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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6424 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 08 Aprile 2009. Est. Nappi.

Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Norme applicabili - In genere.

Società - Di persone fisiche - Società semplice - Scioglimento - Esclusione - In genere - Esclusione del socio accomandatario - Applicabilità degli artt. 2286 e 2287 cod. civ. - Fondamento.

Società - Di persone fisiche - Società semplice - Scioglimento - Esclusione - In genere - Opposizione del socio espulso - Legittimazione passiva - Società - Notificazione dell'azione a tutti i soci - Equipollenza - Condizioni.


All'esclusione dell'accomandatario di società in accomandita semplice sono applicabili gli art. 2286 e 2287 cod. civ. disciplinanti le cause ed il procedimento di esclusione dei soci di società di persone, in virtù del rinvio contenuto negli artt. 2315 e 2293 cod. civ., non ravvisandosi incompatibilità né con l'art. 2318 cod. civ., che attribuisce solo agli accomandatari la facoltà di diventare amministratori della società, ma non esclude la nomina di terzi, né con il regime giuridico della nomina e della revoca degli amministratori medesimi, previsto dall'art. 2319 cod. civ., in quanto non incidente sul perdurare del rapporto sociale. (massima ufficiale)

Nel giudizio di opposizione avverso l'espulsione del socio di una società di persone, la legittimazione passiva compete esclusivamente alla società, in persona del legale rappresentante, anche se è consentita, come modalità equipollente d'instaurazione del contraddittorio, la citazione di tutti i soci, notificata nel termine di decadenza previsto dall'art. 2287 cod.civ. Ne consegue che la citazione tempestiva soltanto di alcuni dei soci non impedisce la decadenza dall'azione, non essendo ravvisabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere -
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SANLORENZO Roberto, domiciliato in Roma, Viale G. Cesari 151, presso l'avv. MORONI I., che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. LONGO I., come da mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SANLORENZO Giovanni, SANLORENZO Silvana e SANLORENZO Liliana, domiciliati in Roma, viale Giulio Cesare 14, presso l'avv. PAFUNDI G., che li rappresenta e difende unitamente all'avv. FUBINI P., come da mandato a margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
SANLORENZO Sergio, domiciliato in Roma, viale G. Cesare 151, presso l'avv. MORONI I., che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. PERACCHINO P. P., come da mandato a margine del ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
SANLORENZO Giovanni, SANLORENZO Silvana, SANLORENZO Liliana;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1439/2004 della Corte d'appello di Torino, depositata il 21 settembre 2004;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. NAPPI Aniello;
uditi i difensori, avv. Moroni per i ricorrenti, avv. Pafundi per i resistenti;
Udite le conclusioni del P.M., Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e del secondo e terzo motivo dell'incidentale, con assorbimento del primo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato inammissibili le domande proposte da Roberto Sanlorenzo per l'annullamento della sua esclusione dalla SARTRE s.a.s., di cui era unico socio accomandatario, e in subordine per la liquidazione della sua quota sociale.
I giudici d'appello hanno ritenuto che solo la società fosse legittimata passivamente rispetto sia all'opposizione proposta dall'attore avverso la sua esclusione dalla SARTRE s.a.s. sia alla domanda subordinata di liquidazione della sua quota. Sicché erano inammissibili per difetto di legittimazione passiva entrambe le domande proposte da Roberto Sanlorenzo, con l'intervento adesivo del socio accomandante Sergio Sanlorenzo, contro gli altri soci accomandanti Giovanni Sanlorenzo, Silvana Sanlorenzo e Sanlorenzo Liliana. Nè il difetto di integrità del
contraddittorio avrebbe potuto essere sanato con la rimessione della causa al primo giudice, posto che l'opposizione alla delibera di esclusione era inammissibile anche perché tardivamente notificata alla convenuta Silvana Sanlorenzo, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 2287 c.c., e mai notificata al socio Sanlorenzo Sergio, poi intervenuto in giudizio.
Contro la sentenza d'appello ricorrono ora per Cassazione Sanlorenzo Roberto, con due motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria, e Sergio Sanlorenzo, con tre motivi d'impugnazione. Resistono a entrambi i ricorsi Giovanni Sanlorenzo, Sanlorenzo Silvana e Liliana Sanlorenzo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c. i ricorsi proposti contro la stessa sentenza da Roberto Sanlorenzo e Sanlorenzo Sergio.
I resistenti hanno eccepito l'inammissibilità dei ricorsi, in quanto deducono per la prima volta che l'esclusione del socio accomandatario dovesse essere deliberata dall'unanimità dei soci, mentre in precedenza avevano dedotto che dovesse essere disposta dall'autorità giudiziaria.
L'eccezione è infondata, perché i ricorrenti hanno sempre sostenuto che nelle società in accomandita l'esclusione del socio accomandatario può essere decisa solo dal tribunale, se non è deliberata all'unanimità dai soci.
I ricorsi hanno peraltro in comune due motivi d'impugnazione, in quanto Sergio Sanlorenzo deduce le medesime censure di Sanlorenzo Roberto, oltre a una censura personale attinente alla regolamentazione delle spese. Saranno innanzitutto esaminate congiuntamente pertanto le censure comuni ai due ricorsi, il cui accoglimento risulterebbe assorbente.
2.1 - Con il primo motivo del ricorso di Roberto Sanlorenzo e con il secondo motivo del ricorso di Sergio Sanlorenzo si deduce violazione degli art. 2252, 2259, 2287, 2319 c.c. vizi di motivazione della sentenza impugnata.
Sostengono i ricorrenti che la delibera di esclusione di Sanlorenzo Roberto è radicalmente nulla: sia perché fu deliberata solo da tre dei quattro accomandanti, senza neppure convocare il quarto accomandante Sergio Sanlorenzo; sia perché nelle società in accomandita l'esclusione del socio accomandatario può essere decisa solo dal tribunale, se non è deliberata all'unanimità. Sicché, essendo la delibera nulla e non annullabile, non era applicabile il termine di opposizione previsto dall'art. 2287 c.c., che peraltro è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., laddove non prevede per l'esclusione del socio accomandatario l'unanimità prevista invece per la revoca dell'amministratore. Con il secondo motivo del ricorso di Roberto Sanlorenzo e con il terzo motivo del ricorso di Sergio Sanlorenzo si deduce violazione degli artt. 101, 102 e 354 c.p.c., e degli artt. 2266 e 2287 c.c. vizi di motivazione della decisione impugnata. Sostengono i ricorrenti che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici d'appello, il giudizio risultò validamente instaurato con la partecipazione di tutti i soci della SARTRE s.a.s., anche perché Silvana Sanlorenzo rivestiva la qualità di amministratrice provvisoria della società. Comunque, se si fosse ritenuto che risultava violato il contraddittorio nei confronti della società, si sarebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado a norma dell'art. 354 c.p.c..
2.2 - Le censure dedotte con questi motivi sono tutte infondate. Non v'è dubbio in realtà che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, deve considerarsi regolarmente instaurato il contraddittorio nei confronti delle società di persone, quando, indipendentemente dalla formale citazione del legale rappresentante, risultino personalmente convenuti in giudizio tutti i soci, "facendo poi stato la pronuncia emessa nei confronti di questi anche nei riguardi della società" (Cass., sez. 3^, 27 maggio 2003, n. 8399, m. 563606, Cass., sez. 1^, 5 aprile 2006, n. 7886, m. 588238).
Nondimeno è ragionevole ritenere che, quando l'esercizio dell'azione nei confronti della società sia sottoposto a termini di decadenza, il giudizio debba essere tempestivamente promosso nei confronti di tutti i soci, se si vuole evitare la decadenza, perché è appunto solo la partecipazione dell'intera compagine sociale che può risultare idonea a superare la pur strumentale unificazione della collettività dei soci. Non v'è infatti tra i soci un litisconsorzio necessario che, attesa l'unicità del rapporto di cui siano tutti contitolari, permetta di considerare esclusa la decadenza con la tempestiva citazione di almeno uno di essi. Qui la legittimazione passiva compete esclusivamente alla società, non ai soci (Cass., sez. 1^, 21 febbraio 1972, n. 501, m. 356476). E la contestuale presenza collettiva in giudizio di tutti i soci ha rilevanza solo come equipollente della citazione dell'ente legittimato (Cass., sez. 1^, 9 maggio 1977, n. 1781, m. 385504). Sicché l'esercizio dell'azione, che dovrebbe essere promossa contro la società, può essere considerato tempestivo solo se tutti i soci sono tempestivamente citati in giudizio. I ricorrenti sostengono che vi sarebbe litisconsorzio necessario tra la società e i soci; e richiamano al riguardo la giurisprudenza sull'accertamento della qualità di socio. Ma come è evidente, altro è il giudizio di opposizione all'esclusione di un socio, che tale qualità presuppone preesistente, altro è il giudizio di accertamento della qualità di socio.
Come (sia pur confusamente) rilevarono i giudici d'appello, dunque, nel caso in esame l'opposizione ex art. 2287 c.c. era stata tardivamente proposta, quantomeno per l'intempestiva citazione a giudizio di Silvana Sanlorenzo, che rivestiva tra l'altro anche il ruolo di amministratrice provvisoria della società. E poiché i ricorrenti non contestano la tardività di tale citazione, ne consegue che la decisione impugnata non risulta censurata in questa prospettiva.
I ricorrenti deducono invece con il primo motivo d'impugnazione che nel caso in esame non sarebbe applicabile il termine previsto dall'art. 2287 c.c., per due ragioni:
a) perché l'esclusione di Roberto Sanlorenzo fu deliberata solo da tre dei quattro accomandanti, senza nemmeno la convocazione del quarto accomandante Sergio Sanlorenzo;
b) perché nelle società in accomandita l'esclusione del socio accomandatario può essere decisa solo dal tribunale, se non è deliberata all'unanimità. Tuttavia nella giurisprudenza di questa Corte è indiscusso che, in virtù del rinvio dell'art. 2315 c.c. alla disciplina delle società in nome collettivo, e per il tramite dell'art. 2293 c.c. anche a quella delle società semplici, sono applicabili alle società in accomandita semplice gli art. 2286 e 2287 c.c. sull'esclusione del socio (Cass., sez. 1^, 29 novembre 2001, n. 15197, m. 550749). Sicché tale disciplina è applicabile anche all'esclusione del socio accomandatario, indipendentemente dai riflessi che può avere sull'amministrazione della società, perché gli art. 2286 e 2287 c.c. "nulla hanno a che fare con la disciplina della revoca per giusta causa dalla carica di amministratore, non incidente sul perdurare del rapporto sociale, dettata dall'art. 2319 c.c." (Cass., sez. 1^, 22 dicembre 2006, n. 27504, m. 593790). Infatti è vero che amministratori di una società in accomandita possono essere solo i soci accomandatari; ma non necessariamente l'accomandatario è anche amministratore (art. 2318 c.c.). Sicché esclusione del socio e revoca degli amministratori sono provvedimenti non comparabili, per effetti e presupposti, ai fini del giudizio costituzionale di ragionevolezza delle differenti discipline. E una volta ammessa l'applicabilità dell'art. 2287 c.c. all'esclusione dell'accomandatario, ne consegue che, spirato il termine di trenta giorni stabilito a pena di decadenza per opporsi all'esclusione, gli eventuali vizi del provvedimento non possono essere più dedotti dal socio o rilevati dal giudice (Cass., sez. 1^, 20 luglio 2004, n. 13407, m. 574690).
Anche il dedotto vizio di convocazione dell'assemblea dei soci risulta dunque sanato dalla mancata opposizione alla delibera di esclusione dell'accomandatario Roberto Sanlorenzo. 3. Con il primo motivo del suo ricorso Sergio Sanlorenzo deduce violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 105 c.p.c., lamentando di essere stato condannato alle spese in solido con Roberto Sanlorenzo, pur in mancanza di una sua soccombenza in un giudizio già instaurato nel momento in cui egli vi era intervenuto. Il motivo è manifestamente infondato, perché "è soccombente rispetto alla parte vincitrice, e può perciò essere condannata al rimborso delle spese del processo, non solo la parte che propone domande, ma anche quella che interviene nel processo per sostenere le ragioni di una parte o che, chiamata nel processo da una delle parti, ne sostiene le ragioni contro l'altra" (Cass., sez. 3^, 23 febbraio 2007, n. 4213, m. 595357).
4. Si deve pertanto concludere con il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti in solido alle spese.
P.Q.M.
LA CORTE
Riuniti i ricorsi, li rigetta e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese in favore dei resistenti, liquidandole in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2009