Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6530 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. III, 14 Luglio 2004, n. 13075. Est. Segreto.


Azienda - Cessione - In genere - Prelazione obbligatoria in favore del locatore - Cessione di una quota della società conduttrice - Prelazione - Sussistenza - Esclusione - Cessione ad un unico soggetto di tutte le quote della società conduttrice - Prelazione - Sussistenza - Esclusione - Limiti.



Qualora in favore del locatore sia pattuito il diritto di prelazione sull'azienda esercitata nell'immobile in caso di locazione o cessione dell'azienda stessa "anche a mezzo di cessione di quote", la cessione di quote della società conduttrice (nella specie, società di persone) non è in alcun modo assimilabile al trasferimento a titolo oneroso dell'azienda predetta ne' alla diversa ipotesi della alienazione della quota in comproprietà dell'azienda che i comproprietari hanno concesso in locazione ad un terzo, atteso che la cessione della quota sociale non attribuisce al socio subentrato la proprietà di una porzione dei beni della società, ma gli attribuisce una quota del relativo patrimonio, comprensivo delle passività, dei crediti, dei rischi, della esposizione per le obbligazioni già contratte, nonché dei poteri di indirizzo e gestione dei programmi societari con le relative aspettative, e atteso inoltre che, continuando l'immobile locato ad appartenere alla società, non sono neppure ipotizzabili, in difetto di alienazione del bene, l'esercizio della prelazione e l'eventuale retratto, che non potrebbe rivolgersi ne' nei confronti della società, che non ha mai alienato il bene, ne' nei confronti del socio subentrante, che non ne è mai diventato proprietario; la sussistenza del diritto di prelazione è da escludersi anche nel caso di cessione ad un unico soggetto della totalità delle quote della società proprietaria dell'immobile locato, dovendo prevalere la considerazione che non sussiste identità tra l'azienda predetta e il bene oggetto dell'acquisto (consistente in un più vasto complesso unitario) e dovendosi perciò riconoscere la prelazione nella sola ipotesi in cui il patrimonio sociale, concentrato nelle mani di un unico soggetto attraverso la cessione della totalità delle quote, sia costituito unicamente dall'azienda locata. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EYDALLIN MARIA GABRIELLA, EYDALLIN GIANFRANCO, EYDALLIN RENATO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato DANIELE CIUTI, che li difende anche disgiuntamene all'avvocato LORENZO PROFETA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RADO Di STERPONE MARCO & C SAS, corrente in Sauze d'Oulx, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Sterpone Marco, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LAZIO 20/C, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO COGGIATTI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato MARIA TERESA ARMOSINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1765/00 della Corte d'Appello di TORINO, Sezione 15^ Civile, emessa il 14/12/00 e depositata il 22/12/00 (R.G. 1575/00);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/04 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Daniele CIUTI;
udito l'Avvocato Claudio COGGIATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Maria Gabriella, Gianfranco e Renato Eydallin proponevano ricorso al Tribunale di Torino, sez. distaccata di Susa, assumendo che Amato Eydallin, con i suoi tre figli, locò alla s.a.s. Rado, allora di Claudio Rado, l'intero piano terreno e la cantina dello stabile di un immobile sito in Sauze D'Oulx, ad esclusivo uso di bar; che Amato Eydallin decedette, lasciando eredi i figli; che il contratto di locazione, all'art. 12, recava un patto di prelazione in favore dei locatori nel caso in cui il conduttore avesse deciso di locare o cedere l'azienda anche a mezzo di cessione di quote della società;
che, in violazione di tale clausola, con rogito Ferraris del 23.4.1986 e con altro rogito del 2.5.1994, quote della società furono cedute a soggetti diversi dagli attori, senza alcuna preventiva comunicazione ad essi; che inoltre la società aveva alterato e trasformato gravemente l'immobile.
Gli attori chiedevano, pertanto, che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per colpa della convenuta, con condanna alla restituzione dell'immobile ed al risarcimento dei danni. Si costituiva e resisteva la convenuta s.a.s. Rado di Sterpone Marco. Il Tribunale, con sentenza del 18.4.2000, rigettava la domanda. Proponevano appello gli attori. Si costituiva la convenuta. Con sentenza depositata il 22.12.2000, la corte di appello di Torino rigettava l'appello.
Riteneva la corte di merito che, con la clausola n. 12 del contratto intervenuto tra le parti, il diritto di prelazione sull'azienda della conduttrice sorgeva solo in ipotesi di locazione o cessione di detta azienda, anche se tale effetto era realizzato a mezzo di cessione di quote della società; che doveva, però, trattarsi di cessione di quote societarie della società conduttrice e quindi di un atto dispositivo della società conduttrice; che una s.a.s. non può giuridicamente alienare le quote societarie, poiché esse non fanno parte del suo patrimonio, ma sono di proprietà dei singoli soci e che, quindi, non può detta società alienare la propria azienda, mediante l'alienazione di quote societarie, non di sua proprietà;
che nella fattispecie l'obbligazione della prelazione nella parte in cui essa era relativa alla cessione di azienda "a mezzo di cessione di quote della società" era nulla ex artt. 1346 e 1348, c. 2, c.c., per impossibilità dell'oggetto e che detta nullità poteva essere rilevata d'ufficio.
Riteneva altresì la corte territoriale che la domanda non poteva essere accolta sotto il profilo di assunzione di responsabilità della società conduttrice per fatto del terzo (i soci), a norma dell'art. 1381 c.c., per due ragioni, e cioè sia perché egualmente era impossibile alla società di impedire ai propri soci di alienare le loro quote, con conseguente situazione di conflitto di interesse tra soci e società, il che comportava egualmente l'impossibilità dell'oggetto dell'obbligazione, sia perché, in ogni caso, nella fattispecie, con la clausola in questione la società non si era obbligata per un fatto di terzi (i soci), ma di sè stessa ("il conduttore decidesse... la cessione dell'azienda", anche a mezzo di cessione di quote societarie), per cui mancava la distinzione tra il comportamento proprio dell'obbligato (società conduttrice) ed il comportamento del terzo (soci).
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli attori, che hanno anche presentato memoria.
Resiste con controricorso la convenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 1421 c.c. e degli artt. 99 e 112 c.p.c., censurabile per i disposti dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Assumono i ricorrenti che la nullità per impossibilità dell'oggetto non poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice, non essendo stata prospettata dalle parti.
2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 1418 c.c., in relazione agli artt. 1346, 1362, 1363, 1371, 1374, 1375, 1424 e 1453 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c..
Ritengono i ricorrenti che, allorché la clausola n. 12 del contratto di locazione fa riferimento alla cessione di azienda attraverso la cessione di quote, non distingue le quote dei soci dalle quote della società e sono proprio le prime da intendersi "quote della società", poiché proprio attraverso la cessione delle quote dei soci si sono verificati gli effetti di cui al rogito Ferraris del 23.4.1986; che la cessione di quote erano concepite dai contraenti nel contratto di locazione come "controvalori anche parziali di partecipazione nell'azienda della conduttrice". Assumono altresì, i ricorrenti che non vi era impossibilità dell'oggetto nell'essersi impegnata la s.a.s. conduttrice a consentire la prelazione sull'azienda ai locatori nel caso di cessione di quote da parte dei soci, in quanto in questo caso la società aveva il potere di non ratificare tali cessioni e che in ogni caso si era formato nei locatori l'affidamento di un'incedibilità a soggetti diversi da loro delle quote dei soci, senza una diretta volontà della società. Secondo i ricorrenti, la comune volontà delle parti era quella di ricompredere nella nozione di cessione dell'azienda, che dava luogo alla prelazione dei locatori, anche quella che si verificava attraverso la cessione delle quote societarie dei soci, tenuto conto che nella fattispecie trattavasi di s.a.s., la quale non aveva personalità giuridica, ma solo autonomia patrimoniale e che proprio l'espressione "anche a mezzo" non poteva che riferirsi alle quote dei singoli soci, non avendo mai la società Rado, disposto di quote proprie. 3. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 1381 c.c. e 36 1 c. l. n. 392/1978, a norma dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c..
Assumono i ricorrenti che in ogni caso sussisteva una responsabilità della s.a.s convenuta, ove si fosse ritenuto che nella fattispecie la stessa si era obbligata per fatto del terzo, e cioè per la concessione della prelazione da parte dei soci in caso di cessione delle quote societarie; che il mancato adempimento da parte dei soci dava luogo ad un inadempimento del promittente, con conseguente risoluzione del contratto.
4.1. Ritiene questa Corte che il ricorso è infondato e che lo stesso va rigettato.
Anzitutto va osservato che tutta la motivazione dell'impugnata sentenza si fonda sull'interpretazione della clausola n. 12 del contratto di locazione in questione, che prevede il diritto di prelazione in favore degli attori.
La sentenza impugnata ha ritenuto che la clausola in questione prevedeva che il diritto di prelazione sorgesse solo in caso di locazione o cessione dell'azienda da parte della conduttrice società, anche se detta cessione fosse stata realizzata a mezzo di cessione di quote della società; che tuttavia, mentre la cessione o locazione dell'azienda poteva essere effettuata direttamente dalla società, nessun potere dispositivo delle quote dei soci poteva avere la società e che, poiché la clausola in questione aveva ad oggetto solo il comportamento della società, l'obbligazione in questione aveva un oggetto impossibile nella parte in cui prevedeva la cessione di azienda a mezzo di cessione di quote, con la conseguente nullità della stessa a norma dell'art. 1346 e 1418 c.c..
La censura delle ricorrenti, sviluppata essenzialmente nel secondo motivo di ricorso, attiene ad una diversa interpretazione di questa clausola contrattuale.
4.2. Sennonché la parte che denunzi in cassazione l'erronea determinazione della volontà negoziale effettuata dal giudice di merito in violazione degli artt. 1362 e segg. c.c., è tenuta ad indicare e dimostrare quali canoni o criteri interpretativi siano stati violati, non potendo limitarsi a richiamare genericamente le norme che ritiene siano state disapplicate o erroneamente applicate. In mancanza l'individuazione della volontà negoziale - che avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed oggettiva, si risolve in un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice di merito - è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno sono diverse da quelle della parte, bensì allorché esse sono insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass. 28.8.2001, n. 11289; Cass. 12.3.1994, n. 2415; Cass. 2.2.1996, n. 914; Cass. 25.2.1998, n. 3142).
Nella fattispecie le ricorrenti, pur indicando nell'intestazione del secondo motivo le norme del codice civile in tema di interpretazione del contratto, non indicano quale canone ermeneutico sia stato violato dal giudice di appello, nella suddetta interpretazione della clausola in questione.
4.3. In particolare va poi rilevato che il giudice di merito è giunto all'interpretazione, secondo la quale la cessione dell'azienda attenesse a cessione effettuata direttamente ed esclusivamente dalla stessa società, sulla base dell'interpretazione letterale della clausola stessa ("il conduttore decidesse di... anche a mezzo di...) ed è principio pacifico in giurisprudenza che, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, a norma dell'art. 1362 c.c. il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto e, qualora queste siano chiare e dimostrino un'intima ratio, il giudice non può ricercarne una diversa, venendo così a sovrapporre la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti (Cass. 29.4.1994, n. 4121; Cass. 22.4.1995,n. 4563).
Nè la sentenza impugnata presenta un vizio motivazionale in relazione alla suddetta interpretazione letterale della clausola in questione effettuata dal giudice di appello, sotto il profilo in cui esso può essere prospettato in questa sede di sindacato di legittimità e cioè come omissione, insufficienza o
contraddittorietà della motivazione.
5.1. Va, peraltro, rilevato che la sentenza impugnata ha correttamente osservato (pag. 16) che "la prelazione in favore dei locatori sorge in presenza di qualsiasi contratto o negozio che abbia per effetto o l'affitto o l'alienazione dell'azienda" e che la cessione delle quote societarie in tanto poteva avere un rilievo solo se aveva come effetto detta alienazione dell'azienda. Ne consegue che, per potersi avere da parte della s.a.s. convenuta un inadempimento dell'obbligo di concedere la prelazione agli attori per un contratto di locazione o di cessione dell'azienda, occorre che sussista in punto di fatto un contratto di locazione o di cessione dell'azienda.
Tanto è da escludersi sulla base degli elementi di fatto accertati dal giudice di merito.
5.2. Premesso che nella fattispecie trattasi di società in accomandita semplice,occorre mettere in risalto che, in caso di cessione di quota da parte dei soci, ciò che si realizza è appunto solo una cessione della quota societaria da parte del socio e quindi una modificazione della compagine sociale, ma da una parte rimane intatta l'autonomia dei rapporti patrimoniali della società rispetto alla posizione dei soci e dall'altra il trasferimento della quota societaria rimane pur sempre un negozio del socio e non della società. Il trasferimento di quote sociali non implica il trasferimento del patrimonio sociale, di cui anche le società di persone conservano l'autonomia, con conseguente separazione dei rapporti sociali da quelli dei soci sia tra loro, sia con i terzi. Infatti anche alle società di persone,contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, nonostante la loro non perfetta autonomia patrimoniale - in relazione alle previsioni degli art. 2267, 2268 e 2304 c.c. in materia di responsabilità personale dei soci per le obbligazioni sociali - va riconosciuta la titolarità di situazioni giuridiche distinte da quelle facenti capo alle persone fisiche dei soci singolarmente o cumulativamente considerati, a norma dell'art. 2266, comma 1, secondo cui "la società acquista i diritti e assume le obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio in persona dei medesimi", e delle disposizioni che riconoscono a tali società un proprio nome (utilizzabile anche in sede di trascrizione degli acquisti immobiliari, ai sensi dell'art. 2659 c.c., nel testo novellato dalla l. 27 febbraio 1985 n. 52) e una propria sede (Cass. 18/07/2002, n. 10427; Cass. 28/01/1993, n. 1027;
Cass. 7 agosto 1996, n. 7228).
Ciò comporta che in caso di cessione da parte di un socio della propria quota societaria non si realizza la cessione dell'azienda societaria, che rimane, invece, nella disponibilità della società. 5.3. Questa Corte ha già esaminato, sia pure in tema di prelazione legale e con riferimento alla situazione inversa in cui il diritto di prelazione si apparteneva al conduttore, la differenza tra l'ipotesi di contratto di scambio del bene, su cui grava il diritto di prelazione, e quella del trasferimento delle quote della società di persona, titolare di quel bene.
È stato, infatti, esattamente osservato che, in tema di esercizio del diritto di prelazione sull'immobile locato previsto in favore del conduttore dall'art. 38 legge n. 392 del 1978, la cessione di quote della società locatrice (nella specie, società di persone) non è in alcun modo assimilabile al trasferimento a titolo oneroso dell'immobile predetto, ne alla diversa ipotesi della alienazione della quota in comproprietà dell'immobile che i comproprietari hanno concesso in locazione ad un terzo, atteso che la cessione della quota sociale non attribuisce al socio subentrato la proprietà di una porzione dei beni della società, ma gli attribuisce una quota del relativo patrimonio, comprensivo delle passività, dei crediti, dei rischi, della esposizione per le obbligazioni già contratte, nonché dei poteri di indirizzo e gestione dei programmi societari con le relative aspettative, e atteso inoltre che, continuando l'immobile locato ad appartenere alla società, non sono neppure ipotizzabili, in difetto di alienazione del bene, l'esercizio della prelazione e l'eventuale retratto, che non potrebbe rivolgersi ne' nei confronti della società, che non ha mai alienato il bene, ne' nei confronti del socio subentrante, che non ne è mai diventato proprietario. La sussistenza del diritto di prelazione è da escludersi anche nel caso di cessione ad un unico soggetto della totalità delle quote della società proprietaria dell'immobile locato, dovendo prevalere la considerazione che non sussiste identità tra l'immobile predetto e il bene oggetto dell'acquisto (consistente in un più vasto complesso unitario) e dovendosi perciò riconoscere la prelazione nella sola ipotesi in cui il patrimonio sociale, concentrato nelle mani di un unico soggetto attraverso la cessione della totalità delle quote, sia costituito unicamente dal bene locato (Cass. n. 4020/2001;
nonché per ipotesi analoghe, sia pure in tema di prelazione agraria, Cass. 25 agosto 1990, n. 8732; Cass. 7 novembre 1983, n. 6566). Gli stessi principi si applicano nella fattispecie, come l'attuale, in cui sia la conduttrice, società di persone e titolare di un'azienda esercitata in immobile locato, che conceda la prelazione (di natura obbligatoria e non reale) in favore del locatore degli immobili, in caso di locazione o cessione dell'azienda "anche a mezzo di cessione di quote".
6.1. Ne consegue che, stante la suddetta interpretazione della clausola contrattuale n. 12 effettuata dal giudice di merito e la cui interpretazione è immune dalle censure avanzate dai ricorrenti, ed avendo altresì il giudice di merito accertato in punto di fatto che nessuna vendita dell'azienda era stata effettuata dalla s.a.s. Rado, nè che questa aveva effettuato (nè poteva effettuarne per impossibilità dell'oggetto) la cessione di quote societarie, correttamente è stata rigettata la domanda (e, quindi, l'appello), in quanto l'obbligo per la società di permettere ai locatori l'esercizio della prelazione richiedeva necessariamente che la s.a.s. Rado ponesse in vendita l'azienda e ciò preliminarmente ad ogni questione in tema di rilievo di ufficio di nullità della clausola contrattuale, prospettata con il primo motivo di ricorso. Nè può ritenersi che, per effetto delle cessioni da parte dei soci delle loro quote sociali, si fosse verificata la concentrazione della totalità delle quote nelle mani di un solo soggetto.
Infatti, a parte il rilievo che, anche in questa ipotesi per poter sorgere il diritto all'esercizio della prelazione era pur sempre necessario che fosse alligato e dimostrato che l'intero patrimonio sociale fosse costituito unicamente dall'azienda oggetto del patto di prelazione, mentre ciò non è avvenuto, in ogni caso la sentenza impugnata ha accertato in punto di fatto che agli originar soci, se ne aggiunsero altri 5, attraverso la sottoscrizione di un aumento del capitale sociale, e che, successivamente, i primi due originari soci vendettero le proprie quote ai nuovi soci.
6.2. Neppure può ritenersi che la s.a.s Rado avesse l'obbligo di non ratificare la cessione delle quote da parte dei soci, come sostenuto dai ricorrenti.
Infatti, a parte gli assorbenti rilievi sopra detti, va osservato che nella società in accomandita semplice, a norma dell'art. 2322, c. 2, c.c. il trasferimento della quota di un socio accomandante, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, può essere effettuato con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.
Il trasferimento inter vivos della quota dell'accomandatario è invece, disciplinato, per effetto del combinato disposto degli artt. 2315 e 2293 c.c.c., dall'art. 2252 c.c., e per esso, è quindi richiesta l'unanimità dei soci (salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo).
Il consenso dei soci, richiesto dalle predette norme, è necessario in ordine all'efficacia della cessione nei confronti della società, non alla sua validità inter partes (Cass. N. 2055 del 1979). Sennonché detto consenso è, pur sempre, un consenso dei soci in quanto tali e non un consenso della società, con maggioranze qualificate.
7. Stante la suddetta interpretazione della clausola contrattuale n. 12, va rigettato anche il terzo motivo di ricorso, in quanto una delle due ragioni autonome su cui si fonda la sentenza impugnata nell'escludere che nella fattispecie sussistesse in capo alla conduttrice una responsabilità contrattuale per fatto del terzo (i soci), ai sensi dell'art. 1381 c.c., è appunto che la clausola n. 12 investisse solo un comportamento della società e non anche dei soci (prelazione per la vendita delle loro quote sociali), a parte l'ulteriore rilievo che, stante la ricostruzione fattuale operata dal giudice di appello in merito alle cessioni delle quote sociali, queste non avevano giuridicamente comportato il trasferimento di titolarità dell'azienda, che rimaneva pur sempre della s.a.s. Rado, nonostante la modificazione della compagine sociale. 8. In definitiva il ricorso va rigettato.
Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2004