Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6447 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 16 Maggio 1997, n. 4355. Est. Marziale.


Impresa - Sede dell'impresa - Sedi secondarie - In genere - Iscrizione nel registro delle imprese - Finalità - Attività sostanziale e processuale posta in essere dal preposto di una sede secondaria - Imputabilità alla sede centrale - Sussistenza - Legittimazione del preposto della sede secondaria a stare in giudizio per la sede centrale - Sussistenza - Condizioni - Legittimazione della sede centrale a impugnare la relativa sentenza - Sussistenza.



Le sedi secondarie di un'impresa (anche se organizzate in forma societaria) non rilevano come centri autonomi di imputazione giuridica e la loro iscrizione nel registro delle imprese non è preordinata ad evidenziare una separazione rispetto alla sede centrale, bensì a rendere manifesto il vincolo organico tra l'impresa e le sue ramificazioni; pertanto, l'attività svolta dalla persona preposta all'esercizio della sede secondaria, sia sul piano sostanziale che su quello processuale, fa capo all'impresa nella sua globalità. Ne consegue che, qualora l'iniziativa processuale sia assunta, nell'ambito delle sue competenze, dal rappresentante preposto all'esercizio della sede secondaria, gli effetti si producono direttamente nei confronti dell'impresa e quest'ultima è legittimata ad impugnare direttamente la decisione emessa a conclusione del giudizio. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Archivio sentenze civili della Corte di Cassazione

ANNO/NUMERO 199704355

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Antonio SENSALE Presidente

" Vincenzo BALDASSARRE Consigliere

" Giuseppe MARZIALE Rel. "

" Luigi MACIOCE "

" Laura MILANI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da ELSAG BAILEY - AZIENDA DI FINMECCANICA S.P.A. ºgià ELETTRONICA SAN GIORGIO - ELSAG S.P.A.!, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere delle Navi, n. 30, presso lo studio dell'avv. Mario Montuori, che la rappresenta e difende in virtù di delega a margine del ricorso.

Ricorrente

contro

COMUNE DI LA SPEZIA, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avvocato Tomaso Acordon e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in La Spezia, Piazza Europa - Palazzo Civico, in virtù di delega in calce all'atto di controricorso e ricorso incidentale. Resistente

nonché MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Intimato

e sul ricorso proposto da COMUNE DI LA SPEZIA, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avvocato Tomaso Acordon e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in La Spezia, Piazza Europa - Palazzo Civico, in virtù di delega in calce all'atto di controricorso e ricorso incidentale.

Ricorrente incidentale

contro

ELSAG BAILEY - AZIENDA Dl FINMECCANICA S.P.A. ºgià ELETTRONICA SAN GIORGIO - ELSAG S.P.A.! e MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Intimati

avverso la sentenza n. 271/93, emessa il 5 aprile 1993 dalla Corte d'Appello di Genova.

Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 22 gennaio 1997 dal consigliere dott. Giuseppe Marziale;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Dario Cafiero, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso principale; per il rigetto del secondo motivo dello stesso ricorso e per l'assorbimento del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 - Con atto notificato il 23 marzo 1990 il Comune di La Spezia conveniva in giudizio, innanzi alla Corte d'Appello di quella città, la s.p.a. Elettronica San Giorgio - ELSAG (successivamente incorporata dalla s.p.a. Finmeccanica) e il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, proponendo opposizione alla stima dell'indennità liquidata in suo favore per l'espropriazione del terreno destinato alla costruzione del nuovo Centro operativo e del Movimento postale di quella città, pronunziata con decreto prefettizio del 9 dicembre 1989.

L'espropriazione era stata disposta in favore del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, su istanza della Società Elettronica San Giorgio-Elsag s.p.a. quale concessionaria di detta Amministrazione. L'indennità di esproprio era stata a sua volta determinata, sulla base dei parametri fissati dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, in L. 734.718.000; somma alla quale era stata aggiunta quella di L. 260.000.000 a titolo di indennità di occupazione temporanea dalla data dell'immissione in possesso a quella dell'esproprio: la somma complessivamente liquidata era stata pertanto di L. 995.225.000.

Deduceva, in particolare, l'Amministrazione comunale:

- che erroneo era stato il riferimento ai criteri (che oltretutto erano stati applicati inesattamente) fissati dalla legge sopra richiamata, poiché avrebbero dovuto farsi invece applicazione di quello, commisurato al valore di mercato, fissato in via generale dall'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

- che il valore di mercato attribuito al terreno espropriato era comunque inferiore a quello effettivo.

Il Ministero e la società concessionaria si opponevano all'accoglimento dell'opposizione, deducendo che i criteri fissati dalla legge n. 2892/1885 erano richiamati espressamente, dall'art. 33 della legge 12 marzo 1968, n. 325 per le espropriazioni effettuate nell'interesse dell'Amministrazione postale. In via preliminare veniva eccepita, altresì, la carenza di legittimazione passiva del Ministero, sul rilievo che in base all'atto di concessione gli oneri inerenti alla procedura di esproprio dovevano ricadere esclusivamente sulla società concessionaria. 1.1 - La Corte territoriale, con sentenza depositata il 5 aprile 1993:

- dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero, osservando che il provvedimento, pur essendo stato formalmente adottato in favore del Ministero, era venuto in realtà ad incidere sulla posizione della società concessionaria, tenuta - in base allo stesso decreto, a far fronte a tutti gli oneri della procedura espropriativa;

- decideva che i criteri fissati dall'art. 33 della legge n. 325/68 per le espropriazioni effettuate nell'interesse delle aziende dipendenti dal Ministero delle PP.TT. erano stati definitivamente espunti dall'ordinamento per effetto dell'estensione del criterio indennitario stabilito dall'art. 16 della legge n. 865/71 a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere di enti pubblici e non avevano ripreso vigore a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione, facendo rivivere, invece, il criterio generale fissato dalla legge fondamentale n. 2359 del 1865.

L'indennità di esproprio e di occupazione erano pertanto determinate, rispettivamente, in L. 3.431.725.000 e in L 1.216.776.621 con riferimento alla data in cui era stata effettuata la stima (29 gennaio 1991), oltre rivalutazione (in misura corrispondente agli indici ISTAT e interessi legali) a partire dalla stessa data.

1.2 - Il 18 marzo 1993 la s.p.a. Elettronica San Giorgio-Elsag veniva incorporata dalla s.p.a. Finmeccanica che, con delibera del 19 luglio 1993, istituiva una sede secondaria in Genova, la quale assumeva la denominazione di "Elsag Bailey - Azienda di Finmeccanica s.p.a.". Su iniziativa di quest'ultima veniva proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza della Corte territoriale con tre motivi, al cui accoglimento il Comune di La Spezia si è opposto, proponendo a sua volta ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE

2 - Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c., essendo essi rivolti contro la stessa sentenza.

3 - Il ricorso principale reca la seguente intestazione: "Elsag Bailey - Azienda di Finmeccanica s.p.a.", con sede in Genova. La procura apposta a margine del ricorso risulta conferita "dal suo legale rappresentante".

Dal certificato allegato in atti si ricava che la società "Elettronica San Giorgio Elsag s.p.a.":

- il 23 aprile 1991 ha mutato la propria denominazione sociale, assumendo quella di "Elsag Bailey s.p.a.";

- il 24 agosto 19892 ha incorporato la società "Bailey Esacontrol s.p.a", mutando corrispondentemente la propria denominazione;

- il 18 marzo 1993 detta società, così integrata nella sua struttura, è stata incorporata dalla "Finmeccanica s.p.a.", che, con deliberazione del 19 luglio 1993 ha istituito una sede secondaria in Genova, che ha assunto la denominazione di "Elsag - Bailey - Azienda di Finmeccanica s.p.a.".

3.1 - Dall'insieme di questi elementi si ricava che alla "Società Elettronica San Giorgio - Elsag s.p.a." è subentrata nel processo, per effetto dell'incorporazione (che ha determinato un fenomeno di successione a titolo universale Cass. 13 luglio 1991, n. 6702), la Finmeccanica s.p.a. È pacifico che le sedi secondarie di un'impresa (art. 2197 c.c.), anche se organizzata in forma societaria (artt. 2299 e 2330, ultimo comma, 2506 c.c.), non rilevano, sul piano giuridico, come centri autonomi di imputazione giuridica (Cass. 6 febbraio 1982, n. 693) e che, pertanto, la loro iscrizione nel registro delle imprese non è preordinata a mettere in luce una separazione giuridica rispetto all sede "centrale", ma a rendere manifesto il vincolo organico esistente tra l'impresa e le sue ramificazioni (Cass. 13 maggio 1967, n. 1005;

20 ottobre 1978, n. 4750); vincolo che nel caso di specie è evidenziato dalla denominazione adottata, la quale, pur introducendo alcuni elementi di specificazione (le parole "Elsag-Bailey"), sottolinea il collegamento ("Azienda di Finmeccanica s.p.a.") con la società.

L'attività svolta dalla persona preposta all'esercizio della sede secondaria, sia sul piano sostanziale che su quello processuale, fa capo all'impresa nella sua globalità, costituendo parte integrante, anche dal punto di vista economico-contabile, di quella esercitata dalla medesima impresa. Qualora, come nel caso di specie, l'iniziativa processuale sia assunta, nell'ambito delle sue competenze (sul punto non vi è stata la benché minima

contestazione), dal rappresentante preposto all'esercizio della sede secondaria gli effetti si producono direttamente nei confronti della società (Cass. 6 febbraio 1982, n. 693), che è quindi legittimata ad impugnare direttamente la decisione emessa a conclusione del giudizio (Cass. 20 ottobre 1978, n. 4750).

Deve pertanto affermarsi che, contrariamente alle apparenze, è la Finmeccanica s.p.a., e non la sua sede secondaria, che non ha alcun distinto rilievo giuridico ed è quindi priva di capacità processuale, ad essere parte del presente giudizio. 4 - Con il primo motivo del ricorso principale - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis, D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359 - la società ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto, nella determinazione dell'indennità di esproprio, dei (nuovi e più riduttivi) criteri stabiliti dal citato art. 5 bis ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, sebbene detta disposizione fosse già entrata in vigore al momento detta decisione è stata pubblicata.

La doglianza è chiaramente fondata, posto che le sentenze in materia civile acquistano giuridica esistenza solo con la pubblicazione (Cass. 29 giugno 1985, n. 3886; 4 gennaio 1977, n. 9) e che, nel caso di specie, tale adempimento è stato effettuato in un momento (5 aprile 1993) certamente successivo all'entrata in vigore della norma sopra indicata, la cui applicabilità ai giudizi in corso è incontroversa. Ciò spiega perché la difesa del comune non si sia opposta all'accoglimento della doglianza, pur chiedendo che non si faccia luogo alla riduzione del 40% prevista dal primo comma dello stesso articolo.

Quest'ultima questione esula peraltro dall'ambito della cognizione oggetto della presente fase che, in considerazione della censura formulata con il mezzo di gravame, è circoscritta

all'individuazione del criterio di determinazione dell'indennità di esproprio, la cui concreta applicazione è riservata al giudice di rinvio, il quale naturalmente dovrà tener conto dell'incidenza, ai fini della definizione del giudizio, della sentenza con la quale il citato art. 5 bis è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui non prevede in favore dei soggetti già espropriati al momento della entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, e nei confronti dei quali la indennità di espropriazione non sia ancora divenuta incontestabile, il diritto di accettare l'indennità di cui al primo comma con esclusione del 40%" (C. Cost. 16 giugno 1993, n. 283).

5 - Il secondo motivo dello stesso ricorso (con il quale - denunziando violazione dell'art. 39, legge n. 2359/1865, nonché vizio di motivazione - la sentenza impugnata viene censurata per aver inesattamente calcolato, sulla base del criterio non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del citato art. 5 bis, l'entità dell'indennizzo spettante al proprietario del terreno espropriato) resta conseguentemente assorbito.

5.1 - Con il terzo motivo - denunziando violazione dell'art. 20 della legge n. 865/71, così come modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 28 - la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver erroneamente calcolato l'indennità di occupazione legittima applicando al parametro prescelto (indennità di esproprio commisurata al valore di mercato del bene espropriato) una percentuale annuale in misura superiore (8,33%) dell'indennità di esproprio, anziché quella legale.

Contrariamente a quel che sembra ritenere la difesa del comune (che proprio muovendo da tale premessa ha proposto ricorso incidentale condizionato), oggetto di contestazione non è pertanto l'entità del parametro (il c.d. valore base), ma della percentuale che ad esso è stata applicata per calcolare l'indennità di occupazione, percentuale che dalla Corte territoriale non è stata indicata in modo espresso ma che la società ricorrente (in ciò contrastata dalla difesa del Comune) assume essere stata superiore a quella legale.

Appare quindi evidente che la questione, in tali termini prospettata, esula dall'ambito di questo giudizio di legittimità e debba conseguentemente essere dichiarata inammissibile. Il ricorso incidentale proposto dall'Amministrazione comunale in via condizionata resta è conseguentemente assorbito.

6 - Come si è già esposto, il ricorso principale deve essere invece essere accolto, sia pure relativamente al primo motivo. Entro tali limiti la sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Genova, che dovrà attenersi ai principi puntualizzati nel paragrafo 4, provvedendo inoltre alla liquidazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi, così provvede:

- accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo e inammissibile il terzo;

- dichiara assorbito il ricorso incidentale;

- in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Genova, anche per le spese.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 22 gennaio 1997.