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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6427 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 08 Gennaio 1999. Est. Papa.

Società - Trasformazione - Effetti - In genere - Nascita di un nuovo ente - Esclusione - Mera mutazione formale di un'organizzazione - Ammissibilità - Applicazione di tale principio - Ambito - Anche in caso di trasformazione di società in accomandita semplice in società irregolare - Fondamento.


Il principio in forza del quale la trasformazione di una società non dà luogo ad un nuovo ente, ma integra mera mutazione formale di un'organizzazione che sopravvive alla vicenda senza soluzione di continuità, trova applicazione non solo nell'ipotesi contemplata dall'art. 2498 cod. civ. (trasformazione di società di persone in società di capitali), ma anche nel caso di trasformazione di società in accomandita semplice in società irregolare - così dovendosi qualificare una società semplice di tipo commerciale - ferma restando l'identità e l'integrità dell'impresa commerciale da essa gestita. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Enrico PAPA - Rel. Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
V.C.F. SOCIETÀ SEMPLICE, ATANASIADE MARIANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 1, presso l'avvocato CAROLINA VALENSISE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICO BORGHESI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
MONOPOLI ALBERTO Curatore del Fallimento LITOGRAFIA ELLEBI Sas, MONOPOLI ALBERTO Curatore del Fallimento V.C.F. S.S., VERGNANI GUIDO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 239/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 17/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/98 dal Consigliere Dott. Enrico PAPA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Valensise, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 3-24 aprile 1990, il Tribunale di Bologna dichiarò il fallimento della Società semplice V.C.F., già Litografia Ellebi S.a.s. - precedentemente, a sua volta, dichiarata fallita; si opposero i Soci Sergio Puglioli, amministratore, e Mariana Atanasiade, sostenendo l'incompetenza di quel Tribunale, per essere stata trasferita la sede sociale della V.C.F. in Roma, subito dopo la trasformazione ed anteriormente alla sentenza dichiarativa;
nonché la non assoggettabilità della stessa V.C.F. a fallimento, per mancanza della qualità di imprenditore commerciale. Sulla resistenza del creditore istante Guido Vergnani, il Tribunale, con sentenza del 1^ luglio 1993, respinse l'opposizione, dichiarando la propria competenza, avuto riguardo sia al momento del deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento, sia alla inopponibilità ai terzi dell'intervenuta trasformazione; ed affermando la sussistenza, pur dopo la trasformazione, della qualità di imprenditore commerciale, non superata dalla finalità statutaria di 'gestione e liquidazione delle attività e passività al fine di ottenerne il massimo ricavatò.
Su gravame della Società, e persistendo l'opposizione del Vergnani, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 26 gennaio 1996" depositata col n. 239 il 17 febbraio seguente, ha ancora disatteso le tesi dell'opponente, confermando le argomentazioni della decisione impugnata.
Per la cassazione della sentenza ricorre la Società, nelle persone di entrambi i soci, con tre motivi, illustrati da memoria. Nè le due Curatele intimate ne' il creditore istante Vergnani hanno svolto attività difensiva nella presente sede. Motivi della decisione
Col primo motivo, la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 9 legge fall., negando la rilevanza, ai fini della determinazione della competenza, del momento del deposito del ricorso, e sostenendo quella del momento della dichiarazione di fallimento o, quanto meno, della convocazione in camera di consiglio del debitore, in vista della cd. istruttoria prefallimentare;
osserva, in aggiunta, che, essendo intervenuto il trasferimento della sede - previa trasformazione della società- il 30 dicembre 1988, il deposito del ricorso (in data 19 settembre 1989) è. stato comunque posteriore; e, finalmente, che, in applicazione dell'art. 2251 c.c., 'lo spostamento di sede effettuato e formalizzato con atto notarile doveva considerarsi pienamente valido a tutti gli effetti e nei confronti di qualunque soggettò.
Deduce, attraverso il secondo mezzo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2449 e 2082 c.c., rilevando, da un lato, che in caso di trasformazione può essere assoggettata a fallimento solo l'impresa derivante dalla vicenda modificativa, ed affermando, dall'altro, che il nuovo ente, essendo destinato a svolgere unicamente attività liquidatoria, non rivestiva la qualifica di imprenditore commerciale, necessaria per la dichiarazione di fallimento.
Con il terzo, collegato motivo, si duole del difetto di motivazione, rapportabile alle precedenti censure. In relazione alla prima, osserva che la sentenza impugnata "sostanzialmente nega la coincidenza tra sede legale e sede effettiva della V.C.F.' pure in assenza di circostanze univoche, idonee a superare la presunzione di. coincidenza (richiamandosi a Cass. 3885/1996). In rapporto alla seconda, considera che l'affermazione della natura commerciale della nuova società non risulta corroborata da 'alcun elemento, che provi lo svolgimento da parte di questa di una attivita' che non sia di mera liquidazione delle posizioni facenti capo alla precedente società Ellebi S.a.s.
Il ricorso risulta infondato.
La disciplina della trasformazione delle società, positivamente fissata (artt. 2498-2500 c.c.) per i casi di passaggio da società di persone a società di capitali, è applicabile anche ai casi di mutamento inverso (trasformazione cd. regressiva), e, naturalmente, nell'ambito stesso dei due tipi di società (di capitali ovvero di persone); a qualche difficoltà va incontro la possibilità di trasformazione della società commerciale in società semplice, per la quale i soci della Litografia Ellebi S.a.s. sembrano aver seguito l'opinione che ritiene necessaria la modifica dell'oggetto sociale, nel senso della esclusione dell'esercizio di attività commerciale da parte della società trasformata. Su tali premesse, deve ribadirsi l'orientamento di questa Corte, secondo cui la trasformazione di una società non dà luogo ad un nuovo ente, ma integra mera mutazione formale di un'organizzazione che sopravvive alla vicenda senza soluzione di continuità, anche nel caso di trasformazione di una società in accomandita semplice in società irregolare - così dovendosi qualificare una società 'semplice' di tipo commerciale, anche secondo i rilievi che seguono- ferma restando l'identità - e l'integrità dell'impresa commerciale da essa gestità (Cass. 2736/1995). Tutto ciò consente - come si legge già nella sentenza impugnata la soluzione di entrambi i profili di doglianza, in questa sede riproposti, con separate censure di violazione di legge e collegati vizi logici della motivazione.
Quanto alla competenza per la dichiarazione di fallimento, collegata al trasferimento della sede di poco successivo alla trasformazione, giova richiamare il costante indirizzo di questa Corte (fra le più recenti, Cass. 3652/1998), secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 9 legge fall., in caso di trasferimento della sede, la presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale dell'ente va riferita alla sede precedente e non a quella successiva, tutte le volte in cui il trasferimento stesso risulti temporalmente vicino alla istanza di fallimento - e, quindi, ricompreso in epoca in cui debba considerarsi già manifestata o quanto meno imminente la crisi economica dell'impresa- in quanto, in tale evenienza, il mutamento del centro direttivo della società, carenti i presupposti naturali connessi all'evoluzione delle sue esigenze, si presenta sospetto, se non fittiziamente preordinato ad incidere proprio sulla competenza per territorio. A maggior ragione deve ritenersi del tutto ininfluente, sul piano della competenza, il trasferimento della sede sociale operato in epoca posteriore alla data di deposito dell'istanza di fallimento - equiparabile, sul piano degli effetti, alla proposizione della domanda giudiziale che si pone come evento del tutto impeditivo rispetto alla (potenziale) rilevanza giuridica dei successivi mutamenti della situazione di fatto relativi all'impresa.
Ciò posto, nella decisione impugnata non risulta indicata la data del deposito del ricorso per conseguire il fallimento della società, beninteso nella forma e denominazione iniziale, mentre quella del trasferimento della sede della società dopo la trasformazione viene ricondotto ad un atto con sottoscrizioni autenticate del 30 dicembre 1988. Peraltro, dalla parte espositiva e con espresso riferimento alla sentenza di primo grado - che è stata integralmente confermata -, il momento determinante della competenza di cui all'art. 9 legge fall. viene rapportato al deposito del ricorso, con ulteriore precisazione della non opponibilità ai terzi sia della trasformazione che del successivo trasferimento di sede da Pieve di Cento a Roma (ivi, p. 4). Del resto, lo stesso andamento del primo motivo è nel senso - che, alla stregua della premessa, il collegio non può invece condividere- della rilevanza del momento della dichiarazione stessa o, quanto meno, della comparizione del fallendo all'udienza camerale, posizione espressamente confermata nella memoria illustrativa. È rimasta, invece, senza riscontro l'affermazione - che pur si legge in ricorso (p. 5 seg.)- circa l'anteriorità del ripetuto trasferimento rispetto al deposito della istanza, che viene datato al 19 settembre 1989, in contrasto tuttavia con la data cui, nella sentenza impugnata, si fa risalire la dichiarazione di fallimento della trasformata Litografia Ellebi S.a.s. (26 giugno 1989), la quale è invece anteriore alla dedotta presentazione del ricorso - presumibilmente relativo alla Società semplice V.C.F.-, con le evidenti implicazioni derivanti sia dalla unicità dell'ente sia dalla efficacia di un ipotizzato 'trasferimento solo formale a Romà (sentenza, p. 4 cit.). Ne deriva l'infondatezza del primo motivo, con riguardo alla anteriorità - presupposta nella sentenza impugnata - del deposito dell'istanza di fallimento rispetto al trasferimento di sede; mentre una eventuale anteriorità di quest'ultima vicenda rispetto alla domanda di fallimento della società dopo la trasformazione- risulterebbe superata dalla già puntualizzata riferibilità della presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale alla stessa società trasformata, il cui stato di crisi è confermato dalla sua stessa dichiarazione di fallimento.
La medesima impostazione non consente l'accoglimento del secondo motivo. La sentenza impugnata, con riguardo all'oggetto sociale della società risultata dalla trasformazione - limitato alla 'gestione della liquidazione delle attivita' e passività al fine di ottenerne il massimo ricavatò (patto 30 dello statuto) - ha affermato che anche la liquidazione dei debiti e dei crediti di un imprenditore collettivo è da considerare attività di carattere commerciale, la quale- rende assoggettabile a fallimento l'ente: 'infatti la liquidazione altro non e' che una fase della vita della società commerciale destinata alla chiusura dei rapporti già iniziati nella esplicazione della impresa e necessariamente quindi l'attività della società creata a tale scopo (a prescindere dalla legittimità o meno di tale operazione, aspetto questo che non è oggetto di gravame) partecipa di tale natura, che ne costituisce il presuppostò (sent., p. 5). Anche questa proposizione risulta immune da censure, sotto il profilo della violazione di legge. Deve infatti ribadirsi che lo svolgimento della (sola) attività liquidatoria non incide sull'identità e sull'integrità dell'impresa commerciale gestita dall'ente, poiché la cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva va riferita al compimento di quella stessa attività, con risoluzione dei requisiti soggettivi che sono alla base della società (Cass. 8924/1992), onde la mera mutazione formale è irrilevante ai fini proposti, non potendo incidere sulla qualità di imprenditore collettivo.
L'assenza di vizi, sotto il profilo della duplice dedotta violazione di legge, comporta il superamento del successivo motivo, attinente a corrispondenti - ed essi pure, quindi, insussistenti - vizi di motivazione.
Di qui il rigetto del ricorso, senza alcuna statuizione in ordine alle spese processuali, non essendosi costituita alcuna delle parti intimate.
P.Q.M
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 1999