Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6451 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 23 Luglio 2008, n. 20312. Est. Roselli.


Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Obbligo di fedeltà - Divieto di concorrenza - Patto di non concorrenza - Patto di non concorrenza - Diretta applicabilità ai rapporti di lavoro parasubordinato - Esclusione - Obbligo di non nuocere a controparte - Sussistenza - Fondamento.



Per i contratti di collaborazione, quale quello di lavoro parasubordinato, nella durata massima dell'eventuale patto accessorio di non concorrenza non può essere compreso il tempo di svolgimento della collaborazione, onde la stessa non inizia prima della cessazione del contratto. Durante lo svolgimento di questo, infatti, l'obbligo di astenersi dalla concorrenza, connaturale ad ogni rapporto di collaborazione economica, renderebbe inutile ossia privo di causa il patto accessorio, come risulta ad esempio dagli artt. 1743, 1746, primo comma, 2105, 2301, 2318 cod. civ. ed in generale dall'art. 1375 cod. civ.. (massima ufficiale)


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