Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6529 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 11 Maggio 2005, n. 9931. Est. Celentano.


Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - In genere - Quote di partecipazione in s.a.s. - Contratto di cessione della quota - Fallimento del cedente - Azione revocatoria fallimentare proposta in riferimento al contratto di cessione della quota - Relativo giudizio - Posizione della società - Litisconsorte necessaria - Esclusione.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Quote di partecipazione in s.a.s. - Contratto di cessione della quota - Fallimento del cedente - Azione revocatoria fallimentare proposta in riferimento al contratto di cessione della quota - Relativo giudizio - Posizione della società - Litisconsorte necessaria - Esclusione.



In tema di revocatoria fallimentare, qualora il curatore agisca per ottenere la dichiarazione d'inefficacia del contratto con il quale il fallito, allorchè era "in bonis", ha ceduto la quota di partecipazione in una s.a.s., questa società è terzo rispetto al contratto e, pertanto, non assume la veste di litisconsorte necessaria nel giudizio. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - rel. Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito A. - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PRIMIERO COSTABILE BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTÀ 20, presso l'avvocato FRANCESCO CAROLBO, rappresentato e difeso dall'avvocato ORLANDO ANTONIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CURATELA FALLIMENTO HUGO MODA DI CAPOZZI PAOLA & C. SAS & CAPOZZI PAOLA, in persona del Curatore rag. ORESTE VECCHIONE pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALGARDENA 35, presso l'avvocato DOMENICO GUIDI, rappresentato e difeso dall'avvocato DALIA GASPARE, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 312/01 dalla Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 08/02/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/03/2005 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per l'accoglimento del 2^ motivo per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il curatore del fallimento della s.a.s. Hugo Moda di Capozzi Paola e della Capozzi quale socio accomandatario, convenendo in giudizio dinanzi al tribunale di Napoli Primiero Costabile Bruno, richiese che fosse dichiarata inefficace ai sensi dell'art. 67 l.f. la cessione della quota di partecipazione alla s.a.s. Sud Italia Arredamenti, pari al 60% del capitale sociale per un valore di lire 36.000.000, stipulata tra la fallita e il convenuto, suo coniuge, il giorno prima della dichiarazione di fallimento con scrittura privata del 20.07.1993.
Il convenuto si costituì in giudizio per resistere alla domanda della quale richiese il rigetto "per inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza".
L'adito tribunale accolse la domanda e dichiarò inefficace la cessione suddetta.
La Corte di Appello territoriale, con sentenza emessa in data 08.02.3001 ha rigettato il gravame del Costabile Bruno, confermando sul punto della declaratoria di inefficacia della cessione la sentenza del tribunale; accolto il gravame incidentale della curatela ha condannato il cessionario al pagamento, in favore del fallimento, della somma di lire 36.000.000, maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data della cessione, e agli interessi legali, calcolati sulle somme rivalutate anno per anno fino al soddisfo.
Ricorre per Cassazione con due motivi Primiero Costabile Bruno. Resiste la curatela del fallimento con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la "violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c.". Assume che la sentenza sia da ritenersi inutiliter data per la mancata partecipazione al giudizio, quale contraddittore necessario, della società Sud Italia Arredamenti non soltanto perché "l'inefficacia della cessione andava ad incidere in maniera sostanziale sull'assetto societario" ma anche perché, "egli aveva dedotto a richiesto di provare la simulazione dell'atto di cessione e il mancato pagamento della somma risultante dall'atto stesso".
La censura è infondata.
La domanda revocatoria ha ad oggetto l'atto di disposizione del fallito in favore dal terzo, immediatamente valido ed efficace tra le parti in forza del consenso e della forma scritta quando necessaria ad substantiam. Nel caso in cui tale atto di disposizione consista nella cessione di quote di partecipazione societaria esso non coinvolge la società (v. Cass. 4966 del 1977 e n. 2055 del 1979), nemmeno in considerazione della norma civilistica di disciplina - l'art. 2322 c.c. per le società personali in accomandita -, la quale resta dunque estranea al giudizio sulla revocatoria ex art. 67 l.f.. Il secondo motivo denuncia la "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo e la nullità del procedimento" avendo la Corte di merito "non motivato sufficientemente il rigetto della richiesta di consulenza tecnica in ordine all'inesistenza del corrispettivo della cessione che si rendeva necessaria in quanto era stata dedotta la simulazione della cessione ed era stato esibito un atto di scioglimento della società Sud Italia Arr. dal quale risultava che nulla vi era da ripartire per inesistenza di crediti e debiti". Altre censure sono formulate in questi termini: "era stata accolta, la tesi del corrispettivo in lire 36.000.000 senza che fosse stato acquisito l'atto di cessione";
"Costituiva domanda nuova quella proposta, della curatela in grado di appello per conseguire la somma di 36.000.000 quale valore della quota laddove in primo grado era stata richiesta l'acquisizione (al fallimento) del corrispettivo della cessione".
La censura non merita accoglimento.
Il valore della quota, il cui negozio di cessione costituiva l'oggetto della domanda revocatoria, è stato correttamente individuato dalla Corte, anche in considerazione dell'impossibilità sopravvenuta di disporre la restituzione del bene giuridico alla curatela a causa dello scioglimento della società Sud Italia Arredamenti, con riferimento a quello di scambio, ossia all'entità monetaria costituente, ad un tempo, il corrispettivo della cessione e la misura del depauperamento del cedente.
Può poi osservarsi, in relazione alle argomentazioni del ricorrente svolte nel motivo, che tra le ragioni che hanno indotto la Corte di merito a disattendere "integralmente" il secondo motivo di gravame con il quale l'appellante chiedeva "dichiararsi inesistente o inefficace o revocarmi la cessione dalla quota" anche perché "simulata dal momento che nessun versamento di somme vi era stato" vi è quella basata sul rilievo della novità della domanda di simulazione (dunque inammissibile ex art. 345 c.p.c.) perché dedotta solo con l'atto riassuntivo dell'appello" (seguito alla mancata iscrizione a ruolo dopo la prima notificazione della citazione nel grado). Le considerazioni ulteriori che la stessa Corte espone circa l'inammissibilità tanto della prova testimoniale volta a dimostrare la simulazione quanto della c.t.u. costituiscono motivazione ad abundantiam che non integrano una autonoma ratio decidendi del rigetto del (motivo di) gravame.
La distinzione che il ricorrente prospetta, quanto alle richieste della curatela, tra la domanda "di acquisizione del corrispettivo della cessione" e "l'attribuzione della somma di lire 36.000.000 quale valore della quota" non implicano mutamento alcuno che possa assumere rilievo nel senso della novità inammissibile in grado di appello.
Il ricorso va dunque rigettato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidata in complessivi euro 2.100,00 di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di cassazione, il 3 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2005