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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6472 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. II, 16 Settembre 2004, n. 18653. Est. Elefante.

Società - Di persone fisiche - Società in nome collettivo - Rapporti con i terzi - Responsabilità dei soci - Escussione preventiva del patrimonio sociale - Rapporto di sussidiarietà tra la responsabilità del socio e del patrimonio sociale - Compatibilità con la natura solidale delle relative obbligazioni - Configurabilità.


Il rapporto di sussidiarietà che lega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società, che per prima può essere chiamata a rispondere dei debiti sociali, non esclude che sia i soci che la società possano essere debitori solidali rispetto alla stessa obbligazione, seppure in grado diverso. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CIDUE EFFE s.r.l., CELLAROSI TESEO e CELI PIER GIACINTO, la prima in persona dell'Amministratore Unico Sig. Teseo Cellarosi, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30, presso lo studio dell'Avv. Oreste Michele Fasano che unitamente all'Avv. Pietro Carlo Pucci li difende come da procura a margine del ricorso.
- ricorrenti -
contro
IMMOBILIARE LICIA DI LUNGHERINI MARIA TERESA & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante Sig.ra Maria Teresa Lungherini, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ruggero Fauro n. 43, presso lo studio dell'Avv. Prof. Ugo Petronio che unitamente all'Avv. Roberto Pinza la difende come da procura a margine del controricorso. - controricorrente -
e contro
FRANCIOSI BATTISTA.
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 708/00 del 05.05.2000/12.06.2000.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.05.2004 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. Ugo Petronio.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 17.06.1992, la s.a.s. Immobiliare Licia esponeva che, con contratto del 21.12.1983 aveva promesso di vendere alla s.n.c. (trasformata in s.r.l.) CIDUE-EFFE di Cellarosi Teseo, Celi Pier Giacinto e Franciosi Battista un lotto di terreno edificabile, in corrispettivo del pagamento della somma di L. 50.000.000 e cessione di una porzione pari al 25% del fabbricato da costruirsi su tale lotto; che, mentre essa soc. Immobiliare Licia aveva procurato la proprietà dell'appezzamento di terreno alla soc. CIDUE-EFFE, quest'ultima aveva versato soltanto la somma di L. 50.000.000, ma non aveva provveduto alla formalizzazione della cessione della porzione di fabbricato corrispondente al 25%. Ciò esposto, la soc. Immobiliare Licia conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Farli la soc. CIDUE-EFFE, Teseo Cellarosi, Pier Giacinto Celi e Battista Franciosi al fine di ottenere il trasferimento del 25% del fabbricato, ovvero, in caso di impossibilità, il risarcimento del danno.
Costituitasi, la soc. CIDUE-EFFE contestava la domanda, affermando che la soc. Immobiliare Licia, nel compromesso di vendita, aveva taciuto l'esistenza di un vincolo di distanza dalla strada statale, che impediva di fatto la realizzazione del fabbricato come previsto nel progetto allegato al contratto. Successivamente tale vincolo era stato eliminato, ma l'indice volumetrico era stato abbassato, non consentendo la realizzazione dell'iniziale progetto. Pertanto chiedeva, ai sensi dell'art. 1492 c.c., la riduzione del prezzo. Si costituivano, anche, il Cellarosi, il Celi e il Franciosi i quali eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva, perché la s.n.c. CIDUE-EFFE, all'atto del compromesso, si era già trasformata in s.r.l.. Il Franciosi, inoltre, deduceva di aver ceduto la propria quota di partecipazione alla società con atto registrato il 5 settembre 1988.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale condannava la soc. CIDUE- EFFE, Teseo Cellarosi, Pier Giacinto Celi e Battista Franciosi al pagamento in favore della soc. Immobiliare Licia della somma di L. 270.000.000, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda (17.6.1992).
Con sentenza n. 708/00 del 12.06.2000, la Corte d'appello di Bologna, in accoglimento del gravame proposto da Battista Franciosi, respingeva le domande formulate nei suoi confronti dalla soc. Immobiliare Licia, compensando tra le parti le spese di lite; in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla soc. CIDUE-EFFE, Teseo Cellarosi e Pier Giacinto Celi ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale, determinava in L. 225.000.000, anziché in L. 270.000.000, il residuo credito spettante alla soc. Immobiliare Licia, con gli accessori come determinati nella sentenza impugnata e con condanna alla refusione delle spese processuali. La Corte d'appello, per quel che interessa in questa sede, escludeva il vizio di ultrapetizione dedotto da Cellarosi, Celi e Franciosi, osservando che dal complessivo tenore dell'atto di citazione risultava che le domande della soc. Immobiliare Licia erano state avanzate non solo nei confronti della s.r.l. CIDUE-EFFE, ma anche nei confronti dei soci della omonima e precedente s.n.c., ai quali l'atto di citazione era stato notificato ed essi si erano pure difesi nel merito. Riteneva la condanna solidale dei soci unitamente alla società non incompatibile con il principio di sussidiarietà, sancito dall'art. 2304 c.c., in quanto il beneficio di escussione operava soltanto in sede esecutiva. La Corte confermava che sulla somma liquidata a titolo di danno erano dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria, stante il carattere risarcitorio del credito.
Considerava decisamente stabilita la natura di contratto definitivo dell'accordo contenuto nella scrittura del 21.12.1988, qualificato dalle parti come preliminare, ma che - secondo la decisione del Tribunale non impugnata sul punto - possedeva - tutti i caratteri sostanziali del contratto definitivo.
Riteneva prescritta razione di riduzione del prezzo, osservando che al momento della stipulazione del contratto (21.12. 1988) era in vigore il P.R.G. adottato nel 1984, dal quale derivava il vincolo di rispetto stradale. E, poiché il sistema di pubblicità dei piani regolatori e dei relativi vincoli è disciplinata con l'imposizione di una serie di formalità proprie degli atti normativi, la loro conoscibilità erga omnes era presunta. Ne conseguiva che, dedotta dall'acquirente resistenza del vizio costituito dal vincolo di rispetto stradale con riferimento alla garanzia prevista dall'art. 1490, non era possibile far riferimento alla diversa ipotesi e qualificazione giuridica di cui all'art. 1489 c.c., visto che tale norma si riferisce agli oneri non apparenti, e il vincolo in questione non poteva essere ad essi assimilato. D'altra parte, aggiungeva la Corte d'appello, la diminuzione del valore del bene (derivante dal fatto che erano stati realizzati, secondo quanto lamentato dalla CIDUE-EFFE, solo cinque appartamenti anziché gli otto inizialmente previsti) non poteva essere connessa all'esistenza del vincolo di rispetto stradale. Infatti tale vincolo, come accertato dal consulente d' ufficio, non incideva concretamente sulla volumetria, che si era invece ridotta (dall'1,5 all'1) soltanto a seguito dell'entrata in vigore del nuovo P.R.G. adottato il 25 luglio 1989. L'art. 1489 c.c. si riferisce ai soli oneri già esistenti al momento del contratto e non anche a quelli successivamente intervenuti. In ogni caso, l'intervenuta limitazione della volumetria non era comunque imputabile alla venditrice, perché successiva alla stipulazione del contratto.
Contro questa sentenza, la soc. CIDUE-EFFE, Teseo Cellarosi e Pier Giacinto Celi hanno proposto ricorso per cassazione, in base a cinque motivi.
La soc. Immobiliare Licia ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
L'intimato Battista Franciosi non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), i ricorrenti assumono che Cellarosi, Celli e Franciosi avevano dedotto il vizio di ultrapetizione della sentenza resa in primo grado, giacché non sarebbe risultata proposta alcuna domanda di condanna al pagamento di somma nei loro confronti, avendo il difensore dell'Immobiliare Licia concluso, in primo grado, "come in atti", laddove nell'atto di citazione, cui tale richiamo doveva riferirsi, era stata formulata domanda di condanna unicamente nei confronti della soc. CIDUE-EFFE.
Sostengono i ricorrenti che la Corte d'appello avrebbe escluso il dedotto vizio, basandosi essenzialmente su di un' espressione, tutt'altro che chiara, contenuta nella parte introduttiva della citazione, trascritta in ricorso, la quale avrebbe potuto valere, al più, come semplice riserva di agire in separato giudizio. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, dunque, censurabile sotto il profilo logico, poiché in modo incongruo ed arbitrario, svaluterebbe immotivatamente la rilevanza delle richieste formulate dall'attrice nell'atto di citazione e successivamente ribadite, senza nulla aggiungere, all'atto della precisazione delle conclusioni. 1.1. Il motivo è infondato.
Con esso si ripropone una questione che è stata disattesa dalla sentenza impugnata in base ad una tesi argomentativa esaustiva e pienamente condivisibile.
Ha, infatti, osservato la Corte d'appello che dal complessivo tenore dell'atto di citazione risultava con chiarezza che le domande della Immobiliare Licia venivano proposte non solo nei confronti della s.r.l. CIDUE-EFFE, ma anche dei soci della omonima e precedente s.n.c. Invero, al punto 3) dell'atto di citazione, premessi i presupposti della domanda, si affermava: "... lo scrivente procuratore ... intendendo agire ed ottenere l'attuazione della menzionata obbligazione ovvero la condanna al risarcimento della s.r.l. CIDUE-EFFE (e degli originali soci quando trattatavasi di Società in nome collettivo) CITA 1) la s.r.l. CIDUE-EFFE ... 2) Cellarosi Teseo ... 3) Celi Pier Giacinto ... 4) Franciosi Battista ...". L'atto di citazione veniva notificato non solo alla soc. CIDUE- EFFE, ma anche ai suddetti soci della s.n.c., individualmente e personalmente indicati nella vocatio in jus, senza possibilità di configurare nei loro riguardi una riserva di azione (del resto solo ora prospettata), tant'è che essi si costituivano, difendendosi nel merito delle domande come formulate nei loro confronti, sostenendo la inesistenza della loro responsabilità a seguito della trasformazione della società o la loro estraneità (il Franciosi) per avvenuta cessione della quota.
Pertanto, la Corte d'appello non ha affatto svalutato immotivatamente la rilevanza delle conclusioni formulate dall'attrice nell'atto di citazione e successivamente ribadite, senza nulla aggiungere, al momento della precisazione, ma ha, invece, correttamente ritenuto che il semplice tenore letterale delle stesse cedesse di fronte all'inequivoca ed espressa volontà della parte, quale emergente dall'intero contesto dell'atto in cui erano contenute, alla specifica indicazione dei soci quali convenuti, all'avvenuta notifica dell'atto nei loro confronti e alla loro costituzione e difesa quali diretti interessati.
Una motivazione, quindi, ampia, articolata, esaustiva, lucidamente esposta, affatto incensurabile (oltre che, all'evidenza, sotto il profilo dell'omissione, anche) per insufficienza o contraddittorietà; del tutto conforme all'insegnamento di questa Corte, secondo cui è corretto criterio di interpretazione della domanda che il giudice di primo grado interpreti le conclusioni, contenute nell'atto di citazione, alle quali si è riportato l'attore all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenendo conto della volontà della parte, quale emergente non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall'intero complesso dell'atto che la contiene, considerando la sostanza della pretesa, così come è stata nel corso del giudizio di primo grado costantemente percepita da tutte le parti (cfr. fra tante: Cass. 30.7.2000, n. 8879, 22.10.1999, n. 11861). Quanto al preteso vizio di ultrapetizione è evidente che esso non sussiste, atteso che dall'esame degli atti (consentito essendo stato denunciato un error in procedendo) risulta che la domanda è stata proposta anche nei confronti dei soci, individualmente e personalmente indicati nella vocativo in jus, i quali non solo si sono costituiti, ma hanno anche contrastato la domanda, deducendo di non essere tenuti al risarcimento stante la pretesa anteriorità della trasformazione societaria in s.r.l. rispetto al contratto in controversia, ed espressamente si sono riferiti alla domanda nei loro confronti proposta, così palesando di aver inequivocabilmente ed esattamente inteso la stessa.
Invero, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, ai fini della valutazione da parte della Suprema Corte della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la individuazione della domanda effettivamente proposta dalla parte nel corso del giudizio di merito va effettuata tenendo conto non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell'atto introduttivo, ma anche della condotta processuale delle parti, nonché delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa e delle conclusioni definitive sottoposte al giudicante (v. Cass. 16.4.2003, n. 6048).
2. Col secondo motivo, i ricorrenti deducono la nullità della sentenza anche in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 183 e 189 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.). Sostengono che il vizio di ultrapetizione investe anche la pronuncia relativa alla liquidazione degli interessi e rivalutazione, effettuata d'ufficio in assenza, di una specifica domanda di parte. 2.1. Anche tale motivo è infondato.
A parte il profilo di novità, in quanto in sede di gravame la statuizione su interessi e rivalutazione è stata oggetto di impugnazione unicamente sotto il profilo della pretesa non cumulabilità, va osservato che è da escludere il dedotto vizio di ultrapetizione, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado d'appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario "petitum" della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (v. fra tante: Cass. 17.9. 2003, n. 13666;
2.12.1998, n. 12234).
3. Col terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1224 c.c., i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza in punto di cumulo di interessi e rivalutazione, in quanto in contrasto con le norme e i principi che regolano l'obbligazione risarcitoria per inadempimento contrattuale.
3.1. Il motivo non ha pregio, perché il cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, se deve essere escluso in caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, deve invece essere riconosciuto per i debiti di valore, tra i quali è compreso anche quello di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, come è nel caso specifico, in quanto la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione, debbono essere corrisposti anche gli interessi (cfr. ex plurimis: Cass. 1.7.2002, n. 9517; 27.11.1997, n. 11937).
Quanto alla decorrenza iniziale e finale di interessi e rivalutazione, come originariamente fissata dal primo giudice, poiché non c'è stata alcuna impugnazione, va rilevato che sul punto si è formato giudicato.
4. Col quarto motivo, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1489, 1495 c.c. anche in relazione agli artt. 1362 - 1371 c.c., i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per aver ritenuto prescritta l'azione di riduzione del prezzo. Sostengono che erroneamente sarebbe stato considerato applicabile l'art. 1495 c.c., invece che l'art. 1489 c.c., e che la motivazione sarebbe contraddittoria ed illogica avendo trascurato fatti di assoluta rilevanza pacificamente accertati nel corso del giudizio. Al riguardo affermano che il contratto 21.12.1988 aveva ad oggetto un bene altrui, come emergerebbe dalle risultanze processuali, sicché sarebbe evidente che tale accordo, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici del gravame senza alcuna motivazione sul punto, non poteva avere i requisiti del contratto definitivo. Inoltre, la Corte di merito avrebbe trascurato il progetto allegato al preliminare, la cui approvazione, costituiva addirittura condizione di efficacia dell'accordo e rispetto al quale era stato stabilito il prezzo della vendita: proprio in considerazione di quel determinato indice di edificabilità espresso nel progetto e che la soc. Immobiliare Licia era tenuto a garantire, avendo contrattualmente assunto il rischio di eventuali variazioni dell'indice di edificabilità, le conseguenze economiche della variazione avrebbero dovuto ricadere sull'Immobiliare Licia. Pertanto, alla fattispecie andava applicata la disciplina della riduzione del prezzo che, nel caso in esame, non è soggetta a termini di prescrizione o di decadenza previsti dall'art. 1495, bensì alla prescrizione decennale ordinaria, senza obbligo di preventiva denuncia, dovendosi fare riferimento all'art. 1489 c.c., anche perché, come sostenuto da autorevole dottrina, i vincoli di edificazione derivanti dai piani regolatori costituiscono un onere, il quale, diminuendo il libero godimento del bene, rientra tra quelli previsti dall'art. 1489 c.c..
4.1. Il motivo è infondato sotto tutti i profili.
Innanzitutto i ricorrenti non dicono in che cosa si sostanzia la dedotta carenza motivazionale, ne' specificano quale sarebbe il punto decisivo non esaminato o esaminato in modo incongruo. Inoltre, sotto l'apparente denuncia di vizi di legittimità (artt. 1362 - 1371 c.c.) - peraltro sulla base di considerazioni personali e soggettive, adducendo una differente considerazione degli stessi elementi esaminati e valutati dalla Corte d'appello - tendono sostanzialmente ad effettuare un apprezzamento delle risultanze processuali completamente diverso da quello operato dai giudici di merito nell'esercizio del loro esclusivo potere di accertamento del fatto in ordine al quale, per quel che in questa sede interessa, hanno reso adeguata e coerente ragione.
La censura relativa alla natura definitiva del contratto è inammissibile, in quanto la statuizione è coperta da giudicato non essendo stata oggetto di impugnazione, come rilevato dalla Corte d'appello, la quale al riguardo ha testualmente affermato: "È pure definitivamente stabilità la natura di contratto definitivo dell'accordo contenuto nella scrittura del 21.12. 1988, qualificato dalle parti come preliminare ma che - secondo la decisione del Tribunale non impugnata sul punto- possedeva tutti i caratteri sostanziali dell'accordo definitivo". I ricorrenti non hanno mosso alcuna doglianza al rilevato giudicato della Corte d'appello. Quanto all'asserita altruità del bene, la questione è stata eccepita durante il corso del giudizio d'appello, esclusivamente in riferimento a pretesa carenza di legittimazione attiva della soc. Immobiliare Licia. Ma tale eccezione è stata motivatamente disattesa dalla Corte d'appello, allorché ha osservato che la soc. Immobiliare Licia aveva fondato le proprie domande sull'accordo del 21.12.1988;
aggiungendo, per compiutezza d'esame, che se il richiamo al successivo rogito del 13.6.1989, nel quale figurava venditrice altra società - come del resto era stato previsto tra le parti originarie - doveva essere inteso come questione attinente la titolarità del diritto, la relativa eccezione era inammissibile perché tardiva. La Corte d'appello correttamente, con motivazione immune da qualsiasi vizio logico e giuridico, ha confermato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, ritenendo applicabile, nel caso specifico, l'art. 1495 c.c. e non l'art. 1489 c.c., in base all'esatta considerazione che i vincoli imposti dai Piani Regolatori Generali, essendo assoggettati a formalità di pubblicità analoghe a quelle previste per gli atti normativi, sono assistiti da presunzione di conoscenza erga omnes e non sono pertanto riconducibili agli oneri non apparenti di cui all'art. 1489 c.c.. Ed ha pure aggiunto, sul rilievo che la limitazione della volumetria era intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto del 21.12.1988, che l'applicabilità di detta normativa non poteva che riguardare i soli oneri già esistenti e non certo quelli successivi al contratto.
L'impugnata sentenza, nel ritenere i vincoli prescritti da P.R.G. non riconduciteli agli oneri non apparenti di cui all'art. 1489 c.c., ha fatto corretta applicazione del principio costantemente ribadito da questa Corte che le prescrizioni del piano regolatore generale, una volta approvate e pubblicate nelle forme previste, hanno valore di prescrizioni di ordine generale di contenuto normativo, come tali assistite da una presunzione legale di conoscenza da parte dei destinatali, sicché i vincoli da essi imposti non possono pertanto qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull'immobile secondo la previsione dell'art. 1489 c.c. e non sono, conseguentemente, invocabili dal compratore come fonte di responsabilità del venditore che non li abbia dichiarati nel contratto (v. fra tante: Cass. 19.1.2001, n. 793; 5.2.1993, n. 1469).
Infine, del tutto generico e incongruo è il richiamo al progetto allegato al contratto e il riferimento al prezzo di vendita quantificato in considerazione di quel determinato indice di edificabilità, per inferirne che le conseguenze economiche della variante disposta del P.R.G. del 25.7.1989 avrebbero dovuto ricadere sull'Immobiliare Licia, perché i ricorrenti non indicano quali canoni interpretativi sarebbero stati violati, avendo la Corte d'appello affermato, in base alla c.t.u. e con motivazione immune da ogni censura, che la mancata realizzazione del progetto iniziale non era in alcun modo connessa all'esistenza del vincolo stradale previsto dall'originario P.R.G. e che il nuovo P.R.G. fu adottato solo in data 25.7.1989 e, dunque, in epoca successiva sia al contratto inter partes, sia alla scadenza del termine di due mesi per la presentazione del progetto e sia alla formalizzazione dell'accordo con rogito notarile del 13.6.1989.
5. Col quinto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2034 c.c., i ricorrenti sostengono che la condanna solidale dei soci Cellerosi e Celli, unitamente alla società CIDUE-EFFE risulta incompatibile con la sussidarietà di cui al suddetto articolo.
5.1. La doglianza non può trovare consenso, atteso che i concetti di solidarietà e sussidarietà non si pongono in rapporto di antitesi bensì di eventuale complementarietà rilevante, peraltro, in fase non cognitiva ma esecutiva, traducendosi nell'obbligo della preventiva escussione del patrimonio sociale.
È stato, infatti, giustamente osservato che la sussidarietà costituisce un vantaggio del condebitore nella fase di esercizio del credito, ma non esclude che la sua obbligazione coesista con le altre secondo lo schema della solidarietà passiva, nella quale i singoli debitori, pur avendo un grado diverso, sono tuttavia tutti obbligati per l'intero in modo che l'adempimento dell'uno libera gli altri. Deve, quindi, ribadirsi che il carattere della sussidarietà è compatibile con quello della solidarietà e che possono pertanto esservi debitori solidali di grado diverso. Tipici esempi di obbligazioni solidali sussidiarie sono quelle del socio per i debiti sociali (art. 2268 c.c.) e del fideiussore con beneficio di escussione (art. 1944 c.c.).
Invero, la particolarità di assegnare ad uno dei condebitori un determinato vantaggio - sia che si risolva nell'onere per il creditore di chiedere in primo luogo l'adempimento ad un altro debitore (ed. benefico d'ordine), sia che consista nel più gravoso onere per il creditore di escutere preventivamente il patrimonio di un altro debitore (cd. beneficium excussionis) - concerne solamente la fase di esercizio del credito, senza tuttavia che, in considerazione di tale vantaggio, si possa ritenere che l'obbligazione del debitore sussidiario non possa coesistere con le altre secondo lo schema della solidarietà passiva (v. Cass. 15.11.1999, n. 372; 10.2.1996, n. 1050; 21.10.1995, n. 10968). Pertanto, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale (art. 2304 c.c.) concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, non impedisce al creditore di agire in sede di cognizione nei confronti dei singoli soci, proprio per munirsi del titolo esecutivo nei loro confronti. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 2.500,00 per onorario, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2004