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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6468 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 18 Agosto 2006, n. 18185. Est. Schirò.

Società - Di persone fisiche - Società in nome collettivo - Rapporti con i terzi - Responsabilità dei soci - Escussione preventiva del patrimonio sociale - Pagamento da parte di un socio di un debito sociale - Rivalsa nei confronti del consocio - Ammissibilità - Condizioni - Insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori - Necessità - Esclusione.


Il socio di una società in nome collettivo che, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall'art. 2291 cod. civ., abbia pagato un debito sociale, può direttamente rivalersi nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante, senza che tale rivalsa resti condizionata all'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori, dato che il beneficio di previa escussione di detto patrimonio, previsto dall'art. 2304 cod. civ., opera solo nei confronti dei creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINERVINI SAVERIO, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Anicio Gallo 3 (Studio avv. Alessandra Gallini), presso gli avvocati PANSINI Francesco Saverio Bonifacio e Nicola Fabrizio Solimini, che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
- ricorrente -
contro
MINERVINI MAURO GIUSEPPE;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari 782/2002 in data 30 settembre 2002.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza in data 8 febbraio 2006 dal Relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;
udito per il ricorrente l'avv. Nicola Fabrizio Solimini;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CAFIERO Dario, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del secondo motivo, con l'assorbimento del terzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Saverio Minervini - premesso di essere socio, insieme con il fratello Mauro Giuseppe Minervini, di una società in nome collettivo, denominata "Fratelli Minervini Mauro Giuseppe e Saverio", esercente attività di panificazione e di vendita di prodotti alimentari - conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Trani il nominato fratello Mauro Giuseppe, esponendo che:
a- la società aveva fatto un cospicuo investimento per rimodernare il panificio e rilevare in leasing nuovi macchinali e che i contratti stipulati con banche e società finanziarie erano stati sottoscritti congiuntamente da entrambi i germani amministratori;
b- il fratello, però, non aveva inteso contribuire al pagamento di tali spese straordinarie, lasciandolo solo a far fronte agli impegni assunti, ed anzi aveva abbandonato del tutto l'azienda, adducendo un impedimento di salute e chiedendo lo scioglimento della società;
c- a suo avviso, il fratello era tenuto a corrispondergli direttamente la metà non solo delle somme che aveva già pagato, ma anche di quelle che avrebbe corrisposto in seguito.
L'attore chiedeva pertanto la condanna di controparte alla corresponsione delle somme dovute e comunque l'estromissione del convenuto dal sodalizio, stante il suo grave inadempimento degli obblighi sociali.
Il signor Mauro Giuseppe Minervini, nel costituirsi in giudizio, contestava gli assunti del fratello, deducendo che l'attore aveva irragionevolmente preteso di proseguire l'attività industriale, nonostante l'evidente impossibilità della normale conduzione dell'azienda, a causa del forte indebitamento della società, mentre sarebbe stato necessario sciogliere senza indugio il sodalizio, come da lui espressamente richiesto al fratello. Chiedeva pertanto al Tribunale il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al risarcimento dei danni da lui subiti. Il Tribunale di Trani con sentenza del 13 luglio 2000 rigettava entrambe le domande, compensando le spese di giudizio. Proponeva appello Saverio Minervini, lamentando in rito che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto tardive le produzioni documentali, da lui effettuate dopo l'ordinanza con cui era stata dichiarata la conclusione dell'istruttoria e le parti erano state sollecitate a precisare le conclusioni, mentre nel merito insisteva nella richiesta di esclusione del fratello dalla società e la sua condanna al pagamento della somma di L. 13.918.010, oltre a interessi.
Resisteva all'appello Mauro Giuseppe Minervini, che, con appello incidentale, chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di scioglimento della società per l'impossibilità di conseguire lo scopo sociale, stante il dissenso tra i soci, o quantomeno la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Corte di appello di Bari, con sentenza n. 782/2002 del 30 settembre 2002, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di esclusione di Mauro Giuseppe Minervini, ritenendo che entrambe le parti avessero convenuto nel giudizio di appello che la questione era stata superata dalla avvenuta scadenza del termine di durata ed avendo l'appellato manifestato tempestivamente la volontà di avvalersi di tale scadenza. Rigettava nel resto entrambi gli appelli, con compensazione delle spese del grado.
In particolare, per quanto riguardava l'appello di Minervini Saverio, la Corte territoriale affermava che:
al appariva evidente che, in difetto di un'espressa delibera di ricapitalizzazione della società e di una conseguente azione articolata dal sodalizio, o quantomeno nel suo interesse, il socio non poteva pretendere la condanna dell'altro socio, asseritamente inadempiente, a rifondere, per giunta direttamente a lui, quanto anticipato per il pagamento di debiti sociali, esercitando così surrettiziamente una sorta di rivalsa anticipata;
b) il socio che aveva accettato, sottoscrivendo con l'altro socio gli impegni relativi, di attingere al credito bancario e finanziario per potenziare l'azienda sociale certamente sarebbe stato tenuto a ripianare il passivo della società tanto nei confronti dei creditori che dell'altro socio, ma solo se e quando il patrimonio sociale si fosse rivelato inadeguato per il soddisfacimento dei creditori, oppure dal bilancio fossero emerse delle perdite;
c) nella specie il bilancio di chiusura avrebbe fatto definitivamente testo, in quanto la società, come era ormai pacifico, aveva cessato di esistere.
Quanto alla domanda di scioglimento della società, oggetto dell'appello incidentale, i giudici di appello osservavano che detta domanda non era mai stata proposta in primo grado dal convenuto, come già rilevato dal Tribunale.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione Minervini Saverio sulla base di tre motivi, illustrati con memoria, nella quale il ricorrente dichiara di rinunciare al primo motivo di impugnazione. L'intimato Giuseppe Mauro Minervini non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver omesso di statuire sulla domanda di esclusione dell'appellato dalla società costituita tra le parti, dichiarando sul punto la cessazione della materia del contendere. 2) Con il secondo motivo Saverio Minervini - prospettando la violazione degli artt. 2291, 2263 e 1299 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione su di un punto decisivo della controversia, lamenta che "la Corte di appello di Bari abbia supinamente aderito alla tesi del giudice di primo grado, secondo il quale, in difetto di una espressa delibera di ricapitalizzazione della società e di una conseguente azione di recupero avviata dalla stessa, non sarebbe stato possibile per il singolo socio agire nei confronti dell'altro socio, asseritamente inadempiente, per ottenere direttamente il rimborso di quanto anticipato per il pagamento di debiti sociali". A sostegno della censura il ricorrente afferma che:
2a) i giudici di merito hanno sostanzialmente disconosciuto la portata dei principi espressi dagli artt. 2291 e 2263 c.c., per i quali nella società in nome collettivo ciascun socio risponde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e si presume che partecipi alle perdite nella stessa misura in cui partecipa ai guadagni;
2b) la nozione di solidarietà, secondo quanto previsto dall'art. 1299 c.c., comporta il diritto del condebitore in solido che abbia pagato l'intero debito di ripetere dagli altri condebitori la parte di ciascuno di loro, nonché il diritto di vedere ripartita nello stesso modo tra i condebitori la quota dovuta da altro condebitore inadempiente, quand'anche si trattasse del debitore principale;
2c) non apparivano ipotizzagli, nella specie, ne' un'azione intentata dalla società per costringere il socio Mauro Giuseppe Minervini a rimborsare parzialmente le somme anticipate dall'altro socio per debiti sociali (e ciò per un'evidente difetto di legittimazione attiva "ad causam"), ne' un'azione della stessa società che mirasse ad ottenere (ai sensi di quanto previsto dall'art. 2280 c.c. e art. 2303 c.c., comma 2) un ulteriore conferimento di entità pari alle somme anticipate dal socio Saverio Minervini, visto che l'obbligo di conferimenti aggiuntivi non poteva che essere limitato alle somme strettamente necessarie al soddisfacimento, nei limiti della quota di partecipazione alle perdite, dei debiti sociali insoddisfatti; 2d) non sarebbe stato per lui possibile agire in via di regresso nei confronti della società, costringendo poi quest'ultima a richiedere nuovi conferimenti all'altro socio;
2e) la responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni sociali comporta, nei rapporti interni tra i soci, le conseguenze regolate dagli artt. 1298 e 1299 c.c., non sussistendo pertanto ragione per escludere l'ammissibilità dell'azione da lui proposta, dopo essere rimasto solo a gestire la società, senza poter adempiere le obbligazioni sociali con il patrimonio della società, ed aver dovuto anticipare di tasca propria il denaro occorrente per pagare i debiti sociali e non aver potuto far altro che agire nei confronti del condebitore solidale per il recupero della sua quota, comprensiva anche di quella del debitore principale (la società) che non aveva potuto adempiere.
2f) Il giudice di appello ha anche violati i principi in materia di disponibilità e di valutazione delle prove, avendo omesso di considerare che lo stato di incapacità della società dei fratelli Minervini a far fronte alle obbligazioni sociali era certamente pacifico, in quanto era stato lo stesso convenuto ad eccepire sin dal primo grado la impossibilità di un normale andamento aziendale a causa del forte indebitamento della società e risultando comunque la circostanza dimostrata dalla documentazione versata in atti. 3) Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 184 c.p.c. (nel testo anteriore alla riforma di cui alla L. n. 353 del 1990) e art. 87 disp. att. c.p.c., dolendosi che la Corte territoriale abbia considerato infondato il motivo di appello riguardante la tempestività della produzione di documenti, effettuata in primo grado, dopo che era stata dichiarata la conclusione dell'istruttoria e le parti erano state sollecitate a precisare le conclusioni.
Al riguardo il ricorrente deduce che:
3a) l'affermazione dei giudici di appello, benché assorbita dalla erronea considerazione della irrilevanza della documentazione di cui trattasi in ragione del rigetto della domanda attrice sotto il profilo dell'"an debeatur", appare comunque meritevole di censura, poiché, secondo il vecchio rito processuale e ai sensi dell'art. 184 c.p.c. e art. 87 disp. att. c.p.c., il limite temporale entro il quale la parte aveva facoltà di produrre nuovi documenti era costituito unicamente dalla rimessione della causa al collegio da parte del giudice istruttore;
3b) pur essendo stata, nel caso di specie, del tutto libera la produzione di documenti nel secondo grado del giudizio, in base al disposto dall'art. 345 c.p.c. nel testo vigente anteriormente alla novella di cui alla L. n. 353 del 1990, la questione assume comunque importanza avendo lo stesso ricorrente interesse a vedere riconosciuta la legittimità della produzione documentale da lui effettuata nel corso del primo grado del giudizio in data anteriore alla udienza di precisazione delle conclusioni, senza il rischio di incorrere nella sanzione della compensazione delle spese processuali, prevista dal precedente testo dell'art. 345 c.p.c. per l'accoglimento dell'appello sulla base di elementi probatori non prodotti nel corso del giudizio di primo grado.
4) Va preliminarmente rilevata la cessazione della materia del contendere in ordine al primo motivo di ricorso, avendo il difensore del ricorrente, nella memoria depositata a norma dell'art. 378 c.p.c. e con dichiarazione resa a verbale di udienza, espressamente dichiarato di rinunciare al primo motivo di impugnazione. 5) Il secondo e terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto attinenti a questioni strettamente connesse. Risulta dalla sentenza impugnata - ed è circostanza di fatto non controversa - che i pagamenti di cui Saverio Minervini ha chiesto il parziale rimborso al fratello Mauro Giuseppe sono state effettuati per far fronte a ingenti debiti sociali.
In base all'art. 2291 c.c., nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e, a norma dell'art. 1299 c.c., comma 1, il debitore in solido che abbia pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori solidali la parte di debito su di loro gravante.
Per effetto di tali disposizioni, ritiene il collegio, in conformità ad un orientamento già espresso da questa Corte (Cass. 14 dicembre 1978, n. 5947), che il socio di una società in nome collettivo che, come nel caso di specie, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall'art. 2291 c.c., abbia pagato un debito sociale, può direttamente rivalersi nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante.
La Corte di appello di Bari, nell'affermare, nella sentenza impugnata, che in difetto di un'espressa delibera di ricapitalizzazione della società e di una conseguente azione articolata dal sodalizio, o quantomeno nel suo interesse, il socio non poteva pretendere la condanna dell'altro socio inadempiente a rifondergli quanto anticipato per il pagamento dei debiti sociali, esercitando così surrettiziamente una sorta di rivalsa anticipata, non ha correttamente applicato le disposizioni sopra richiamate, non uniformandosi al principio enunciato in precedenza, e non può pertanto trovare conferma in questa sede di legittimità. 6) Non può essere condiviso neppure l'assunto dei giudici di appello, secondo cui il socio Mauro Giuseppe Minervini sarebbe stato obbligato a far fronte alla situazione debitoria della società solo se e quando il patrimonio si fosse rivelato insufficiente al soddisfacimento dei creditori sociali. Infatti il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, previsto dall'art. 2304 c.c., opera solo nei confronti dei creditori sociali e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali e, successivamente, abbiano agito in regresso nei confronti degli altri soci, obbligati solidali, e comunque ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma può agire contro di lui in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei suoi confronti, onde poter iscrivere ipoteca giudiziale sui suoi immobili ovvero poter agire in via esecutiva, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del credito vantato (Cass. 8 novembre 2002, n. 15700;
12 agosto 2004, n. 15713; 15 luglio 2005, n. 15036).
Resta assorbita la ulteriore censura, con la quale il ricorrente si duole che la Corte territoriale - sul presupposto che la domanda di regresso doveva essere rigettata sotto il profilo dell'"an debeatur" e che quindi la documentazione prodotta era priva di sostanziale rilevanza probatoria, dovendosi necessariamente far riferimento, per regolare i rapporti di dare e avere tra i soci, al bilancio finale di liquidazione - abbia disatteso il motivo di appello riguardante la tempestività della produzione di documenti, effettuata in primo grado dopo che era stata dichiarata la conclusione dell'istruttoria e le parti erano state sollecitate a precisare le conclusioni. Il ricorrente critica in questa sede di legittimità che i giudici di appello, oltre a rilevare la sostanziale inutilità dei documenti prodotti, abbiano anche affermato che la tardività di tale produzione "era stata esattamente ritenuta dal Tribunale", ma la censura cade su di un'argomentazione di carattere ultroneo, che, in quanto non finalizzata a sorreggere la decisione già basata su altra decisiva ragione (la irrilevanza a fini probatori della documentazione prodotta), è improduttiva di effetti giuridici e quindi non suscettibile di censura in sede di legittimità (Cass. 18 maggio 2005, n. 10420; 23 novembre 2005, n. 24591).
8) In base alle considerazioni fin qui svolte, il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione, nei limiti esposti nella motivazione che precede, con annullamento della sentenza in ordine alle censure accolte. Poiché sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che deciderà il merito della controversia secondo i principi enunciati ai precedenti paragrafi 5) e 6) e provvedere a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata in ordine alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Bari in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2006