Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6422 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 24 Novembre 1995, n. 12172. Est. Vitrone.


Società - Di persone fisiche - Società semplice - Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio - In genere - Recesso o esclusione del socio - Controversie relative - Legittimazione passiva - Spettanza a tutti gli altri soci.



Nelle società di persone lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente ad un socio opera una modificazione della struttura del rapporto sociale nella quale viene in primo piano la persona del socio, con la conseguenza che, nelle controversie relative, sia nel caso di esclusione del socio sia in quello di recesso, la legittimazione passiva spetta a tutti gli altri soci, ai quali lo scioglimento del rapporto rispetto ai soci recedenti impone direttamente il pagamento del valore della quota loro spettante. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE Presidente
" Giuseppe BORRÈ Consigliere
" Ugo VITRONE Rel. "
" Giuseppe SALMÈ "
" Laura MILANI "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto
da
D'AMICO AGATA e MARIA, elettivamente domiciliate in Roma Via Panama 88, c-o l'avv.to Fabrizio Gabrielli, rappresentate e difese dall'avv.to Vincenzo M. Trimarchi, giusta delega a margine del ricorso;
Ricorrenti
contro
NAVARRA ANTONIO QUARTO, NAVARRA CARMELO LIVIO CURATELA DEL FALLIMENTO di NAVARRA CARMELO LIVIO in persona del curatore ANTONIO FIERTLER;
Intimati
avverso la sentenza 162-91 della Corte di Appello di Messina dep. il 13.5.91;
è presente per il ricorrente l'avv.to Trimarchi che chiede l'accoglimento del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.6.1995 dal Consigliere Rel. Dr. Ugo Vitrone;
udito il P.M. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Amirante che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23 novembre 1973 D'Amico Carmelo e D'Amico Francesco convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina Navarra Carmelo Livio e Navarra Antonio Quarto per sentir dichiarare, previo accertamento dell'esistenza di una società di fatto costituita fra le parti per l'esercizio di attività vivaistica, lo scioglimento di detta società con decorrenza dalla notificazione della domanda introduttiva del giudizio e per ottenere la liquidazione delle quote di loro spettanza, comprendendosi nel patrimonio sociale anche un terreno acquistato in Scanzano a seguito di trattative condotte da D'Amico Carmelo; chiedevano infine la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni derivanti dalle loro inadempienze.
Con ordinanza del 17 ottobre 1984 il processo veniva interrotto a seguito del fallimento di Navarra Carmelo Livio, dichiarato dal procuratore costituito.
Con ricorso depositato il 14 aprile 1986 gli attori riassumevano il giudizio nei confronti dei convenuti originari e della curatela fallimentare, ma il tribunale, con sentenza del 1 aprile - 6 ottobre 1987 dichiarava l'estinzione del processo per la tardività della riassunzione, tempestivamente eccepita dai convenuti. Appellavano la sentenza D'Amico Agata, D'Amico Maria e Abramo Maria Agata, eredi di D'Amico Carmelo frattanto deceduto. Gli appellati, nel costituirsi, eccepivano la non integrità del contraddittorio e il consigliere istruttore, con ordinanza del 13 maggio 1988 ne ordinava l'integrazione nei confronti degli eredi di D'Amico Francesco, anch'egli deceduto.
Gli appellanti provvedevano a chiamare in giudizio D'Amico Francesco Davide, D'Amico Angelo, D'Amico Augusto, D'Amico Giuseppe, D'Amico Carmelo e Malfa Maria, ved. D'Amico, i quali, tuttavia, non si costituivano.
Con sentenza del 14 gennaio - 13 maggio 1991 la Corte d'Appello di Messina rigettava l'appello, confermando la pronuncia di estinzione del processo.
La Corte messinese respingeva innanzi tutto le censure mosse contro il provvedimento di integrazione del contraddittorio in base alla considerazione che nella specie, indipendentemente dall'eccepita scindibilità del rapporto dedotto in giudizio, si era verificata una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni di ordine processuale, che trovava la sua giustificazione nel fatto che la sentenza impugnata aveva pronunciato l'estinzione di un processo che era stato proposto anche da D'Amico Francesco e non era ipotizzabile che un rapporto processuale venisse dichiarato estinto nei confronti di una parte e proseguisse nei confronti dell'altra. In ogni caso nella specie il rapporto dedotto in giudizio dava luogo ad una causa inscindibile poiche la domanda di accertamento di una società di fatto e la richiesta del suo scioglimento, investendo un rapporto plurilaterale di carattere unitario comportava il litisconsorzio necessario di tutti i soci e dei loro aventi causa. Neppure aveva fondamento la richiesta di revoca dell'ordinanza anzidetta nel timore di un tardivo adempimento dell'ordine di integrazione del contraddittorio, poiché nella specie la notificazione ai litisconsorti pretermessi era stata effettuata tempestivamente. Passando all'esame dei motivi di appello la corte escludeva ogni nullità del provvedimento dichiarativo dell'interruzione del processo, emesso all'udienza collegiale del 17 ottobre 1984 e attribuito, nel verbale di udienza, al solo presidente anziché al collegio, trattandosi di questione priva di riflessi pratici:
l'eventuale irregolarità del provvedimento non sarebbe valsa, infatti, a impedire l'interruzione del processo, la quale conseguiva alla mera dichiarazione del procuratore della parte dichiarata fallita; e ciò indipendentemente da ogni accertamento che la controversia in corso fosse relativa a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento, ovvero che il fallito fosse legittimato ad agire in giudizio per sopperire all'inerzia del curatore. Assorbito, quindi, l'esame della censura relativa alla mancata fissazione dell'udienza di prosecuzione del processo, quanto meno nei confronti del convenuto non sottoposto a fallimento, la corte rigettava anche l'ultima censura, escludendo che il giudice istruttore avrebbe dovuto disporre nel corso del giudizio di primo grado l'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore del fallimento, poiché, avvenuta la comunicazione del fallimento di Navarra Carmelo Livio, il tribunale non avrebbe avuto altra possibilità se non quella di dichiarare l'interruzione del processo e, successivamente, verificare la tempestività della sua riassunzione, traendone le debite conseguenze.
Contro la sentenza ricorrono per cassazione D'Amico Agata e D'Amico Maria, con quattro motivi illustrati da memoria. Non si sono costituiti, benché regolarmente citati, Navarra Antonio Quarto, Navarra Carmelo Livio, il Fallimento di Navarra Carmelo Livio, Malfa Maria ved. D'Amico, D'Amico Davide Francesco, D'Amico Angela, D'Amico Augusto, D'Amico Giuseppa e D'Amico Carmela. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2285, 2289 e 1218 cod. civ. e degli artt. 102 e 307 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. e sostengono che la corte di merito avrebbe rifiutato di revocare l'ordinanza di integrazione del contraddittorio nell'erroneo convincimento che nella specie fosse ravvisabile un litisconsorzio necessario, quanto meno per ragioni di ordine processuale, omettendo di considerare che la controversia aveva a oggetto una causa scindibile, non essendo mai stata proposta alcuna domanda nei confronti di D'Amico Francesco e dei suoi eredi, ne' da parte delle appellanti, ne' da parte degli appellati, che non avevano proposto appello incidentale contro la pronuncia di estinzione del processo.
La censura non appare meritevole di accoglimento poiché i provvedimenti attinenti al regolare svolgimento del processo, tra i quali rientrano quelli relativi all'integrazione del contraddittorio, sono suscettibili di impugnazione solo sotto il profilo degli errores in procedendo, quando cioè essi diano luogo ad una nullità della sentenza del procedimento (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.), determinando un pregiudizio per gli interessi della parte che può essere rimosso solo attraverso l'impugnazione della pronuncia viziata.
Ciò non si verifica nel caso in cui - secondo la prospettazione delle ricorrenti - il giudice di appello abbia erroneamente ravvisato una situazione di litisconsorzio necessario pur in presenza di una causa scindibile, poiché l'assunzione della qualità di parte degli attori non appellanti e l'estensione del giudicato anche nei loro confronti non consuma alcun pregiudizio per gli attori appellanti. L'interesse a dolersi della disposta integrazione del contraddittorio potrebbe ravvisarsi, eventualmente, solo nei confronti dei chiamati in causa per l'integrazione del contraddittorio, ai quali dovrebbe consentirsi di domandare la revoca della relativa ordinanza e la estromissione dal giudizio di appello nel caso in cui l'integrazione del contraddittorio fosse stata disposta in una causa scindibile, fuori dei casi in cui ciò è consentito dall'art. 332 cod. proc. civ..
Tale interesse, del resto, neppure è ipotizzabile in un giudizio di gravame proposto contro una pronuncia di estinzione del processo poiché, se l'appello viene rigettato, la posizione giuridica degli attori non appellanti non muta; mentre, se l'appello viene accolto, con la conseguente rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., gli attori non appellanti chiamati a integrare il contraddittorio sono pur sempre liberi di non provvedere alla riassunzione del processo provocando una nuova pronuncia di estinzione, che può essere anche parziale, limitatamente all'ipotesi di cause scindibili.
Col secondo motivo viene dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 16, 42, 43 e 46 l. fall. e degli artt. 300 e 305 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, dello stesso codice, poiché i giudici di appello avrebbero respinto l'eccezione di nullità dell'ordinanza di interruzione del processo, nonostante che essa fosse stata emessa all'udienza collegiale nelle forme del mero provvedimento presidenziale, e senza considerare che l'interruzione del processo era stata disposta sulla base di una mera dichiarazione del procuratore della parte colpita dalla dichiarazione di fallimento, omettendo ogni accertamento in ordine alla portata della dichiarazione di fallimento con riferimento sia alla vis attractiva della procedura fallimentare, sia all'acquisizione alla massa fallimentare del rapporto dedotto in giudizio, e, infine, per aver esteso l'interruzione del processo anche nei confronti del convenuto non fallito.
La censura, che si limita a riproporre le doglianze già sottoposte all'esame del giudice di appello, non può ritenersi meritevole di consenso in nessuna delle sue concorrenti articolazioni.
Va rilevato, innanzi tutto, che l'ordinanza di interruzione del processo emessa all'udienza collegiale nelle forme del mero provvedimento presidenziale in luogo dell'ordinanza collegiale, è viziata da mera irregolarità, poiché il vizio di costituzione del giudice, che è deducibile come motivo di gravame, è ipotizzabile unicamente nei confronti dei provvedimenti decisori, suscettibili di passaggio in giudicato in difetto di impugnazione, e non nei confronti dei provvedimenti istruttori, che sono sempre modificabili e revocabili dal giudice che li ha emessi. Tali provvedimenti sono infatti destinati ad essere assorbiti nella pronuncia definitiva del giudizio, la quale, con riferimento alla interruzione del processo, è viziata da nullità solo se l'interruzione sia stata pronunciata fuori dei casi previsti dalla legge, essendo irrilevante la mera forma adottata per il provvedimento di interruzione. Passando all'esame del secondo profilo di censura deve essere ritenuta irrilevante la circostanza che il provvedimento di interruzione sia stato emesso sulla base della sola dichiarazione di fallimento dalla parte proveniente dal procuratore costituito, poiché l'art. 300 cod. proc. civ. ricollega l'effetto interruttivo del processo alla mera dichiarazione dell'evento relativo, resa dal procuratore della parte che ne è stata colpita, senza necessità di formule sacramentali o solenni, essendo sufficiente una manifestazione di volontà che non sia affetta da dubbi o incertezza (Cass. 11 dicembre 1986, n. 7373; con riferimento all'interruzione del processo per morte della parte costituita). Ne consegue che, allorquando il procuratore comunichi che il suo assistito è stato dichiarato fallito, il giudice è tenuto a disporre l'interruzione del processo senza necessità di alcun preventivo accertamento, salvo che la controversia investa rapporti di diritto non patrimoniale, ovvero investa rapporti patrimoniali relativi a beni non compresi nel fallimento: va considerato, peraltro, che anche a tali limitati fini non è richiesta alcuna particolare indagine, essendo sufficiente accertare che il rapporto dedotto in giudizio attenga a diritti non patrimoniali ovvero abbia ad oggetto taluno dei beni rientranti fra quelli espressamente elencati dall'art. 46 l. fall. E, poiché nella specie la controversia riguardava lo scioglimento della società e la liquidazione delle quote ai soci attori recedenti, non si profilava alcun impedimento che potesse ostacolare l'interruzione del processo. Nè vale affermare che l'incapacità che deriva all'imprenditore dal fallimento ha carattere relativo e può essere eccepita nel giudizio soltanto dal curatore del fallimento, poiché tale affermazione, ricorrente nella giurisprudenza di legittimità, dev'essere interpretata nel senso che, qualora il procuratore costituito ometta di comunicare o notificare il sopravvenuto fallimento del proprio assistito, il processo prosegue fra le parti originarie senza che la comparte possa eccepire (o il giudice rilevare d'ufficio) il difetto sopravvenuto di capacità processuale della parte dichiarata fallita. Se il processo prosegue tra le parti originarie la sentenza produrrà i suoi effetti solo nei confronti della parte tornata in bonis, ma sarà inopponibile al fallimento; se invece il processo, in difetto di interruzione, venga proseguito nei confronti del curatore del fallimento, sia per iniziativa dell'altra parte, sia per iniziativa del curatore che si costituisca in giudizio su autorizzazione del giudice delegato in luogo del fallito, la sentenza sara opponibile al fallimento, sebbene con valore di pronuncia meramente accertativa del credito verso il fallito, insuscettibile di esecuzione diretta e soggetta alla regola generale dell'insinuazione nel passivo fallimentare.
Nè, infine, merita censura il provvedimento di interruzione per il fatto che il tribunale non abbia operato alcuna distinzione tra la posizione del convenuto fallito e quella dell'altro convenuto, la cui capacità processuale è rimasta integra, poiché la domanda di scioglimento del vincolo sociale limitatamente ai soci attori, pur non comportando necessariamente lo scioglimento della società, da pur sempre luogo, nelle società di persone, a una modificazione della struttura della compagine sociale nella quale viene in primo piano la persona del socio, con la conseguenza che, anche nelle controversie relative al recesso di uno o più soci, la MOTIVI DELLA DECISIONE
legittimazione passiva spetta a tutti gli altri soci, ai quali lo scioglimento del rapporto rispetto ai soci recedenti impone direttamente il pagamento del valore della quota loro spettante (Cass. 23 maggio 1972, n. 1577). In ogni caso, e indipendentemente dalla fattispecie dello scioglimento della società, gli attori hanno proposto, in via preliminare, la domanda volta all'accertamento dell'esistenza di una società di fatto per l'esercizio dell'attività vivaistica tra gli istanti Carmelo e Francesco D'Amico e i convenuti Carmelo Livio e Antonio Quarto Navarra: tale domanda, per sua stessa natura, comporta il litiscosorzio necessario di tutti i supposti soci ed esclude che, a seguito della perdita della capacità processuale di uno dei convenuti, il processo possa interrompersi pro parte e proseguire nei confronti dell'altro convenuto, non essendo dato ipotizzare, neppure in via astratta, una difformita di giudicati in ordine all'accertamento di un vincolo sociale tra le parti originariamente in giudizio.
Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 42 e seguenti l. fall., nonché degli artt. 112, 116, 121 e 300 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, dello stesso codice e si censura la sentenza impugnata per non aver adeguatamente considerato la circostanza che le appellanti avevano domandato la revoca dell'ordinanza di interruzione e, solo in subordine, avevano chiesto la fissazione di un'udienza per la riassunzione del processo.
La censura appare destituita di fondamento poiché non può dubitarsi della correttezza logica della motivazione della sentenza impugnata, la quale, avendo ritenuto che il processo era stato ritualmente interrotto nei confronti di entrambi i convenuti, non poteva non ribadire la statuizione di estinzione del processo a causa della tardiva riassunzione da parte delle appellanti. Con il quarto ed ultimo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 102 e 300 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, dello stesso codice e si sostiene che il giudice di appello avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore del fallimento di Navarra Carmelo Livio.
La censura, ancorché assorbita dalle considerazioni svolte nell'esame del secondo motivo di ricorso, dev'essere ritenuta inammissibile poiché le ricorrenti si limitano a riproporre la doglianza già sottoposta all'esame del giudice di appello senza indicare le ragioni del loro dissenso che dovrebbero indurre, se fondate, a ritenere viziata la articolata motivazione con la quale la censura è stata già respinta nel giudizio di merito.
Appare, infine, manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale prospettata, nel corso della discussione orale, dal difensore delle appellanti, il quale ha denunciato per contrasto con l'art. 24 Cost., la disciplina dell'art. 300 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che, nel caso di dichiarazione di fallimento di una delle parti costituite, la comunicazione dell'evento interruttivo debba provenire dal curatore del fallimento e non dal procuratore costituito. Come infatti si deduce dalle considerazioni svolte nell'esame del secondo motivo di ricorso i creditori del fallito non ricevono alcun pregiudizio dalla condotta processuale del procuratore della parte colpita dalla dichiarazione di fallimento, poiché, se il processo prosegue fra le parti originarie, la sentenza sfavorevole al fallito non è opponibile al fallimento, mentre, se il processo si interrompe, esso può essere sempre riassunto da curatore interessato alla pronuncia definitiva, essendo il termine semestrale dell'art. 305 cod. proc. civ. sufficientemente congruo per l'esercizio dei diritti del fallito stante la possibilità per il curatore di avere tempestiva conoscenza della pendenza del processo e della sua interruzione (Corte cost. sent. 27 marzo 1992, n. 136).
Nella memoria illustrativa le ricorrenti hanno rilevato che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe confermato la pronuncia di estinzione del processo senza rilevare che le parti convenute in riassunzione all'udienza collegiale non si erano, in realtà, ritualmente costituite in giudizio, essendosi limitate ad un mero scambio di comparse in udienza, e ciò in violazione del combinato disposto degli artt. 190 e 170 cod. proc. civ. e 11 disp. att. cod. proc. civ., i quali escludono, sotto pena di dichiarazione di contumacia, il deposito delle comparse all'udienza collegiale, in contrasto con la regola generale che ne impone il deposito in cancelleria con l'osservanza del termine di legge.
L'argomentazione, che avrebbe l'effetto di privare di ogni effetto l'eccezione di estinzione formulata dai convenuti in riassunzione, per quanto suggestiva, non può trovare ingresso nel presente giudizio poiché la violazione delle norme suindicate non è stata denunciata ne' nel grado di appello, ne' con il ricorso per cassazione e pertanto la sua tardiva formulazione ne preclude ogni esame.
In conclusione, perciò, il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.
La mancata costituzione degli intimati esime da qualsiasi pronuncia in ordine alle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 1995.