Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6531 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 18 Dicembre 1995, n. 12906. Est. Rovelli.


Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - Soci accomandanti - In genere - Morte del socio accomandante - Clausola cosiddetta di continuazione automatica prevista nell'atto costitutivo per gli eredi - Contrasto con gli artt. 2322, primo comma, e 458 cod. civ. - Insussistenza.



La clausola cosiddetta di continuazione automatica prevista nell'atto costitutivo di società in accomandita semplice - in forza della quale gli eredi del socio accomandante defunto subentrano, per intero, nella posizione giuridica del loro dante causa entro la compagine sociale, a prescindere da ogni loro manifestazione di volontà - non contrasta ne' con la regola stabilita dall'art. 2322, primo comma, cod. civ., che espressamente prevede la trasmissibilità per causa di morte della quota di partecipazione del socio accomandante, ne' con l'art. 458 cod. civ., che con norma eccezionale non suscettibile di applicazione analogica vieta i patti successori, per non essere essa riconducibile allo schema tipico del patto successorio. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO Presidente
" Giuseppe BORRÈ Consigliere
" Giancarlo BIBOLINI "
" Luigi ROVELLI Rel. "
" Giuseppe MARZIALE "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto
da
ARIOLI LORENZINA, DENTI ANNA GABRIELLA, DENTI PIERLUIGI, elettivamente domiciliati in Roma, via Monti Parioli n. 61, presso l'avv. Stefano Bartoli, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Romano giusta delega a margine del ricorso;
Ricorrenti
contro
DENTI ANTONIO, BENITO, GIUSEPPE, AUGUSTO, FRANCO, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Arenula n. 41, presso l'avv. Mario Zaccagnini che li rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Alessandro Biletta e Lucio Mazzotti, giusta delega a margine del controricorso;
Controricorrenti
avverso la sentenza 495-93 della Corte di Appello di Milano dep. il 30.3.1993;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.6.95 dal Cons. Rel. Dott. Rovelli;
udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Dettori che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio, Lorenzina Arioli Denti e i suoi figli, convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, Giuseppe ed Augusto Denti per sentir dichiarare il loro diritto ed ottenere la liquidazione delle proprie quote nella s.a.s. Morneco di Denti Augusto e C., a seguito dell'intervenuto decesso del socio Mario Denti, di cui gli attori sono eredi (ed integravano il contraddittorio verso Antonio e Benito Denti). I convenuti contestavano la fondatezza della domanda. Con successivo atto di citazione Franco Denti conveniva in giudizio tutti i suindicati soggetti per sentir dichiarare la propria qualità di socio. Previa riunione delle cause ed espletamento di C.T.U. sul valore della società, il Tribunale, con sentenza del 17.4.1989, dichiarava Franco Denti socio per la quota di un sesto, e rigettava la domanda degli eredi Arioli-Denti. La sentenza veniva impugnata da questi ultimi, che instavano per la pregiudiziale declaratoria di nullità, ex artt. 458 e 2284 C.C., della clausola di c.d. di continuazione della società prevista nell'atto costitutivo, e per il consequenziale accoglimento della domanda originaria. Nella resistenza delle parti appellate, la Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata il 30.3.1993, rigettava l'appello principale proposto dagli eredi Arioli-Denti e, in accoglimento di quello incidentale, condannava gli originari attori all'integrale pagamento delle spese di C.T.U.. Rilevava la Corte che il "patto di continuazione" previsto dall'art. 11 dello Statuto, non viola il divieto di cui all'art. 458, perché non stabilisce alcun vincolo fra i soci e i loro eredi ne' va a disciplinare diritti relativi ad una successione non ancora aperta;
ed appare conforme alla specifica previsione di cui all'art. 2322 C.C., che consente la trasmissibilità, per causa di morte, delle quote del socio accomandante; aggiungendo che, comunque, è inconfutabile la avvenuta manifestazione di volontà, per facta concludentia, degli eredi Denti, di subentrare a tutti gli effetti nella qualità di socio del loro dante causa.
Avverso detta sentenza, Lorenzina Arioli, Anna Gabriella e Pierluigi Denti, proponevano ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento in base a cinque motivi di gravame.
Resistevano, notificando controricorso, le parti intimate. Entrambe le parti depositavano memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, le parti ricorrenti, deducendo violazione degli artt. 1321 - 1322; 1362 - 1371 C.C., assumono che erroneamente la Corte di merito ha interpretato l'art. 11 dell'atto costitutivo, nel senso che esso abbia valore vincolante anche per gli eredi del socio accomandante, privati della possibilità di valutare l'opportunità di proseguire o meno nel vincolo societario. La natura della società comporta la rilevanza dell'intevitus personae; la previsione che in caso di continuazione della società, seguita alla morte dei soci accomandanti, gli eredi dovranno farsi rappresentare da una sola persona depone per l'opzione interpretativa della volontà contrattuale che vede una facoltà degli eredi la partecipazione alla vita sociale, escludendo un effetto automatico. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 458 C.C. (in relazione all'art. 679 c.c.) e si rileva che il patto di continuazione, così come interpretato dalla Corte di merito, integra un patto successorio in quanto lede la libertà testamentaria del socio contraente, impedito di disporre mortis causa in difformità della clausola.
Con il terzo motivo, denunciandosi violazione dell'art. 2322 C.C., si nega che, in una società di natura personale, la qualità di socio possa acquistarsi in via derivativa, essendo comunque necessario il consenso dei soci chiamati all'eredità (potendo la clausola vincolare solo i soci superstiti). L'art. 2322 C.C. è riferibile alla trasmissione della quota di partecipazione, ma non della qualità stessa di socio.
Con il quarto motivo, censurandosi la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2284, 2315 e 2322 C.C., si rileva che erroneamente è stata negata applicazione all'art. 2284, perché la fattispecie sarebbe interamente regolata dall'art. 2322, richiamato (implicitamente) dallo stesso art. 2315; laddove, quando non si tratti di trasferimento della quota come entità patrimoniale, ma dello stesso status socii è l'art. 2284 che trova applicazione, ed è così indispensabile una positiva manifestazione di volontà di proseguire nel rapporto sociale da parte dei coeredi. Con il quinto motivo viene dedotta la violazione dell'art. 2697 C.C., per avere la Corte di merito, rovesciando la regola di giudizio relativa all'onere della prova, ravvisato la presenza di comportamenti valevoli come "facta concludentia" degli eredi a proseguire, uti socii, l'attività sociale, in atti di per sè "neutri" (come lo svolgimento di attività per la società, o il ritardato esercizio del diritto alla liquidazione della quota). I primi quattro motivi che, per la loro connessione, possono essere congiuntamente esaminati, non appaiono fondati e devono essere respinti.
La controversia verte sulla trasmissibilità, iure successionis, della qualità di socio accomandante.
Va in primo luogo riconosciuto come la Corte di merito, attribuendo alla clausola di cui al n. 11 dell'atto costitutivo, valore di clausola di continuazione c.d. "automatica" - con cui si stabilisce che il chiamato all'eredità del socio defunto consegua, per il solo fatto dell'accettazione dell'eredità, la qualità di socio - non abbia violato le denunziate norme di ermeneutica contrattuale. Tale significato, invero, scaturisce pienamente dal senso letterale delle parole, non risultando, da alcun altro elemento, una diversa comune intenzione delle parti (atteso il tenore letterale della clausola, per cui "in caso di morte ... degli accomandanti, la società continuerà con gli eredi ...") ne' contrastando con norme imperative.
Come è noto, in relazione alla norma dell'art. 2284 C.C., che disciplina in linea generale, con riferimento alla società a base personale le modificazioni soggettive del rapporto sociale conseguenti alla morte di uno dei soci, si prevede che "salva diversa disposizione dell'atto sociale", i soci superstiti devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscono sciogliere la società, ovvero di continuarla con gli eredi stessi, i quali vi acconsentano". Si discute se, fra le diverse convenzioni rimesse all'autonomia privata, possa essere validamente pattuita una clausola di continuazione automatica, che comporta la continuazione del rapporto sociale con gli eredi del socio defunto, a prescindere da qualsiasi manifestazione di volontà di questi ultimi. I fautori della tesi della validità della clausola sottolineano come la volontà unanime dei soci - che può consentire la trasmissibilità mortis causa della quota sociale - è quella che si manifesta nella clausola contrattuale stessa; e che l'erede non è costretto ad assumere responsabilità illimitata contro la sua volontà, avendo egli sempre la scelta se accettare o meno l'eredità. Per contro si rivela che l'ingresso in società quale socio illimitatamente responsabile non può mai avvenire contro la volontà dell'erede, e che l'alternativa della mancata accettazione dell'eredità finisce per considerare l'adesione alla società come una condizione per l'acquisto dell'eredità, che il de cuius può imporre solo con atti di ultima volontà, di per se revocabili unilateralmente.
Per quanto, invece, concerne la società in accomandita semplice, vige la diversa regola, posta dall'art. 2322 che, con riferimento alla posizione del socio accomandante, espressamente prevede che la sua "quota di partecipazione ... è trasmissibile per causa di morte". L'attribuzione della quota sociale, secondo il significato proprio di tali parole, non si esaurisce nella mera attribuzione del suo valore patrimoniale (nel qual caso la norma sarebbe inutiliter data, corrispondendo tale effetto, all'applicazione delle norme generali sulla successione mortis causa) ma comporta automaticità nell'acquisto dello "status socii". La morte del socio si configura, così, come un evento al quale la società è "indifferente", in considerazione della attenuata rilevanza dell'elemento personale, propria della partecipazione "capitalistica" (e della conseguente mancanza di acquisto di responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali) del socio accomandante.
Nè la clausola appare contrastare con la norma imperativa di cui all'art. 458 C.C..
Patti successori sono quelle convenzioni intese a costituire, modificare, estinguere o trasmettere diritti relativi ad una successione futura. Il carattere che li distingue è quello di avere per oggetto l'eredità di una persona vivente; il loro divieto si fonda sulle lesione, che ne discende, della libertà del testatore e della revocabilità delle disposizioni testamentarie che deve permanere fino all'ultimo momento della vita del testatore. Il patto sopra riportato è una clausola del contratto di società conforme alla regola stabilita dall'art. 2322 1 comma cod. civ.. Gli eredi del socio defunto subentrano, per intero, nella posizione giuridica del loro dante causa, entro la compagine sociale. Gli altri soci non succedono ne' a titolo universale ne' a titolo particolare al defunto; subiscono l'effetto dell'automatico subentro nella quota di partecipazione degli eredi del socio accomandante, tempore mortis ma non causa mortis. Si è pertanto fuori dallo schema tipico del patto successorio, il cui divieto, costituendo eccezione alla regola dell'autonomia negoziale, non puo essere estesa a rapporti che non integrano la fattispecie tipizzata, in tutti i suoi elementi. La riconosciuta validità della clausola di continuazione c.d. automatica sulla quota sociale, uti socii, degli eredi del socio accomandante, comporta l'assorbimento del quinto motivo, con cui si censura quella parte della decisione impugnata, che ha, comunque, ravvisato nel comportamento degli eredi, la manifestazione di volontà, avvenuta per facta concludentia, di subentrare nella posizione di socio accomandante.
Ricorrono giusti motivi, attesa la delicatezza e natura della questione controversa, per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Roma lì 15.6.1995.