Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6446 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. II, 12 Marzo 1992, n. 3011. Est. Maestripieri.


Società - Di persone fisiche - Società in nome collettivo - Rapporti con i terzi - Rappresentanza della società - Duplice veste dei soci - "Uti socii" e "uti singuli" - Distinzione - Manifestazioni esteriori atte a provare nell'attore la qualità di rappresentante - Individuazione - Criteri.



Poiché la società in nome collettivo, pur non essendo munita di personalità giuridica, costituisce un autonomo soggetto di diritto che può essere centro di imputazione di situazioni negoziali e processuali distinte rispetto alla posizione dei soci, i soci hanno una duplice veste: "uti socii" quando, nel caso di società irregolare, agiscono quali titolari dei rapporti costituenti il patrimonio autonomo del gruppo e, in caso di società regolare, se ne hanno la rappresentanza; "uti singuli", quando agiscono invece quali titolari di rapporti afferenti al loro patrimonio personale. Le manifestazioni esteriori atte a provare che l'attore agisce nella qualità di rappresentante della società in nome collettivo possono consistere nel comportamento univoco dell'attore, tenuto conto dell'inerenza dell'atto all'impresa sociale, della documentazione prodotta, delle argomentazioni avanzate a giustificazione della domanda, quando tale comportamento presuppone necessariamente la qualità di rappresentante della società. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Antonio BRONZINI Presidente
" Enzo BENEFORTI Consigliere
" Cesare MAESTRIPIERI Rel. "
" Domenico GIAVEDONI "
" Vincenzo CARNEVALE "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto
da
1 RIC. (R.G. N. 9007-87).
HENRIET GERMANO res. St. Christophe, elettivamente domiciliato in Roma c-o la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Canino per delega a margine del ricorso.
Ricorrente
contro
BIONAZ GIUSEPPE
Intimato
nel 2 RIC. (R.G. N. 10062-87).
proposto da
BRIONAZ GIUSEPPE ETTORE, residente in Aosta, elettivamente domiciliato in Roma c-o la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Torrione per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
Controricorrente e ricorrente incidentale
contro
HENRIET GERMANO.
Intimato
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino del 4.7.1986-4.10.1986.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.3.1991 dal Cons. Rel. Dott. Maestripieri.
Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi, avversola stessa sentenza sotto il n. più antico di R.G.
Udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Sergio Lanni che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale.
FATTO
Con atto di citazione notificato il 5.5.1983, Henriet Germano conveniva in giudizio Bionaz Giuseppe Ettore davanti al Tribunale di Aosta, per ottenere la condanna al pagamento della somma di lit. 2.083.755, dovuta per forniture eseguite, oltre gli interessi ed il maggior danno da svalutazione.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto contestava la domanda. Negava di aver mai intrattenuto rapporti con l'Henriet Germano. Ammetteva si aver avuto rapporti con la s.n.c. Henriet Germano di Henriet Germano e Truc Romilda, che aveva emesso le fatture prodotte dall'attore, al quale negava la legittimazione. Pronunciando ex art. 187 sec. co. C.P.C. sull'eccezione di carenza di legittimazione, il Tribunale, con sentenza depositata il 14.11.1984, la respingeva. La Corte di Appello di Torino, con sentenza depositata il 4.10.1986, confermava la sentenza di primo grado. La Corte di merito riteneva che "l'Henriet aveva agito in giudizio non in nome proprio ma quale legale rappresentante della s.n.c. Henriet and C. di Henriet Germano e Truc Romilda". Avverso tale decisione propone ora ricorso per cassazione Henriet Germano in punto spese; resiste con controricorso e ricorso incidentale il Brionaz.
DIRITTO
1. - Ha carattere preliminare, e va quindi esaminato per primo, il ricorso incidentale proposto dal Brionaz. Con tale motivo il resistente deduce l'errata applicazione dei principi di cui agli artt. 75 e 100 C.P.C., 2257, 2266, 2297 e 2298 C.C. in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C.24
Il motivo va disatteso.
È anzitutto pacifico che la società in nome collettivo, pur non essendo munita di personalità giuridica, costituisce un autonomo soggetto di diritto, che può essere centro di imputazione di situazioni negoziali e processuali distinte rispetto alla posizione dei soci (sent. 24.7.1989 n. 3498; 28.1.1987 n. 797: 12.1. n. 254). I soci hanno così una duplice veste: uti socii agiscono, in caso di società irregolare, quali titolari dei rapporti costituenti il patrimonio autonomo del gruppo e, in caso di società regolare, se ne hanno la rappresentanza; uti singuli quando agiscono invece quali titolari dei rapporti afferenti al loro patrimonio personale (sent. 6.6.1968 n. 1708).
Le manifestazione esteriori atte a provare che l'attore agisce nella qualità di rappresentante della società in nome collettivo, possono consistere nel comportamento univoco dell'attore, tenuto conto della inerenza dell'atto in causa alla impresa sociale, della documentazione prodotta e delle argomentazioni invocate a giustificazione della domanda, quanto tale comportamento presuppone necessariamente nell'attore la qualità di rappresentante della società. Conferma di tale interpretazione è data dall'art. 2208 C.C., secondo il quale il terzo potrebbe agire nei confronti della società; anche quando non sia stata spesa la ragione sociale, purché l'atto rientri nell'oggetto sociale.
Si noti ancora che la questione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio attiene al merito della lite (sent. 24.7.1986 n. 4736).
Nel caso presente, la Corte di merito ha messo in risalto che lo Henriet "ha fatto riferimento non soltanto a rapporti di credito della società ma anche a rapporti di debito procedendo a compensazione sino alla loro concorrenza. Per i rapporti di credito ha fatto riferimento espresso ad alcune fatture, offerte in comunicazione; per i rapporti di debito venivano precisati i contratti dai quali l'obbligazione era sorta". Sempre secondo la Corte di merito, il ricorrente è stato messo subito in condizione di conoscere che le obbligazioni dedotte in giudizio erano quelle (attive e passive) sorte dai contratti stipulato con la s.n.c. Henriet Germano & C. della quale l'Henriet Germano ha la legale rappresentanza. In tale veste doveva l'Henriet agire "giacché in concreto ne spendeva il nome quando riconosceva che la società aveva già ricevuto pagamenti in acconto e quando riconosceva un debito della società".
Sulla base di queste considerazioni, i giudici di merito hanno ritenuto che l'Henriet aveva agito in giudizio non in nome proprio ma quale legale rappresentante della S.n.c. Henriet Germano & C. di Henriet Germano e Truc Romilda.
Il motivo deve essere quindi disatteso.
2. - Con l'unico motivo il ricorrente Henriet Germano deduce la violazione dell'art. 91 C.P.C. in relazione all'art. 360 C.P.C. Il motivo va disatteso.
I giudici di merito, applicando l'art. 187 2 co. C.P.C. hanno esaminato la questione relativa alla legittimazione attiva dello Henriet.
La sentenza che pronuncia sulle questioni preliminari o pregiudiziali è definitiva, se è negativa, cioè preclusiva dell'esame sul merito. Tale non è stata di tutta evidenza la decisione nel caso presente.
In conclusione, vanno respinti il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Ricorrono giustificati motivi per procedere alla compensazione delle spese di questo giudizio tra la parti. P.Q.M.
rigetta entrambi i ricorsi e dichiara le spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti.
Roma 14 marzo 1991.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 MARZO 1992