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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6520 - pubb. 12/09/2011.

Informazione relativa alla singola operazione, incidenza di precedenti operazioni a rischio e quantificazione del danno in ipotesi di default dell'obbligazione


Tribunale di Genova, 26 Febbraio 2011. Est. Calcagno.

Intermediazione finanziaria – Servizi di investimento – Obblighi informativi in capo all’intermediario – Tipologia.

Intermediazione finanziaria – Servizi di investimento – Obbligo di informazione – Specificità – Adeguatezza dell’operazione al profilo del cliente.

Intermediazione finanziaria – Servizi di investimento – Violazioni dell’intermediario – Misura del risarcimento.


L’art. 21, comma 1 lettera b) del T.U.F. individua un obbligo di informazione “attiva” (che si sostanzia nel dovere per gli intermediari di comunicare ai clienti le informazioni in loro possesso relative alle caratteristiche dei prodotti offerti) e un obbligo di informazione “passiva” (che si sostanzia nel dovere per l’intermediario di acquisire tutti gli elementi necessari relativi agli strumenti finanziari offerti al cliente e di acquisire dallo stesso tutte le notizie relative alle sue caratteristiche di investitore e alla sua propensione al rischio). (Leopoldo Ghigliotti) (riproduzione riservata)

L’intermediario deve fornire una completa informazione circa la natura ed i rischi connessi alla specifica operazione che il cliente intende porre in essere. Se il prodotto è accompagnato da una offering circular, vanno segnalati al cliente gli elementi di allarme specifico emergenti dalla stessa. In presenza di una profilatura del cliente da cui emergano una propensione medio-bassa al rischio ed obiettivi di difesa del capitale, non possono ritenersi compatibili con le sue caratteristiche gli investimenti a rischio anche se per ipotesi ne abbia già effettuati: in tal caso può solo concludersi che il cliente aveva già posto in essere operazioni non adeguate. (Leopoldo Ghigliotti) (riproduzione riservata)

Per l’ipotesi di obbligazione andata in default, la misura del risarcimento va commisurata alla perdita dell’investimento ed alla conseguente impossibilità di investire: le voci di danno sono rappresentate dal capitale perduto (danno emergente) e dalla mancata ricezione dei frutti percepibili dall’investimento (lucro cessante). Il danno emergente è pari all’importo impiegato per l’acquisto dell’obbligazione, espresso in valori monetari correnti trattandosi di debito di valore. Per l’attualizzazione del capitale occorre procedere alla sua rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT a far data dalla conclusione del contratto (se è posto in essere l’illecito da mancata informazione). Quanto al lucro cessante, esso va provato dal creditore ma il giudice può ricorrere a criteri presuntivi ed equitativi. Se il cliente ha un obiettivo di investimento improntato al risultato difensivo del potere di acquisto del capitale, l’ammontare può essere calcolato in misura pari al rendimento annuo della somma investita e non rivalutata ricorrendosi all’interesse medio ponderato annuale riconosciuto sui BOT di durata non superiore a 12 mesi. (Leopoldo Ghigliotti) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Leopoldo Ghigliotti


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