Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6432 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 22 Dicembre 2000, n. 16150. Est. Verucci.


Società - Di persone fisiche - Società in nome collettivo - Scioglimento - In genere - Socio - Esclusione - Delibera - Opposizione - Annullamento - Efficacia "ex tunc" - Reintegrazione del soggetto escluso nella posizione anteriore.



L'annullamento della deliberazione di esclusione di un socio in esito ad opposizione proposta a norma dell'art. 2287, comma secondo cod. civ., opera "ex tunc" e comporta la reintegrazione del socio stesso nella sua posizione anteriore e nella pienezza dei diritti da essa derivati. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giovanni VERUCCI - rel. Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RENO INFISSI di DATTOLI DOMENICO & C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso l'avvocato MONZINI A., rappresentata e difesa dall'avvocato PICCOLO ANTONIO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BARONE CARMELA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso l'avvocato MAINETTI F., rappresentata e difesa dall'avvocato ZUCCONI GALLI FONSECA F., giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1131/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 19/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato 118 marzo 1994, Carmela Barone conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, la S.n.c. Reno Infissi di Dattoli Domenico e C., impugnando la delibera in data 10 febbraio 94, con la quale era stata esclusa dalla compagine sociale, chiedendone declaratoria di nullità o annullamento, nonché la condanna della società al risarcimento dei danni. Premesso che il Dattoli era suo marito e che nel luglio del 1993 aveva iniziato un giudizio di separazione personale, la Barone esponeva che era generica la contestazione di essere stata inadempiente ad un presunto obbligo di prestare opera personale nella società e che, comunque, il marito aveva sempre consentito a che ella non lavorasse nell'azienda:
deduceva, inoltre, l'insussistenza delle cause di esclusione del socio previste nello statuto.
Costituitasi, la società eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda.
Il Tribunale adito, con sentenza del 7 marzo 1997, annullava la delibera impugnata. Il gravame proposto dalla Soc. Reno Infissi veniva rigettato dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza del 19 novembre 1998.
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva, la Corte osservava che nell'atto introduttivo del giudizio la Barone aveva lamentato sia la carente specificazione dei fatti addebitabile, che l'insussistenza di un colpevole rifiuto di prestare la propria opera a favore della società, onde i primi giudici non avevano commesso alcun errore d'interpretazione della domanda, ne' erano incorsi in un vizio di extrapetizione: d'altro canto, era da escludere che avessero applicato alla società in nome collettivo la disciplina delle società di capitali, avendo utilizzato il riferimento all'art. 2379 c.c. al solo fine di individuare la natura del vizio di illegittimità dedotto, chiaramente riconducibile all'annullabilità. Rilevato che l'atto con il quale viene adottata l'esclusione deve contenere motivazionè, sufficientemente specifiche e va comunicato al socio e che il giudice dell'opposizione è investito anche del compito di verificarne la fondatezza, la Corte territoriale affermava che la volontà espressa nell'atto di esclusione non può che essere imputata alla società, non già ai soci "uti singuli", la stessa società assumendo, nel giudizio di opposizione, la veste di attrice in senso sostanziale.
La Corte felsinea, inoltre, osservava che:
a) la Barone aveva uno specifico interesse a stare in giudizio, essendo socia e desiderando mantenere tale posizione; b) non era stata, da parte del Tribunale, alcuna confusione tra la disciplina dettata in tema di impugnazione di delibere adottate dalle società di capitali e quella posta dagli artt. 2286 e segg. cod. civ., tanto più che l'opposizione ex art. 2287, 2^ comma, tende ad una pronuncia costitutiva di annullamento dell'esclusione e di conseguente "restitutio in integrum"; c) l'uso dell'espressione "dichiarare la nullità o in subordine, l'annullamento..." l'adoperata in sede di precisazione delle conclusioni, era un evidente lapsus, che non intaccava l'effettiva volontà di ottenere una pronuncia con effetti costitutivi; d) nel merito dell'esclusione, la società non poteva invocare il disposto dell'art. 2286, 1^ comma, cod. civ., per il socio d'opera essendovi la previsione del secondo comma: neppure dalle norme statutarie, tuttavia, emergeva che la mancata prestazione d'opera fosse causa di esclusione del socio, dovendosi comunque rilevare che la Barone non era socia d'opera, avendo acquistato la quota da un socio receduto, a sua volta non prestatore d'opera nella società; e) più radicalmente) dallo statuto si traeva il convincimento che i soci non avessero alcun obbligo di prestare attività lavorativa in favore della società, la quale non aveva neppure fornito la prova della richiesta di prestazioni, della loro natura e del necessario accordo sul compenso, ne' dell'eventuale rifiuto della Barone; f) in ogni caso, l'implicito consenso del Dattoli a che la moglie non collaborasse andava valutato al fine di escludere qualsiasi colpa della Barone nel presunto - ma non dimostrato - inadempimento.
Per la cassazione di tale sentenza la S.n.c. Reno Infissi di Dattoli Domenico e C. ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi. Resiste la Barone con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni sollevate dalla controricorrente in ordine alla ritualità della procura rilasciata all'avv. Antonio Piccolo, all'incertezza sulla persona dell'ufficiale giudiziario che ha curato la notifica del ricorso, alla sottoscrizione del ricorso medesimo con firma illeggibile dell'avvocato procuratore e difensore. È sufficiente osservare, quanto alla prima, che sebbene la procura a margine rechi la formula "si delega l'Avv. Antonio Piccolo", con la firma del Dattoli, tuttavia è evidente che quest'ultimo l'ha conferita non in proprio, ma nella qualità di legale rappresentante della S.n.c. Reno Infissi, come emerge dall'intestazione del ricorso, con il quale la procura a margine e/o in calce forma un corpo unico; quanto alla seconda, che la stessa ricorrente non nega l'effettuazione di una notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, indipendentemente dalla diversità del nome riportato nel timbro da quello contenuto nella relata; quanto alla terza, infine, che la Barone non contesta la provenienza dell'atto dall'avv. Piccolo, limitandosi a dedurre l'illeggibilità della sua firma, onde non può ritenersi violata la disposizione dell'art. 365 c.p.c. sulla sottoscrizione del ricorso (sent. 99/59 S.U.). Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 112 c.p.c., 2286, 2287 c.c., nonché vizio di motivazione, la società ricorrente, dopo aver premesso che si è formato il giudicato interno implicito sulla questione che la contestazione degli addebiti posti a base dell'esclusione non fosse generica (in quanto il Tribunale aveva fondato la decisione soltanto sull'assenza di ragioni per escludere la socia), censura la sentenza impugnata per aver affermato che gli stessi primi giudici non avevano commesso alcun errore nell'interpretare la domanda nel senso della prospettazione, da parte della Barone, di entrambi i profili di illegittimità della delibera di esclusione.
L'infondatezza della doglianza risulta sia dall'esame degli atti (consentito a questa Corte della natura del vizio denunciato, ossia dalla presunta violazione di un giudicato interno), sia dalla lettura della sentenza impugnata.
Sotto il primo profilo, va rilevato che nella citazione di primo grado la Barone aveva lamentato, oltre che l'inesistenza di validi motivi per escluderla dalla compagine sociale, anche la genericità della contestazione mossale, tant'è che nella comparsa di costituzione e risposta la società si è espressamente difesa su tale punto, affermando che "la delibera di esclusione contiene una specifica (e non già generica) enunciazione del fatto addebitato a sostegno dell'esclusione": ne deriva non soltanto che, come ritenuto dal giudice del gravame, il Tribunale aveva esattamente individuato il "thema decidendum", ma anche che la stessa Corte territoriale non ha in alcun modo violato le richiamate disposizioni di legge. Ove si consideri, sotto il secondo profilo, che, a prescindere dalla soluzione adottata dai primi giudici, quello di appello era stato investito della questione della legittimazione passiva della società, la trattazione della questione relativa all'esistenza e contenuto della comunicazione della delibera risulta strettamente funzionale alla statuizione circa la sussistenza di detta legittimazione passiva, non già per rimettere in discussione un punto che il Tribunale non aveva preso in esame (ovvero, aveva implicitamente escluso): ciò emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata, in cui si afferma che, se sussiste "la necessità di una delibera di esclusione che deve essere comunicata dai soci che costituiscono la maggioranza capitaria della società, la volontà in essa espressa non può che essere imputata alla società e non già ai soci uti singuli" (pag. 10).
Con il secondo motivo, si denunciano violazione dell'art. 2287 c.c. e vizio di motivazione, rilevandosi che, eliminato dall'ambito delle questioni da decidere il c.d. vizio formale della delibera e non essendo utilizzabile la norma di cui all'art. 2379 c.c. (dettata, comunque, per materia completamente diversa), il giudice del gravame non avrebbe dovuto confermare integralmente la decisione di prime cure.
La censura è inammissibile, perché non investe, neppure indirettamente, l'ampia ed articolata motivazione fornita, sul punto, dalla Corte di merito, che ha spiegato la reale portata del richiamo operato dal Tribunale all'art. 2379 c.c., al solo fine, cioè, di individuare la natura del vizio di illegittimità dedotto dalla Barone, che non poteva essere la nullità, ma l'annullabilità:
dovendosi anche osservare che la società ricorrente sembra addebitare alla sentenza impugnata un'applicazione impropria dell'art. 2379 c.c., in alcun modo effettuata dalla stessa Corte felsinea.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi in relazione al terzo motivo, denunciante violazione dell'art. 100 C.P.C., vizio di motivazione e travisamento di prove. con la seguente prospettazione:
"Il giudice di secondo grado, oltre ad incorrere nella violazione dell'art. 100 c.p.c., fornisce una motivazione meramente apparente e/o totalmente insufficiente". La formulazione tautologica della doglianza va rapportata alla puntuale ed argomentata motivazione dell'impugnata sentenza, proprio in tema di interesse della Barone ad agire in giudizio per tutelare la sua posizione di socia, di irrilevanza di un'ambigua frase contenuta nell'interrogatorio libero "verbalizzato in modo sommario ed indiretto", di esistenza dell'interesse alla reintegrazione nella compagine sociale, derivante dalla qualità di socia riconosciutale dagli altri soci con la delibera di esclusione.
Orbene, con la sentenza n. 2000/16 S.U. (resa con riferimento al giudizio di appello, ma con l'affermazione di un principio valido anche per quello di cassazione pur in difetto della locuzione "specifici" nell'art. 66 n 4 c.p.c.: v. Cass. 2341/95) questa Corte ha riconfermato che "la specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime...ragione per cui alla parte volitiva dell'appello deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte...": ne deriva che il motivo in esame, non contenendo alcuna argomentazione contraria a quelle addotte dal giudice di appello, va dichiarato inammissibile. Con il quarto mezzo, denunciando ancora violazione dell'art. 2287 c.c. e "travisamento dell'oggetto del contendere censurabile per insufficienza e/o contraddittoria motivazione", la Soc. Reno Infissi censura la sentenza impugnata per aver applicato alle società di persone la disciplina dell'impugnazione delle delibere delle società di capitali, di cui agli artt. 2237 e 2238 c.c., confermando l'erronea statuizione del Tribunale.
Il motivo non merita accoglimento, atteso che il giudice di appello non ha operato la lamentata trasposizione normativa, essendosi limitato, per un verso, a spiegare il senso ed i limiti del riferimento fatto dai primi giudici all'art. 2379 c.c. e, per altro verso, a porre in rilievo che, indipendentemente dal "lapsus" relativo all'uso dell'espressione "dichiara la nullità o, in subordine, l'annullamento..." della delibera, era comunque chiara la volontà dell'opponente di chiedere una pronuncia di annullamento con effetti costitutivi e reintegratori. Affermazione, quest'ultima, pienamente aderente alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'annullamento della deliberazione di esclusione di un socio, in esito ad opposizione proposta a norma dell'art. 2287, 2^ comma, cod. civ., opera "ex tunc" e comporta la reintegrazione del socio stesso nella sua posizione anteriore e nella pienezza dei diritti da essa derivanti (Cass. 5958/93, citata anche nella sentenza impugnata). La società ricorrente, quindi, non ha colto il significato e la portata delle affermazioni della Corte di merito e, in ogni caso, non si è curata di sottoporle a critica, finendo per ribadire una tesi difensiva, disancorata della "ratio decidendi" della sentenza ora gravata.
Con il quinto motivo, infine, si denunciano violazione dell'art. 2286, 1^ comma, cod. civ. e vizio di motivazione: rilevato che nel caso di specie l'esclusione era avvenuta per inadempimento della Barone alle obbligazioni derivanti dall'art. 12 del contratto sociale, la Soc. Reno Infissi lamenta un sostanziale silenzio della Corte felsinea sul punto, nonché un'inammissibile confusione tra primo e secondo comma dell'art. 2286 c.c., disciplinanti ipotesi diverse; non solo, ma non corrisponde a realtà che il Roncassaglia, cui la Barone era succeduta, non fosse socio d'opera, con la conseguenza che anche la Barone doveva ritenersi tale. La censura è, in parte, infondata e, in parte, inammissibile. Sotto il primo profilo, va osservato che la Corte territoriale, lungi dal confondere le ipotesi disciplinate dall'art. 2286 c.c., ha congruamente esposto le ragioni per le quali l'addebito posto a base dell'esclusione della Barone della società non potesse rientrare in alcuna di dette ipotesi, separatamente regolate dal primo e secondo comma della norma in questione: infatti, non ha soltanto escluso che la Barone fosse socia d'opera, perché Roncassaglia non era, a sua volta, socio d'opera (e la diversa prospettazione dell'odierna ricorrente urta contro un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità), ma ha aggiunto che, "più in radice" nell'atto costitutivo non si poteva configurare un obbligo dei soci di prestare attività all'interno della società a semplice richiesta. A tale conclusione il giudice di merito è pervenuto sulla base dell'analisi sia dell'art. 12 dell'atto costitutivo - che la ricorrente pretende essere stato obliterato - che del successivo art. 13, precisando, da un lato, che la società non aveva fornito prova di aver chiesto una determinata prestazione alla Barone, ne' della natura di essa e del necessario accordo sul compenso e, dall'altro lato, che in ogni caso l'implicito consenso del Dattoli a che la moglie non prestasse alcuna attività all'interno della società era idoneo ad escludere un eventuale giudizio di colpevolezza. La Soc. Reno Infissi non sottopone a vaglio critico tali affermazioni - con ciò, rendendo parzialmente inammissibile il motivo in esame - e, in particolare, quella secondo cui avrebbe dovuto provare la richiesta della prestazione, la sua natura ed il relativo compenso, previsto dall'art. 13: statuizione del tutto in linea con il principio che, nel giudizio promosso dal socio in opposizione alla delibera di esclusione, la società, avendo la veste sostanziale di parte istante per la risoluzione del rapporto, è tenuta a provare il fatto in base al quale è stata adottata quella delibera (Cass. 6452/94). A ciò si aggiunga che la stessa ricorrente neppure si fa carico, denunciando eventuale violazione dei criteri ermeneutici ex art. 1362 e segg. cod. civ., di contestare l'interpretazione data dalla Corte felsinea delle clausole statutarie.
Dell'inammissibilità parziale del ricorso e, per altra parte, del suo rigetto deriva la condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il secondo e terzo motivo del ricorso e rigetta gli altri. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in lire 150.000, oltre lire 5.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2000