Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6533 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. III, 26 Gennaio 2010, n. 1523. Est. Spirito.


Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere - Fondo di proprietà di una società di capitali - Cessione del pacchetto azionario della società - Diritto di prelazione e riscatto del'affittuario - Insussistenza - Fondamento.



Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e riscatto di un fondo rustico da parte dell'affittuario coltivatore diretto, secondo la disciplina di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, non è ravvisabile il trasferimento a titolo oneroso della proprietà del fondo nella cessione del pacchetto azionario di una società di capitali proprietaria dell'immobile, comportando tale cessione il subingresso di altri nella qualità di soci, ma non nella titolarità dei beni sociali, che resta alla società. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 13784/2005 proposto da:
GARRIONE PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato GROSSI Dante, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati POLLINI FRANCESCO, CASALINI DARIO giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RONCO GRAZIELLA, GARRIONE ANDREA, GARRIONE GIANLUCA, COPPO GIOVANNI, COPPO GIACOMO, COPPO BENEDETTO;
- intimati -
sul ricorso 17956/2005 proposto da:
RONCO GRAZIELLA, GARRIONE ANDREA, GARRIONE GIANLUCA, COPPO GIOVANNI, COPPO GIACOMO, COPPO BENEDETTO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 250, presso lo studio dell'avvocato CORRADI MARCELLO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MICHELINI LUIGI, SARASSO CARLO giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrenti -
contro
GARRIONE PAOLO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2023/2004 della CORTE D'APPELLO di TORINO, Sezione Seconda Civile, emessa il 20/1/2004, depositata il 06/12/2004, R.G.N. 1164/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/11/2009 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l'Avvocato FRANCESCO POLLINI;
udito l'Avvocato LUIGI MICHELINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza ora impugnata per cassazione ha respinto la domanda proposta dal Garrione contro la Ronco ed altri tendente ad ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti di negozi giuridici posti in essere dai convenuti al preteso fine di eludere il diritto di prelazione agraria spettantegli.
Il ricorso per cassazione proposto dal Garrione è svolto in due motivi. Rispondono con controricorso la Ronco e gli altri, i quali propongono anche ricorso per cassazione incidentale condizionato. Ambedue le parti hanno depositato memorie per l'udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.
1. - IL RICORSO PRINCIPALE.
Con il primo motivo il ricorrente - censurando la sentenza sotto il profilo dell'omessa pronunzia, della violazione di legge e del vizio della motivazione - sostiene che essa si sarebbe espressa solo in relazione al carattere simulato o meno dell'atto costitutivo societario e non anche sull'altra domanda, tendente ad affermare il carattere simulato dei contratti stipulati dalla società stessa (ossia se essi simulassero una vendita di quote sociali o una vendita di terreni simulatamente affittati).
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. È inammissibile laddove, attraverso il richiamo alla prima sentenza ed alle prove lì indicate e valutate, tende ad una nuova valutazione, in sede di legittimità, del merito della controversia e degli elementi probatori raccolti. È infondato dove denunzia la violazione di legge ed i vizi della motivazione, siccome la sentenza spiega in maniera congrua e logica (cfr. pag. 10 e 11) le ragioni per le quali non ha ritenuto simulato l'atto costitutivo della società, ne' nulla o inesistente la società stessa. La decisione ha, altresì, fatto corretta applicazione del principio secondo cui nella cessione del pacchetto azionario di una società di capitali proprietaria di un fondo rustico non è ravvisabile il trasferimento a titolo oneroso del fondo stesso - implicante il diritto di prelazione e riscatto dell'affittuario coltivatore diretto del fondo medesimo - comportando tale cessione il subingresso di altri nella qualità di soci, ma non nella titolarità dei beni sociali, che resta alla società (Cass. 23 gennaio 2001, n. 423).
Fondato è, invece, il secondo motivo, con il quale il ricorrente censura l'omessa pronunzia in ordine alla propria domanda di declaratoria di nullità dei contratti in questione perché stipulati in frode alla legge, ex art. 1344 c.c..
Effettivamente di siffatta domanda da conto la stessa sentenza nella trascrizione delle conclusioni delle parti; tuttavia, il giudice (come s'è visto in precedenza) concentra la decisione soltanto in ordine alla questione della simulazione dei contratti e dell'effettiva esistenza della società, senza pronunziarsi affatto in ordine alla diversa questione del carattere fraudolento dei contratti stessi.
A tal riguardo, occorre ricordare che il contratto in frode alla legge si caratterizza per l'unicità della dichiarazione negoziale diretta alla realizzazione di una particolare finalità antigiuridica e per questo si distingue sia dalla simulazione, in generale, sia dalla simulazione relativa fraudolenta, in particolare. Quest'ultima, infatti, implica la divergenza tra dichiarazione manifestata e dichiarazione voluta e, quindi, l'esistenza di due negozi giuridici (il simulato ed il dissimulato) al fine di eludere norme imperative (cfr. Cass. 2 marzo 1988, n. 2224; 5 novembre 1983, n. 6549). La sentenza deve essere, dunque, cassata ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere omesso la pronunzia in ordine all'azione di nullità dei contratti ex art. 1344 c.c., ed il giudice del rinvio, nel riesaminare la vicenda per pronunziarsi su questa domanda, terrà conto che la caratteristica del contratto in frode alla legge, di cui all'art. 1344 c.c., sta nel fatto che gli stipulanti riescano a raggiungere, attraverso una complessa intesa contrattuale, il medesimo risultato vietato dalla legge, con la conseguenza che, benché il mezzo impiegato dalle parti debba considerarsi lecito, illecito è il risultato che attraverso l'abuso di quel mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare.
Il parziale accoglimento del ricorso principale impone la trattazione di quello incidentale condizionato.
2. - IL RICORSO INCIDENTALE.
Con il primo motivo i ricorrenti incidentali censurano la sentenza per non essersi pronunziata in ordine alla pregiudiziale eccezione di decadenza dall'azione della L. n. 590 del 1965, ex art. 8, comma 5, per avere l'attore esercitato il diritto di riscatto oltre il termine annuale dalla trascrizione del contratto costitutivo della società. Eccezione, questa, respinta dal primo giudice.
A tal riguardo occorre fare applicazione del principio in ragione del quale nel giudizio di cassazione è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite - avendo il giudice di merito attinto la ragione del decidere da altri argomenti di carattere decisivo - in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass. 15 febbraio 2008, n. 3796). Nella specie, il tema della decadenza dell'azione è stato ritenuto assorbito dal giudice d'appello, il quale, sulla base di tutt'altre considerazioni, ha (come s'è visto) affatto escluso l'esistenza della simulazione negoziale.
Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali sostengono che l'attore avrebbe inizialmente prospettato una ricostruzione in base alla quale il contratto d'affitto era stato il contratto simulato e l'atto di cessione di quote il dissimulato; tale ricostruzione sarebbe stata poi stravolta con il tentativo di far figurare entrambi i contratti come simulati. Per i ricorrenti incidentali, dunque, il giudice avrebbe dovuto dichiarare inammissibile questa domanda nuova. Siffatto motivo deve essere considerato assorbito in ragione del dichiarato condizionamento del ricorso incidentale e nella considerazione che il ricorso principale è stato respinto (primo motivo) quanto alla questione attinente al punto della sentenza che decide in ordine alla simulazione negoziale.
In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo del ricorso principale, mentre vanno respinti il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale.
Il giudice del rinvio provvederà sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale e rigetta il secondo motivo del ricorso principale, nonché quello incidentale. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Torino, anche perché provveda in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010