Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6532 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. II, 02 Aprile 1999, n. 3221. Est. Cioffi.


Società - Di persone fisiche - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Scioglimento - Effetti - Liquidazione - Estinzione della società - Esclusione - Modificazione dello scopo - Sussistenza - Fattispecie relativa ad una società in accomandita semplice.



Lo scioglimento di una società non ne produce l'estinzione, ma essa continua ad esistere con la stessa individualità, struttura e organizzazione, sia pure con un restringimento della capacità, derivante dalla modificazione dello scopo che non è più quello dell'esercizio dell'impresa, bensì quello della sua liquidazione, attraverso la definizione dei rapporti di credito e di debito con i terzi.(Fattispecie relativa ad una società in accomandita semplice). (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA

composta da:
Michele LUGARO Presidente
Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere
Antonio VELLA Consigliere
Antonino ELEFANTE Consigliere
Carlo CIOFFI Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BELLEMO Giovanni, difeso dagli avv.ti Aldo Bertoldi e Giuseppe Angiolillo, elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, viale Mazzini 4, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
EDILDOMUS s.a.s., MASON Ivone, MORINO Luciano, GORETTI Bruno, RUSSO Maria, CAPRIOGLIO Giovanni e DE MARZI Paolo;
- intimati -
avverso le sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 197 del 27 marzo 1990 non definitiva, e n. 1068 del 29 settembre 1995 definitiva.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 1998 dal relatore Carlo Cioffi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Guido Raimondi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo del ricorso, ed il rigetto degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 19 settembre 1990 Ivone Mason, in proprio e nella qualità di socio accomandatario della s.a.s. Edildomus, ed i soci accomandanti Luciano Marino, Giorgio Parisien Toldin e Bruno Goretti, convennero innanzi al Tribunale di Venezia Giovanni Bellemo, anch'egli tra l'altro socio accomandante, al quale la società aveva dato in appalto la costruzione di un fabbricato, e chiesero la sua condanna al risarcimento dei danni subiti a causa dei gravi difetti che aveva presentato l'opera da lui realizzata, risultanti da un accertamento tecnico preventivo.
Il convenuto si costituì ed eccepì il difetto di
legittimazione degli attori, nonché la decadenza e la prescrizione del diritto da essi azionato; sostenne poi che i difetti denunziati erano conseguenza di carenze ed errori del progetto; e chiese il rigetto della domanda, e la chiamata in causa dei progettisti dell'edificio, Giovanni Caprioglio e Palo De Marzi, per essere da essi tenuto indenne dalle richieste degli attori.
Questi ultimi si costituirono e sostennero che i difetti della costruzione denunziati dagli attori erano tali da escludere responsabilità dei progettisti; chiesero dunque il rigetto della domanda proposta nei loro confronti.
Il Tribunale di Venezia, disposta ed espletata una consulenza tecnica di ufficio ed istruita la lite, con sentenza del 17 settembre 1987, dichiarò l'invalidità della costituzione in giudizio della società Edildomus, perché la procura alla lite era stata rilasciata da Ivone Mason in proprio, e non nella qualità di socio, nonché il difetto di legittimazione degli attori tutti, non avendo essi dimostrato di essere gli attuali proprietari di appartamenti del fabbricato.
Nel Giudizio di appello promosso dal soccombenti le parti ribadirono le richieste e le tesi difensive in precedenza formulate, Giovanni Bellemo, con appello incidentale dedusse in aggiunta che la società Edildomus si era estinta sin dal 1976, e non poteva dunque essere parte del giudizio, iniziato successivamente. Maria Russo partecipò a tale giudizio in qualità di vedova ed erede di Giorgio Parisien Toldin, nel frattempo deceduto. La Corte d'appello di Venezia, con le sentenze indicate in epigrafe, ha accolto l'appello, ed ha condannato Giovanni Bellemo a pagare alla società Edildomus, ad Ivone Mason, a Luciano Marino, a Bruno Goretti e a Maria Russo la somma di lire 69.314.400, costo dei lavori occorrenti per eliminare i difetti della costruzione, nonché a risarcire agli stessi gli ulteriori danni costituiti dal deprezzamento del fabbricato, da liquidarsi in separato giudizio. Inoltre ha rigettato la domanda di Giovanni Bellemo proposto contro Giovanni Caprioglio e Paolo De Marzi.
La Corte, per quel che ancora rileva, ha affermato che:
a. - la società Edildomus, in liquidazione, si era ritualmente costitutita in giudizio (1) in virtù della procura rilasciata dal suo socio accomandatario, e comunque (2) in considerazione della concorde volontà di tutti i suoi soci, da essi manifestata con la propria costituzione in giudizio in nome proprio;
b.- l'azione esperita andava riferita al paradigma di cui all'art. 1669 cod. civ., attesa la natura e consistenza dei difetti denunziati; ciò comportava il conseguentemente rigetto dell'eccezione di prescrizione e di decadenza proposta da Giovanni Bellemo, in considerazione della maggiore durata dei relativi termini, e delle accertate date della scoperta e denunzia dei vizi;
c.- gli errori di progettazione, indicati dall'appaltatore come la causa dei difetti denunziati, lo sono stati solo in modo marginale, ed erano comunque tali da escludere che il medesimo non se ne potesse rendere conto; il non averli tempestivamente denunziati portava ad escludere che di essi l'appaltatore non dovesse rispondere, o che avesse diritto a rivalersi nei confronti dei progettisti: " Una volta adottata la scelta di eseguire il progetto "errato ", solo a lui fanno carico le conseguenze derivanti da tale scelta".
d.- conseguentemente non andava disposta la rinnovazione della consulenza tecnica chiesta dall'appaltatore per far accertare che gran parte degli inconvenienti verificatisi erano conseguenza di errori e particolarità del progetto.
Il soccombente chiede la cassazione di tale sentenza per cinque motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del suo ricorso Giovanni Bellemo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la validità della costituzione in giudizio della società Edildomus, e sostiene (in relazione a quanto in narrativa, sub a-1) che, essendo sopravvenuta, prima dell'instaurazione del presente giudizio, una causa di scioglimento della società medesima, il socio accomandatario, prima della nomina del liquidatore (che nella specie non era ancora intervenuta all'atto dell'instaurazione della lite), aveva "il potere di amministrare limitatamente agli affari urgenti", come prescrive l'art. 2274 cod. civ., tra i quali non poteva farsi rientrare la promozione di una causa di cognizione; sostiene inoltre (in relazione a quanto in narrativa, sub b-2), che solo quattro dei cinque soci avevano promosso il giudizio, essendo egli per l'appunto il quinto. La censura è infondata.
In più di una occasione questa Corte ha precisato che il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l'estinzione della società, che continua ad esistere con la stessa individualità, struttura ed organizzazione di prima, ma comporta un restringimento della sua capacità, derivante dalla modificazione dello scopo, che non è più quello dell'esercizio dell'impresa, bensì quello della sua liquidazione, attraverso la definizione dei rapporti di credito e di debito verso i terzi (vedi sentenze 18 maggio 1971 n. 1489, 3 dicembre 1968 n. 3871, 11 giugno 1968 n. 1849) Corollari di queste affermazioni sono che il divieto, imposto dall'art. 2279 cod. civ. al liquidatori, di compiere nuove operazioni, non rappresenta altro, se non la proiezione d'una preclusione propria della persona giuridica conseguente alla sua mutata condizione (vedi sentenza 18 maggio 1971 n. 1489 cit.); e che la limitazione dei poteri degli amministratori della società sciolta al compimento degli affari urgenti, sancita dall'art. 2274 cod. civ. in attesa della nomina dei liquidatori, non esclude che essi possano compiere atti finalizzati alla conservazione del patrimonio sociale, e provvedere in particolare al recupero dei crediti (vedi sentenza 7 agosto 1961 n. 2233); come appunto è accaduto nel caso di specie. Il secondo profilo della censura in esame resta assorbito. Con il secondo motivo di ricorso Giovanni Bellemo censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto efficace, al fine di interrompere i termini di prescrizione e decadenza previsti dall'art. 1669 cod. civ., la denunzia dell'amministratore della società dei difetti dell'opera, avvenuta nelle circostanze specificate, senza tener conto della sua carenza di poteri rappresentativi, conseguente allo scioglimento della società. La censura è infondata per le stesse ragioni esposte in precedenza.
Oltretutto, negare al l'amministratore di una società il potere di porre in essere atti interruttivi delle prescrizioni e delle decadenze dei diritti della società sciolta, ma per la quale non è stato ancora nominato il liquidatore, significherebbe costringere la società stessa alla loro dismissione, non costituendo il suo scioglimento motivo di interruzione o sospensione dei relativi termini.
Con il terzo motivo di ricorso Giovanni Bellemo censura l'impugnata sentenza per aver affermato la legittimazione attiva della società, nella sua qualità di committente, pur risultando che gli appartamenti facenti parte dell'edificio erano stati tutti venduti a soci o terzi; denunzia al riguardo violazione dell'art. 1669 cod. civ, che a suo dire esclude la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente, volta che questi si sia spogliato della proprietà dell'opera.
La censura è infondata.
L'azione di responsabilità per i difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 cod. civ., è attribuita espressamente da tale norma al committente, la legittimazione del quale non può dunque essere esclusa per il fatto che, attesa la natura extracontrattuale di tale responsabilità, l'azione può essere esperita anche dall'attuale proprietario, che non abbia avuto alcun rapporto con l'appaltatore (vedi le sentenze sez. II, 18 agosto 1981 n. 4936; sez. II, 5 aprile 1990 n. 2805; sez. III, 27 agosto 1994, n. 7550).
Le due legittimazioni sono dunque concorrenti, in astratto;
l'una o l'altra può essere esclusa solo in concreto, in considerazione del particolare attenuarsi dell'interesse alla causa;
ma sotto questo profilo nessuna censura è stata proposta nel caso di specie.
Sempre con il terzo motivo di ricorso Giovanni Bellemo censura l'impugnata sentenza per omessa motivazione; osserva in particolare che, se committente è stata la società, la legittimazione dei singoli soci può essere affermata solo se essi sono proprietari di appartamenti del fabbricato in questione; e sostiene che sul punto è mancato l'accertamento e la pronunzia del giudice di merito. La censura è inammissibile.
Lo stesso Giovanni Bellemo riferisce, nel suo ricorso, che i soci che hanno agito in nome proprio, ossia Bruno Goretti, Luciano Morino e Giorgio Parisien Toldin, avevano dedotto, nell'atto introduttivo della lite, di essere proprietari di appartamenti dell'edificio da lui costruito- afferma poi che tale deduzione era stata da lui contestata, ma non specifica quando e come, e non consente dunque di verificare se davvero il giudice del merito abbia omesso il necessario accertamento.
Con il quarto motivo di ricorso Giovanni Bellemo censura l'impugnata sentenza per aver disatteso la sua richiesta di rinnovazione della consulenza per considerazioni (vedi in narrativa sub d e c) ispirate da una interpretazione restrittiva dell'art. 1669 cod. civ., che ha portalo la Corte d'appello di Venezia ad escludere a priori la stessa possibilità di sussistenza di una responsabilità anche solo concorrente o a titolo di rivalsa, dei chiamati, in relazione alla loro qualità di progettisti e direttori dei lavori, non più attuale dato l'intervenuto mutamento della giurisprudenza da ritenersi ormai consolidato, e di cui alle sentenze di questa Corte, debitamente citate.
La censura è inammissibile, perché non coglie il senso della pronunzia censurata.
La Corte di merito non ha affatto escluso, in via di principio, che la responsabilità dell'appaltatore e quella del progettista possano coesistere e concorrere; l'ha invece esclusa in concreto, avendo ritenuto, come innanzi si è accennato, che l'appaltatore, che aveva accettato di eseguire il progetto per taluni aspetti errato, senza eccepire alcunché, non solo era responsabile nel confronti del committente, ma non poteva rivalersi neppure nei confronti dei progettisti, gli errori dei quali aveva in sostanza fatto propri. Sempre con il quarto motivo il ricorrente sostiene che la rinnovazione della consulenza era necessaria perché in essa, e conseguentemente nella sentenza che l'aveva recepita, "non era stato considerato se i singoli vizi presi in esame fossero o meno riconoscibili, senza considerare che nella prima ipotesi, si sarebbe rientrati comunque nell'ambito della garanzia di citi all'art. 1667 cod. civ., con l'ulteriore conseguenza che i vizi stessi, anche se gravi, si sarebbero dovuti ritenere estranei al titolo azionato ed in ogni caso azionabili soltanto nel termine di prescrizione biennale". La censura è infondata.
La differenza tra i vizi e difetti dell'opera che possono essere fatti valere al sensi dell'art. 1667 cod. civ. e quelli che possono essere fatti valere al sensi dell'art. 1669 cod. civ. non è data dalla loro riconoscibilità, ma dalla loro gravità, e dalle conseguenze che determinano.
Con il quinto motivo di ricorso Giovanni Bellemo censura l'impugnata sentenza per averlo condannato al risarcimento degli ulteriori danni subiti dagli attori per i vizi e difetti dell'opera da lui realizzata, da liquidarsi in separato giudizio, e denunzia al riguardo violazione dell'art. 278 cod. proc. civ., o comunque difetto di motivazione, "non ravvisandosi il procedimento logico sulla base del quale sia stata ritenuta provata la susistenza, sul punto, dell'an debeatur".
La censura è infondata.
Si è in narrativa accennato che la Corte territoriale ha ritenuto provato l'ulteriore danno subito dagli attori, considerando che i gravi difetti della costruzione aveva comportato deprezzamento dell'immobile e perdita di affitto.
In tal modo la Corte territoriale ha dato adeguato conto della sua decisione. Infatti la condanna generica al risarcimento del danno, avendo come contenuto una mera declaratoria del diritto, postula, quale presupposto necessario e sufficiente a legittimarla, l'accertamento di un fatto ritenuto dal giudice, alla stregua di un giudizio di probabilità potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, restando impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice della liquidazione, dell'esistenza e della consistenza del danno, nonché del nesso di causalità tra questo ed il fatto illecito. Ricorrendo il detto presupposto, la condanna generica può essere negata solo quando risulti in concreto provato che ogni danno astrattamente possibile è mancato o che non può configurarsi un rapporto di causalità tra il fatto illecito e i dedotti effetti dannosi (vedi la sentenza di questa Corte, sez. II, 21 maggio 1997, n. 4511).
Nulla sulle spese, perché gli intimati non si sono costituiti. PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 1999