ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6482 - pubb. 01/08/2010.

.


Cassazione civile, sez. I, 02 Agosto 1977, n. 3411. Est. Borruso.

Tributi (in generale) - Potestà tributaria di imposizione - Soggetti passivi - Responsabili d'imposta - Imposte dirette - Tributi dovuti da società o da enti tassabili in base a bilancio - Scioglimento della società o dell'ente - Responsabilità personale dei liquidatori o degli amministratori - Configurabilità - Condizioni.


In tema di imposte dirette, la responsabilita personale per il pagamento di Tributi dovuti da societa od enti tassabili in base a bilancio, prevista dall'art 265 del DPR 29 gennaio 1958 n 645 a carico dei liquidatori, ovvero degli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della societa o dell'ente, non postula una regolare messa in liquidazione di detti soggetti, ne una formale nomina dei liquidatori, secondo la disciplina dettata dal codice civile, ma opera ogni qual volta la societa o l'ente entrino di fatto nella fase di realizzazione integrale delle loro attivita, per il pagamento delle passivita e la distribuzione degli eventuali residui fra gli aventi diritto, e sussiste a carico di tutti coloro ai quali venga sostanzialmente demandata la gestione di quella fase, anche in difetto di formale investitura, o che, siano amministratori all'atto del concreto instaurarsi della liquidazione medesima, anche in difetto di conforme deliberazione. (massima ufficiale)