Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6527 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 31 Luglio 2008, n. 20893. Est. Bernabai.


Società - Trasformazione - Effetti - In genere - Società in accomandita semplice - Cessione di quote da un socio ad un terzo - Successiva trasformazione in società a responsabilità limitata - Richiesta dell'acquirente di iscrizione a libro soci - Regole applicabili - Regime pubblicitario della società all'epoca della richiesta - Fondamento - Conseguenze sull'iscrizione e sul diritto agli utili - Fattispecie.



In tema di cessione di quote di società, la successione nella titolarità della partecipazione si perfeziona, in base al principio consensualistico, alla data della stipulazione del contratto, sulla cui valididtà ed efficacia "inter partes" non incidono eventuali successive modificazioni dell'oggetto conseguenti alla trasformazione della società in un altro dei tipi previsti dalla legge, avuto riguardo alla continuità del rapporto sociale sancita dall'art. 2498 cod. civ. (nel testo vigente "ratione temporis"), il cui unico limite è rappresentato dalla compatibilità dell'ente trasformato con il bene-quota trasferito. Pertanto, in caso di cessione della quota di una società in accomandita semplice successivamente trasformatasi in società a responsabilità limitata, quest'ultima è tenuta a provvedere all'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, non trovando più applicazione l'art. 2322 cod. civ., e non potendo la società far valere i limiti derivanti dall'introduzione di una clausola di gradimento, i quali diventano opponibili ai terzi solo dalla data di pubblicazione nel B.U.S.A.R.L., senza che assuma alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'accertamento dell'obbligo di provvedere all'iscrizione sia intervenuto successivamente alla pubblicazione. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. FITTIPALDI Onofrio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI BELLA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso l'avvocato MANFREDONIA MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARINA MARCELLO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CATANIA FRANCO, BRONTE JEANS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 170, presso l'avvocato BRUNO MANZELLA, rappresentati e difesi dall'avvocato COSTA CONCETTO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 800/03 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 05/09/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2008 dal Consigliere Dott. Renato BERNABAI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato MARINA MARCELLO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito, per i resistenti, l'Avvocato COSTA CONCETTO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19 Gennaio 1994 il sig. Alessandro Di Bella conveniva dinanzi al Tribunale di Catania il sig. Franco Catania e la Brontejeans s.r.l., esponendo:
- che, con scrittura privata 5 Novembre 1988, egli aveva acquistato dal convenuto quote pari all'8% del capitale sociale della Brontejeans s.a.s. - più tardi, Bronteijeans s.r.l. corrispondendone il prezzo, con obbligo del Catania, a semplice richiesta dell'acquirente, di curare riscrizione del trasferimento nel libro- soci della società;
- che, per contro, tale formalità era stata rifiutata illegittimamente dalla Brontejeans s.r.l., sulla base della clausola di gradimento di cui all'art. 7 dello statuto, introdotta con delibera dell'assemblea straordinaria 8 Novembre 1992. Tutto ciò premesso, chiedeva la verificazione delle sottoscrizioni della scrittura 5 Novembre 1988 e la dichiarazione d'inopponibilità della suddetta clausola: e per l'effetto, la condanna all'iscrizione del trasferimento ed al risarcimento del danno; o in subordine, la risoluzione della scrittura privata 5 Novembre 1988, con la conseguente condanna alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno.
Si costituivano ritualmente i convenuti.
Catania Franco eccepiva la simulazione del contratto, che in realtà mascherava un mutuo con patto commissorio: come dimostrato sia dal notevole lasso di tempo trascorso prima che il Di Bella decidesse di richiedere l'iscrizione - senza aver mai cercato, in precedenza, di partecipare alle assemblee e alla distribuzione di utili - sia dalla differenza notevole del prezzo di vendita rispetto al valore effettivo delle quote, risultante dal bilancio dell'esercizio 1988. La Brontejeans s.r.l. eccepiva, a sua volta, la legittimità del rifiuto di iscrivere nei libri sociali il nome del Di Bella, che non aveva ottenuto il necessario gradimento degli altri soci. Nel corso dell'istruttoria era rigettata l'istanza di sequestro giudiziario delle quote, con ordinanza 18 Aprile 1994. Con sentenza 21 Ottobre - 16 Novembre 1999 il Tribunale di Catania, rigettata l'eccezione di simulazione in difetto di
controdichiarazione scritta, nonché quella di nullità del contratto per violazione della L. 28 Febbraio 1986, n. 44, (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno), dichiarava inapplicabile, per effetto della trasformazione della Brontejeans s.a.s. in società a responsabilità limitata, la norma di cui all'art. 2322 c.c., e non necessario, quindi, il consenso dei soci rappresentativi della maggioranza del capitale, ai fini dell'opponibilità della cessione alla società; accertava l'inefficacia relativa nei confronti del Di Bella della modifica statutaria introduttiva della clausola di gradimento, perché pubblicata sul B.U.S.A.R.L. il 28 novembre 1992, e quindi dopo la sua richiesta di iscrizione della quota, ai sensi dell'art. 2457 ter c.c., all'epoca vigente; e per l'effetto, in accoglimento della domanda principale, condannava la Brontejeans s.r.l. all'annotazione del trasferimento in favore del Di Bella della quota dell'8% del capitale sociale e rigettava invece la domanda di danni per difetto di prova.
La sentenza veniva impugnata congiuntamente dal Catania e dalla Brontejeans s.r.l. che deducevano:
1) la violazione di legge nella ritenuta necessità della controdichiarazione scritta per dimostrare la natura simulata della vendita di quote, nonostante il limite di prova fosse inoperante, ex artt. 1417 e 2724 c.c., in considerazione dell'illiceità del contratto, che dissimulava un patto commissorio (art. 2744 c.c.);
2) la mancanza dei requisiti formali di certezza della sottoscrizione della data dell'atto di cessione per ottenere l'iscrizione nel libro- soci e l'opponibilità della clausola di gradimento introdotta dopo la trasformazione della s.a.s. in s.r.l., dato che la sentenza, di natura costitutiva, aveva efficacia ex nunc, successiva alla pubblicità sul B.u.s.a.r.l della modifica statutaria;
3) l'insurrogabilità della quota della Brontejeans s.a.s., alienata dal Catania al Di Bella, con una corrispondente quota dopo la trasformazione in Brontejeans s.r.l.: con conseguente inesistenza sopravvenuta dell'oggetto del contratto.
4) La violazione del divieto di cessione di quote per le società che usufruiscono delle agevolazioni previste dalla L. n. 404 del 1990, in tema di imprenditorialità giovanile.
Resisteva al gravame il Di Bella, che svolgeva a sua volta appello incidentale per ottenere la condanna al pagamento degli utili e al risarcimento dei danni; oltre alla rifusione per intero delle spese processuali, in parte compensate dal Tribunale di Catania. Con sentenza 23 Maggio - 25 Luglio 2003 la Corte d'appello di Catania, in accoglimento parziale del gravame principale e di quello incidentale, rigettava la domanda di condanna all'annotazione nel libro-soci della Brontejeans s.r.l. e condannava il Catania alla restituzione in favore del Di Bella della somma di Euro 33.466,41;
oltre gli interessi legali e il maggior danno da svalutazione monetaria nei limiti dell'eccedenza rispetto al tasso legale in vigore anno per anno. Confermava, nel resto, la sentenza impugnata e compensava integralmente le spese del grado di giudizio. Motivava:
- che era infondata l'eccezione di simulazione formulata dal venditore, non essendo ravvisabile il prospettato patto commissorio, dal momento che la vendita comprendeva anche i diritti patrimoniali connessi con la titolarità della quota a semplice richiesta dell'acquirente: restando inidonee la prova presuntiva e quella testimoniale dedotta ad enucleare indizi univoci del patto illecito;
- che era inammissibile l'eccezione di nullità del negozio per contrarietà con norma imperativa, perché non specificamente formulata con riferimento alla motivazione della sentenza;
- che era invece fondata l'ulteriore censura riguardante l'inefficacia sopravvenuta della cessione di quota della Brontejeans s.a.s., dal momento che il principio di continuità della società trasformata trovava applicazione per le obbligazioni verso terzi, ma non pure in ordine ai rapporti intersoggettivi tra soci: con la conseguenza che la libertà di cedere la quota senza il previo consenso degli altri soci, propria delle società di capitali, non poteva applicarsi retroattivamente ad una quota di società di persone;
- che era altresì fondato l'appello incidentale volto ad ottenere il risarcimento del maggior danno, potendosi presumere il reimpiego della somma di denaro corrispondente al prezzo in investimenti produttivi.
Avverso la sentenza, non notificata, proponeva ricorso per cassazione il Di Bella con atto notificato il 17 settembre 2004, ulteriormente illustrato con successiva memoria, deducendo:
1) la violazione degli artt. 2498 e 2322 c.c., nel testo anteriforma e il vizio di motivazione, perché la corte territoriale aveva affermato che la libertà di cedere le quote da parte di un socio di società a responsabilità limitata senza il consenso degli altri soci poteva trovare applicazione solo per le cessioni successive alla trasformazione in Brontejeans s.r.l.: in tal modo, disapplicando la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la trasformazione di una società non importa l'estinzione del soggetto e la creazione di uno nuovo, ma solo una vicenda modificativa dell'atto costitutivo, senza incidenza sui rapporti sostanziali processuali preesistenti;
2) l'insufficiente e illogica motivazione in ordine al rigetto della domanda di condanna del Catania e della Brontejeans s.r.l. alla corresponsione degli utili percepiti dal venditore, mai retrocessi al ricorrente, erroneamente motivato come conseguenza automatica dell'accoglimento del gravame proposto dal Catania e dalla società sul punto dell'inefficacia della cessione, e dunque dell'impossibilità per il Di Bella di assumere la qualità di socio:
laddove, il trasferimento ad effetti reali tra le parti, per effetto del consenso, attribuiva all'acquirente il diritto agli utili percepiti dal venditore;
3) la violazione dell'art. 345 c.p.c., in relazione alla ritenuta inammissibilità della domanda di condanna del Catania al risarcimento del danno maturato dal 1992 al 2000 e il vizio di motivazione sul punto.
4) La violazione dell'art. 132 c.p.c., in merito alla mancata menzione nel dispositivo della sentenza dell'istanza di risarcimento del danno negli esercizi 1994 - 2000: a nulla rilevando la statuizione d'improponibilità della domanda che era contenuta nella sola motivazione.
Resisteva con controricorso il Catania.
All'udienza del 27 maggio 2008 il P.G. ed i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2498 e 2322 c.c., nel testo anteriforma, e il vizio di motivazione. Il motivo è fondato.
Il principio di diritto affermato dalla Corte d'appello di Catania, secondo cui le regole proprie del nuovo tipo sociale si applicano solo agli atti compiuti dopo la trasformazione, accomuna indistintamente atti della società - che devono essere deliberati e eseguiti secondo le modalità procedimentali proprie dell'assetto organizzativo al momento vigente - e atti esterni alla società:
nella specie, un contratto di cessione di quota, ad effetti reali, immediatamente valido ed efficace tra le parti, la cui sola opponibilità - e quindi, un aspetto successivo ed estrinseco alla fattispecie traslativa - è soggetta alla disciplina, legale e statutaria della società.
Ne consegue che la successione nella titolarità della partecipazione si perfeziona, in base al principio consensualistico, alla data storica della stipulazione del contratto; e le successive trasformazioni dell'oggetto - da quota di società in accomandita semplice a quota di società a responsabilità limitata - non incidono sulla validità ed efficacia del contratto inter partes. Perfino il perimento del bene-quota (ad esempio, per perdite), non renderebbe retroattivamente invalido il contratto per inesistenza dell'oggetto, ma ridonderebbe in danno dell'acquirente, abbia o no effettuato l'annotazione dell'acquisto sul libro-soci (res perit domino).
Cosa diversa resta, invece, il regime pubblicitario - cui è correlato l'obbligo della società di provvedere all'iscrizione nel libro - soci del nuovo titolare - che soggiace alla disciplina legale della s.r.l. ratione temporis vigente al momento della relativa richiesta da parte del nuovo titolare. Unico limite astrattamente riconoscibile alla continuità del rapporto sociale, pur nella trasformazione del tipo, sancita dall'art. 2498 c.c.; resta la compatibilità dell'ente trasformato con il bene-quota trasferito:
con l'ovvio corollario della impossibilità sopravvenuta dell'obbligo d'iscrizione in caso di trasformazione eterogenea e regressiva che dissolva la stessa identità societaria: dando vita, ad esempio, ad una comunione d'azienda, ad un consorzio, ad un'associazione non riconosciuta o ad una fondazione (art. 2500 septies c.c.). Limite, che per contro non opera in ipotesi di trasformazione evolutiva da un tipo societario ad un altro più progredito, quale verificatasi nel caso in esame col passaggio della Brontejeans da società in accomandita semplice a società a responsabilità limitata. Ne consegue che la libera circolazione della quota, principio generale delle società di capitali, applicabile, a seguito della trasformazione, in luogo della norma di cui all'art. 2322 c.c., imponeva alla società di eseguire l'iscrizione. Al riguardo si osserva che i limiti introdotti con la clausola di gradimento diventavano opponibili ai terzi - e dunque allo stesso Di Bella - solo dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle società a responsabilità limitata (B.U.S.A.R.L), allora vigente. L'affermazione del ricorrente secondo cui la pubblicazione sul bollettino avvenne in epoca successiva alla richiesta di annotazione non appare contestata nel controricorso; ove invece si sostiene la tesi - implicitamente ammissiva della posteriorità temporale della pubblicazione - che la regola sulla circolazione della quota applicabile in concreto dovesse essere individuata "ratione temporis" con riferimento non già alla richiesta di annotazione dell'acquisto del nuovo socio, bensì, solo, alla data della successiva sentenza - di asserita natura costitutiva, e dunque con efficacia ex nunc - che avesse ordinato alla società di provvedere. Affermazione, non conforme a diritto, data la natura dichiarativa dell'accertamento dell'obbligo della società, fondato sulla verifica dell'integrazione della fattispecie traslativa della partecipazione al momento del rifiuto degli amministratori di iscrivere l'acquisto nel libro-soci. Ne discende che il Di Bella aveva dunque diritto ad ottenere l'iscrizione, non essendogli opponibili regole statutarie non ancora rese pubbliche, ne' tanto meno norme legali legate al tipo sociale antecedente (art. 2322 c.c.). Sotto questo profilio, si può aggiungere che la tesi sostenuta in sentenza finisce col relegare l'atto di cessione in una sorta di terra di nessuno ove, da un lato, non è più applicabile l'art. 2322 c.c., - dovendosene negare, giustamente, l'ultrattività - ma, dall'altro non è ancora invocabile la nuova disciplina legale, che sarebbe, in ipotesi, destinata a regolamentare solo gli atti posti in essere dopo la trasformazione in società a responsabilità limitata. Con il secondo motivo il ricorrente censura l'insufficiente e illogica motivazione in ordine al rigetto della domanda di condanna del Catania e della Brontejeans s.r.l. alla corresponsione degli utili percepiti dal venditore.
Anche questo motivo è fondato.
Il rigetto della domanda volta ad ottenere l'iscrizione nel libro- soci non pregiudicava, comunque, il diritto dell'acquirente ad ottenere dal venditore gli utili percepiti dopo la stipulazione del contratto, trattandosi di frutti civili che accedevano al diritto, trasferito in virtù del contratto con effetti reali (art. 1376 c.c.). Pertanto il Catania era tenuto alla retrocessione dei dividendi distribuiti e a lui corrisposti quale titolare della partecipazione sociale tuttora risultante dal libro-soci. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 345 c.p.c., in relazione alla ritenuta inammissibilità della domanda di condanna del Catania al risarcimento del danno maturato dal 1992 al 2000 e il vizio di motivazione sul punto.
Anche questo motivo è fondato.
Nell'atto di citazione originario notificato il 19 Gennaio 1994 il Di Bella aveva proposto domanda di pagamento degli utili relativi agli esercizi 1988 - 1991. La successiva estensione, con l'atto d'appello agli utili percepiti fino a tutto il 2000 non si pone quindi in rapporto di novità inammissibile, stante il disposto di cui all'art. 345 c.p.c., comma 1.
Il quarto motivo, con cui il Di Bella lamenta la violazione dell'art. 132 c.p.c., in merito alla mancata menzione nel dispositivo della sentenza dell'istanza di risarcimento del danno negli esercizi 1994 - 2000 resta assorbito dall'accoglimento della doglianza testè esaminata.
La sentenza dev'essere dunque cassata, nei limiti di cui sopra, con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, che deciderà anche sul regolamento delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, cassa la sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 27 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2008