromissione nell'amministrazione, acquisiscono poteri di rappresentanza della società (Cass. 28 giugno 1997, n. 5790). 2b) Inoltre, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, è da escludersi che il Libretti, in difetto di una sua espressa nomina ad amministratore provvisorio della società rimasta senza l'unico socio accomandatario, possa aver agito in tale veste "mancando una diversa indicazione" e per il solo fatto di essersi ingerito e qualificato come rappresentante della società, ostandovi sia il disposto dell'art. 2323 c.c., comma 2, in forza del quale è necessario che la qualità di amministratore provvisorio derivi da un atto di nomina dei soci accomandanti finalizzato al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, sia il generale divieto di amministrare previsto per i soci accomandanti dall'art. 2320 c.c., comma 1, e restando per tali ragioni ininfluente l'eventuale rilevanza esterna del comportamento processuale tenuto nella fattispecie dal Libretti, comportamento a cui ha invece fatto riferimento la società ricorrente per giustificare l'asserito potere rappresentativo del medesimo.
2c) Parimenti privo di fondamento è il richiamo da parte della ricorrente al principio secondo cui l'acquisto da parte di un unico socio di tutte le quote di una società in accomandita semplice non determina l'estinzione della società, ma comporta soltanto lo scioglimento della stessa, che continua pertanto ad esistere, rispondendo l'unico socio, quale socio accomandatario, delle obbligazioni societarie. Infatti l'assunzione di responsabilità per le obbligazioni sociali da parte dell'unico socio accomandante non attribuisce al medesimo, per quanto affermato in precedenza (v. par. 2a),i poteri di amministrazione e di rappresentanza della società. 2d) Quanto all'affermazione della società ricorrente, secondo la quale "i sigg. Andrea e Antonella Libretti, figli della sig.ra Dattoli, erano oltre che soci accomandanti, anche eredi dell'accomandataria, pertanto prosecutori della società di persone anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2284 c.c.", osserva il collegio che nella specie il Libretti, secondo quanto risulta dal ricorso per cassazione, è divenuto socio accomandatario solo con atto dell'11 ottobre 2000, e quindi dopo la proposizione dell'appello, e che comunque, a norma dell'art. 2322 c.c., comma 1, soltanto la quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte, con la conseguenza che agli eredi del socio accomandatario si applica il disposto dell'art. 2284 c.c., secondo cui tali eredi non acquisiscono la posizione del socio defunto nell'ambito della società, e non assumono perciò la qualità di soci accomandatari a titolo di successione per causa di morte, ma hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota del loro dante causa (Cass. 11 aprile 1995, n. 4169; 14 marzo 2001, n. 3671), salvo diverso accordo tra i soci e gli eredi stessi per la continuazione della società, derivando, in tal caso, la qualifica di socio accomandatario dal contenuto di tale accordo e non dallo status di erede del socio accomandatario defunto e fermo restando che, in presenza di una pluralità di accomandatari, l'attribuzione della qualifica di socio accomandatario non comporta automaticamente, come rilevato in precedenza, il riconoscimento in capo a detto socio anche del munus di amministratore e del potere di rappresentanza della società (v. retro, par. 2a).
3) In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, ma nulla si dispone in ordine alle spese del giudizio di Cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2006