Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6524 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. II, 19 Novembre 2004, n. 21891. Est. Scherillo.


Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - Soci accomandanti - In genere - Compimento di affari in nome della società senza procura - Responsabilità illimitata verso i terzi - Sussistenza - Responsabilità della società per il contratto stipulato dal "falsus procurator" - Condizioni.



Nella società in accomandita semplice, l'art. 2320 cod. civ., il quale sanziona il comportamento del socio accomandante, che compia affari in nome delle società senza specifica procura, con la perdita del beneficio della responsabilità limitata verso i terzi, non introduce deroghe alla disciplina generale della rappresentanza senza potere, e, pertanto, se la società eccepisce l'inefficacia nei suoi confronti del negozio stipulato da quel falso procuratore, nessuna obbligazione sorge a suo carico, se il terzo non prova che la società medesima lo ha ratificato. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - rel. Consigliere -
Dott. TRECAPELLI Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TESSARI GRAZIELLA, in proprio e nella qualità di Amm.re della Società DIMAS di Graziella Tessari & c. SAS, elettivamente domiciliata in Roma Via Franco Nichelini Tocci 50, presso lo studio dell'avvocato Carlo Visconti, che la difende unitamente all'avvocato Giuseppe Pea, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IMP TOMASO CARNIELLI & C SNC, DECRISTAN RAFAELE, BORTOLATO GILBERTO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1504/00 della Corte d'Appello di Venezia, depositata il 05/09/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/04 dal Consigliere Dr. Giovanna Scherillo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Russo Rosario che ha concluso per accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in data 12/6/91 l'impresa Carnielli & Cod.Civ. s.n.c. convenne davanti al Tribunale di Belluno la società Dimas s.a.s. ed i soci della stessa, Graziella Tessari, accomandatane Rafaele Decristian e Gilberto Bortolato, accomandanti, chiedendone la condanna, in solido, al pagamento di lire 10.000.000, oltre interessi.
Dedusse, in particolare, l'attrice che nel 1986 aveva commissionato alla Dimas alcuni lavori edili versando in acconto la somma di lire 54.269.380. Poiché i lavori non erano stati eseguiti, le parti, d'accordo tra loro, avevano convenuto la restituzione dell'intera somma alla committente, ma la Dimas, pur avendo provveduto ad emettere nota di accredito per l'intero importo, aveva restituito alla Carnielli soltanto lire 44.269.380, restando debitrice di lire 10.000.000.
Precisò, inoltre, l'attrice che il rapporto era stato sempre gestito da Decristian Rafaele, che si era qualificato come amministratore e responsabile della Dimas, impegnandone il nome sia nelle trattative che nel perfezionamento del rapporto, ma che a posteriori era risultato essere semplice socio accomandatario della stessa. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 2320 c. sussisteva la responsabilità solidale e illimitata del Decristian con la società ed i soci per il pagamento del residuo importo dovuto in restituzione. Si costituirono la società convenuta e Graziella Tessari, socia accomandataria, eccependo entrambe il difetto di legittimazione passiva, in quanto il Decristian aveva agito senza poteri e in violazione del limite della sua qualifica di socio accomandante. Di conseguenza nessun rapporto poteva ritenersi sorto a carico della società e degli altri soci, in quanto soltanto il Decristian doveva rispondere personalmente e illimitatamente delle obbligazioni assunte. Subordinatamente chiesero che il Decristian le tenesse indenni dagli esiti di un'eventuale condanna.
Gli altri due convenuti, Decristian e Bortolato, restarono contumaci. Con sentenza n. 272/96 l'adito Tribunale condannò la società Dimas, Graziella Tessali e Decristian Rafaele, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice di lire 10.000.000, oltre interessi, detratta la somma di lire 3.700.000 nelle more versata dal Decristian e da imputarsi agli interessi; rigettò invece la domanda nei confronti del Bortolato e dichiarò improcedibili le domande di manleva proposte dalla Dimas e dalla Tessali nei confronti del Decristian.
La Dimas e la Tessati proposero appello lamentando l'erronea interpretazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 2320 c.c., dovendosi escludere, alla stregua della norma citata, la responsabilità della società e degli altri soci, stante la previsione della responsabilità personale ed illimitata del socio accomandante che abbia agito senza poteri eccedendo il limite della sua qualifica.
Con sentenza n. 1504/00 la Corte d'appello di Venezia, ritenuto che l'art. 2320 era stato correttamente applicato dal giudice di primo grado, rigettò l'appello, confermando la decisione del Tribunale. Secondo la Corte territoriale la disciplina stabilita dalla norma, secondo cui il socio accomandante che contravviene al divieto di immistione assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi, presuppone la responsabilità paritetica della società e degli altri soci illimitamente responsabili per legge, nel senso, cioè, che alla già prevista responsabilità della persona giuridica e dei soci illimitatamente responsabili si aggiunge quella dell'accomandante, che ha agito senza poteri, verificandosi in tal caso un'equiparazione legale tra i detti soggetti. Non avrebbe senso, si legge nella sentenza, la previsione di responsabilità solidale di costui che non può attuarsi se non insieme ai soggetti che già sono per legge solidalmente responsabili verso i terzi.
Nè aveva rilevo, secondo la Corte veneziana, l'eccezione sollevata dalle appellanti di inopponibilità dell'obbligazione assunta dal Decristian per mancata ratifica, perché nella specie non si verteva in tema di rappresentanza apparente e falsus procurator, ma prevaleva la disciplina speciale societaria.
In ogni caso, il comportamento tenuto nella vicenda dalla Dimas, che aveva restituito la quasi totalità dell'acconto ricevuto, dimostrava che la società aveva fatto proprio l'operato del Decristian, riconoscendo con ciò stesso di essere debitrice della somma che restava ancora da pagare.
Contro la sentenza la Dimas e la Tessari hanno proposto ricorso per Cassazione affidando il mezzo a due motivi di censura. Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimata, società Cannelli. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Col primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2320, 1398 e 1399 c.c. per avere la sentenza ritenuto che le ricorrenti, e cioè la s.a.s. Dimas e la socia accomandataria Tessari, erano solidalmente responsabili per le obbligazioni relative al contratto di appalto concluso dal socio accomandante Decristian al di fuori dei suoi poteri, non considerando che l'art. 2320 c.c., prevede la responsabilità personale ed illimitata del socio accomandante che abbia agito quale falsus procurator, ma non lo abilita certo a rappresentare la società vincolandola.
La previsione di una responsabilità personale ed illimitata dell'accomandante che abbia agito privo di poteri esclude che costui possa vincolare con il suo operato la società e gli altri soci. E, d'altra parte, la disciplina della rappresentanza delle società di persone presuppone, per la sua operatività, la sussistenza della qualità di amministratore e l'attribuzione a costui dei poteri di rappresentanza, poteri di cui l'accomandante è privo, essendo riservati in via esclusiva al socio accomandatario. Nè opera, per i contratti conclusi dal falsus procurator nell'ambito delle società commerciali, il principio dell'apparenza del diritto. Tale principio vale, infatti, per il terzo incolpevole, mentre il sistema della pubblicità legale relativa alle società commerciali è idoneo ad evitare l'errore del terzo che con l'ordinaria diligenza è messo in grado di conoscere chi rappresenta la società.
Col secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la sentenza ritenuto che l'operato del Decristian era stato fatto proprio dalla società, e che pertanto, vi era stata una ratifica successiva, senza considerare che l'accertamento della sussistenza o meno dell'intervenuta ratifica non poteva essere compiuto d'ufficio, costituendo una questione che doveva essere esplicitamente dedotta dalla parte interessata a farla valere, e così l'appellante Carnielli.
Peraltro, la circostanza da cui la sentenza aveva desunto la sussistenza della ratifica e cioè che la Dimas aveva restituito alla resistente la quasi totalità dell'importo ricevuto quale caparra, non era idonea a produrre gli effetti della ratifica. Questa è, infatti, un atto unilaterale recettizio e, pertanto, deve giungere a conoscenza del destinatario come atto proveniente dal ratificante. Nel caso di specie, invece, il versamento era stato fatto direttamente e personalmente dal Decristian. 2 - Entrambe le censure meritano accoglimento.
L'art. 2320 c.c., il quale sanziona il comportamento del socio accomandante, consistente nel compimento di affari in nome della società senza specifica procura, con la perdita del beneficio della responsabilità limitata verso i terzi, non introduce deroghe alla disciplina generale della rappresentanza senza potere e, pertanto, non determina la responsabilità della società medesima per il contratto stipulato dal falso procuratore, salvo il caso di successiva ratifica.
La previsione, contenuta nella norma citata, della responsabilità illimitata e solidale dell'accomandante che abbia agito in nome della società senza la prescritta procura non impedisce infatti alla società che sia stata convenuta in giudizio dal terzo per il pagamento di un debito contratto dal falso procuratore, di eccepire, secondo i principi generali della rappresentanza, l'inopponibilità dell'obbligazione, restando, in tal caso, a carico del terzo l'onere di provare che la società ha ratificato l'operato del falso procuratore,
I suddetti principi, ripetutamele affermati da questa Corte (ex plurimis: Cass. 7204/83 nonché, da ultimo, Cass. 10447/98) non sono stati osservati dalla sentenza impugnata, che ha erroneamente ritenuto la disciplina dettata dall'art. 2320 derogativa di quella generale sulla rappresentanza e inapplicabile pertanto al caso di specie le norme dettate per il falsus procurator. Affermando che, in base alla norma citata, la responsabilità del socio accomandante si aggiunge a quella della società, senza escluderla e che, altrimenti, la previsione della solidarietà tra i detti soggetti non avrebbe senso, la sentenza non ha considerato che, una volta eccepita dalla società l'inopponibilità dell'affare concluso dal falsus procurator, la solidarietà permane solo se vi è stata ratifica. Quanto alla ratifica, che la Corte di merito ha ritenuto dimostrata per facta concludentia in ragione dell'avvenuta restituzione di tutto l'importo ricevuto, ricorre il denunciato vizio di ultrapetizione. La questione della ratifica, non esaminata dalla sentenza di primo grado, non era stata riproposta in appello ne' dall'appellante ne' dall'appellata, benché quest'ultima, quale parte vittoriosa, avesse l'onere di sollecitarne l'esame per non incorrere nella presunzione di rinunzia (ex plurimis: Cass. 3110/95).
Non poteva, pertanto, il giudice di appello esaminare la questione d'ufficio oltrepassando i limiti del devoluto.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio affinché il giudice di rinvio, conformandosi agli enunciati principi di diritto, provveda sulle spese del Giudizio di Appello.
Il medesimo giudice provvedere anche sulle spese del Giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia anche per le spese del Giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2004