Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6535 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 07 Aprile 2006, n. 8174. Est. Lamorgese.


Procedimento civile - Legittimazione - Ad Causam - Società di capitali - Responsabilità patrimoniale esclusiva - Conseguenze - Fattispecie relativa alla legittimazione passiva in ordine a domanda di pagamento di prestazioni professionali - Socio di maggioranza con controllo totalitario della società - Rilevanza - Esclusione.



In tema di legittimazione "ad causam", le società di capitali, in quanto dotate di personalità giuridica, sono soggetti distinti dai soci che ne fanno parte ed hanno la responsabilità patrimoniale esclusiva, salvo tassative ipotesi previste dalla legge (nella specie non dedotte), per le obbligazioni assunte nei confronti di terzi. Ne consegue che, legittimata passiva in ordine alla domanda di pagamento di prestazioni professionali, è la società di capitali e non il singolo socio, a nulla rilevando che, dopo il trasferimento delle quote sociali intervenuto nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, il socio stesso sia diventato socio di maggioranza, con assunzione del controllo pressoché totalitario della società stessa. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI CROCIFERI 44, rappresentato e difeso dagli avvocati MACCARONE SALVATORE, ROBERTO ALLEGRUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FODERÀ GIUSEPPINA, SACCO GIOVANNI;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 11578/03 proposto da:
FODERÀ GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI CROCIFERI 44, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ALLEGRUCCI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY S.R.L., SACCO GIOVANNI;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 13254/03 proposto da:
SACCO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GARIGLIANO 72, presso lo studio dell'avvocato PIETRO DE RUGGIERI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO NEBIOLO VIETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI CROCIFERI 44, rappresentato e difeso dagli avvocati SALVATORE MACCARONE, ROBERTO ALLEGRUCCI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
FODERÀ GIUSEPPINA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1127/02 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 26/1.1/02 r.g.n. 975/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30/11/05 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito l'Avvocato ALLEGRUCCI;
udito l'Avvocato DE ROGGIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Aosta, riunito alla causa promossa da Giovanni Sacco nei confronti della società International Business Company (IBICO) per il pagamento di prestazioni professionali - della quale il medesimo Tribunale in precedenza aveva disposto la separazione - il ricorso in data 28 luglio 2001, con cui il predetto Sacco aveva adito il medesimo Giudice per il pagamento di altre prestazioni professionali ammontanti a L. 506.887.000 (inizialmente richieste, nel procedimento nel quale era intervenuta la separazione, a titolo di restituzione di precedenti finanziamenti alla stessa società), con ordinanza depositata il 22 aprile 2002 rigettava "ogni eccezione preliminare di rito", e rinviava ad altra udienza per l'ammissione delle prove.
Attribuendo natura di sentenza a questo provvedimento, la società e proponeva impugnazione, che la Corte di appello di Torino con sentenza depositata il 4 febbraio 2003 (e notificata il 12 successivo) ha in parte rigettata e, per il resto, dichiarata inammissibile.
Riconosciuta la natura mista del provvedimento, di contenuto decisorio in relazione a talune statuizioni, e ordinatorio laddove disponeva per l'ulteriore corso del giudizio, la Corte Territoriale, in particolare, ha ritenuto fondato il rilievo concernente la omessa lettura della sentenza, e in quanto nullità che si converte in motivo di gravame, ha deciso la causa nel merito, poi rigettando le doglianze relative alla nullità della domanda per indeterminatezza, oltre che soggettiva, anche per il petitum e la causa petendi. A tale riguardo ha osservato che dal tenore complessivo dei due atti introduttivi emergeva chiaramente il rapporto giuridico dedotto in giudizio, individuato in quello di lavoro parasubordinato con la società IBICO, a cui avevano conferito i singoli incarichi i clienti, tutti nominativamente indicati dall'attore, nonché le somme pretese quali risultanti dalle fatture emesse dalla IBICO per ogni singola commessa.
Di questa sentenza la società soccombente ha domandato la cassazione, con ricorso (notificato il 2 aprile 2003) articolato in cinque motivi.
Giuseppina Foderà ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale con gli stessi motivi del ricorso della società, ai quali la ricorrente ha dichiarato di prestare adesione. Giovanni Sacco ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale con un motivo, a cui la predetta società ha replicato con controricorso.
Quest'ultima ha anche depositato memoria illustrativa, ove ha esposto le ulteriori vicende dell'originario procedimento (R.G. n. 223/01), infine impugnato in sede di legittimità, allegando copia oltre che di tale anche della sentenza di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I tre ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., siccome proposti tutti avverso la medesima sentenza. Innanzitutto, è inammissibile la produzione dei documenti allegati dalla società IBICO alla memoria illustrativa, perché essi non riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso, ipotesi per le quali è consentita, a norma dell'art. 372 cod. proc. civ., il deposito nel giudizio di Cassazione di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi. La deduzione esposta nella memoria illustrativa, circa la nullità affermata, con statuizione passata in giudicato, dall'altra sentenza della medesima Corte Territoriale (la n. 2211/04) del ricorso introduttivo di quel giudizio e che, ad avviso della società ricorrente costituirebbe "un precedente significativo per l'accertamento della nullità del ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., introduttivo della (presente) causa R.G. n. 179/01", sta a confermare, con tutta evidenza, che non si tratta di documenti afferenti alla nullità della sentenza impugnata.
Ancora in via preliminare si deve rilevare l'inammissibilità del ricorso incidentale proposto da Giuseppina Foderà e dei ricorsi nei confronti della stessa.
La predetta Foderà, infatti, non risulta essere stata parte nel giudizio di appello: ella non è indicata nella intestazione della sentenza qui impugnata e nel dispositivo e neppure nella parte motiva risulta alcuna statuizione nei suoi confronti. Già questo sarebbe sufficiente ad escludere la legittimazione, sia attiva che passiva, della Foderà al ricorso per Cassazione, che spetta esclusivamente a chi abbia assunto la qualità di parte nel precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata (cfr. fra le tante;
Cass. 5 agosto 2004 n. 15168, Cass. sez. unite 23 gennaio 2005 n. 1245). E dall'esame degli atti del processo, cui la Corte deve procedere per verificare la legittimazione all'impugnazione della Foderà, e così ad escludere che l'omessa indicazione della stessa come parte del giudizio di secondo grado sia avvenuta per una semplice omissione, integrante un errore materiale, va richiamato quanto affermato anche dal Tribunale di Aosta con l'ordinanza di riunione dei procedimenti n. 179/01 e n. 165/01 (cioè quello instaurato con il ricorso di Giovanni Sacco in data 28 luglio 2001 ex art. 414 cod. proc. civ. per il pagamento di L. 506.887.000 per prestazioni professionali e quello originato dall'ordinanza di separazione delle cause, concernente sempre il corrispettivo per prestazioni professionali, per l'importo di lire 225.525.456), poi impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Torino. In quel provvedimento il Tribunale evidenziava che la Foderà non era parte convenuta in relazione alla domanda di pagamento dei compensi professionali, formulata nei confronti della società sulla base di un rapporto di lavoro con la stessa intercorso, e poi proseguiva aggiungendo che la Foderà neppure poteva essere qualificata quale interventore volontario ex art. 105 cod. proc. civ., che essa peraltro non faceva valere alcun diritto nei confronti di una o di tutte le parti, ne' era portatrice di un interesse che le consentisse di intervenire nella causa.
Queste statuizioni, che concernono da un lato il difetto di legittimazione passiva ad causam della Foderà e dall'altro lato la mancanza di un suo interesse a partecipare nel giudizio promosso da Giovanni Sacco per il pagamento delle prestazioni professionali espletate per conto della società International Business Company (IBICO), non risultano essere state oggetto di censure, ed in effetti, agendo l'originario ricorrente Giovanni Sacco per far valere, nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso con quella società, il diritto ai pagamento delle prestazioni professionali da lui effettuate a clienti della datrice di lavoro, a cui costoro avevano conferito i singoli incarichi, legittimata passiva in ordine alla domanda proposta era la predetta società e non anche la Foderà. La IBICO, come è incontroverso in atti, è una società di capitali ed è principio generale che dette società - le quali, in quanto dotate di personalità giuridica, sono soggetti di diritto distinti dai soci che ne fanno parte - hanno la responsabilità patrimoniale esclusiva, salvo tassative ipotesi previste dalla legge qui non dedotte, per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. Per cui a nulla rileva che la Foderà, dopo il trasferimento delle quote sociali intervenuto nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, fosse diventata, secondo quanto risulta dalla narrativa della sentenza impugnata, socio di maggioranza, assumendo il controllo pressoché totalitario della società.
Ragioni di ordine logico impongono di esaminare il ricorso incidentale di Giovanni Sacco, poiché, se accolto, comporterebbe l'assorbimento delle doglianze avanzate con il ricorso principale. Detto ricorso incidentale, sebbene presenti una parte con l'indicazione "Motivi" suddivisa in paragrafi, e precisamente "A) Violazione e falsa applicazione dell'art. 339 cod. proc. civ.", "B) Inammissibilità degli altri motivi di impugnazione", "C) Infondatezza nel merito", "D) Ricorso incidentale di Foderà Giuseppina", soltanto nel primo paragrafo muove censure alla sentenza di appello chiedendone il parziale annullamento, mentre negli altri svolge deduzioni dirette a contrastare il ricorso della società e quello della Foderà, riportatasi alle ragioni esposte nel ricorso della società.
Con il suddetto motivo Giovanni Sacco assume che l'appello proposto dalla IBICO doveva essere dichiarato inammissibile, anche, in relazione alle eccezioni di nullità degli atti introduttivi del giudizio di primo grado, essendo l'impugnazione rivolta avverso un'ordinanza e non una sentenza.
La censura è priva di fondamento, poiché per stabilire se un provvedimento abbia natura di sentenza o ordinanza, è decisiva non già la forma adottata, ma il suo contenuto (cosiddetto principio della prevalenza della sostanza sulla forma), di modo che allorquando il Giudice, ancorché con provvedimento avente veste formale di ordinanza, abbia, senza definire il giudizio, deciso una o più delle questioni di cui all'art. 279 cod. proc. civ., a detto provvedimento va riconosciuta natura di sentenza non definitiva ai sensi del comma 2, n. 4, della medesima del codice di rito (giurisprudenza consolidata, cfr. fra le tante Cass. sez. unite 24 ottobre 2005 n. 20470).
Passando all'esame del ricorso principale, il primo motivo denuncia erronea e falsa applicazione dell'art. 339 cod. proc. civ., unitamente a vizio di motivazione. Deduce l'errore in cui è incorsa la Corte Territoriale nel ritenere inammissibile la censura svolta sull'inesistenza e/o nullità del decreto di nomina del Giudice istruttore in data 3 luglio 2001, in quanto relativa ad una questione non considerata dal Giudice del lavoro con il provvedimento impugnato. Il Giudice di primo grado già con l'evidenziare che la causa separata era stata a lui assegnata con decreto 3 luglio 2001, aveva ritenuto la esistenza del decreto di assegnazione, ed aveva poi disatteso "ogni eccezione preliminare di merito", comprendendo in tale statuizione di rigetto anche la questione dedotta, senza però verificare se la pronuncia era stata resa dal Giudice correttamente designato per la sua trattazione. Malgrado la parziale natura decisoria attribuita alla indicata ordinanza, la Corte di merito ha omesso di ritenere ammissibile in sede di gravame la questione di nullità derivante dalla inesistenza del provvedimento di designazione, la quale aveva assunto in appello rilevanza autonoma. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 158, 161, 174, 168 bis e 415 cod. proc. civ., dell'art. 79 disp. att. cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione. Si deduce che l'omesso esame del vizio di costituzione del Giudice del lavoro, ha comportato anche la violazione del principio di immutabilità del Giudice, originariamente designato per la trattazione della causa, con la conseguente nullità della ordinanza-sentenza. La controversia instaurata da Giovanni Sacco nei confronti della società e della Foderà era stata assegnata ad un primo Giudice, Dr.ssa Balduini, poi però collocata in congedo per maternità; la prima udienza di comparizione era stata tenuta quindi dal Presidente del Tribunale, il quale, dopo aver disposto la separazione della causa relativa alla domanda di pagamento delle prestazioni professionali, aveva fissato l'udienza di prima comparizione della causa separata dinanzi ad altro Giudice (Dr. D'Abrusco), incaricato per la trattazione delle controversie di lavoro, mancando in quel Tribunale una sezione specializzata per le controversie disciplinate dagli artt. 409 cod. proc. civ., e ss., e senza che fosse emesso un provvedimento di assegnazione sia come Giudice designato per la causa separata sia come Giudice designato in sostituzione del primo, cui era stata assegnata la originaria controversia.
I due motivi, che per la loro connessione vanno congiuntamente trattati, non possono essere accolti.
A disattenderli è sufficiente richiamare il principio elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non costituisce motivo di nullità del procedimento e della sentenza la trattazione della causa da parte di un Giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del Presidente del Tribunale, perché, ai sensi del primo comma dell'art. 156 cod. proc. civ., la nullità di un atto per inosservanza di forme non può esser pronunciata se non è comminata dalla legge e pertanto è configurabile una mera irregolarità, inidonea a produrre alcuna conseguenza negativa sugli atti processuali o sulla sentenza (cfr. Cass. 22 maggio 2001 n. 6964).
Nè la società ricorrente si può utilmente dolere in questa sede della mancata comunicazione del provvedimento del Presidente del Tribunale, depositato il 3 luglio 2001, di fissazione dell'udienza di discussione della causa separata concernente le prestazioni professionali, dovendosi evidenziare sulla base di quanto dichiarato dalla stessa società ricorrente nel presente ricorso (v. ultimo periodo di pag. 23), che essa aveva avuto conoscenza del provvedimento. Posto infatti che la comunicazione alle parti, a cura del cancelliere, dell'ordinanza pronunciata fuori udienza è diretta a portare a conoscenza delle stesse il contenuto del provvedimento del Giudice e che essa non necessariamente deve essere effettuata nelle forme indicate dall'art. 136, secondo comma, cod. proc. civ. (v. Cass. 16 giugno 2004 n. 11319, Cass. 23 dicembre 2003 n. 19727), non può, una volta accertato che era stato raggiunto lo scopo della comunicazione, essere dichiarata la nullità dei successivi atti del procedimento, non avendo, peraltro, la ricorrente lamentato di non essere stata presente alla successive udienze o di avere subito in conseguenza della omissione della comunicazione un pregiudizio al suo diritto di difesa (v. per utili riferimenti Cass. 23 febbraio 2000 n. 2068, Cass. 27 maggio 1994 n. 5230).
È pure da escludere il denunciato vizio di costituzione del Giudice ex art. 158 cod. proc. civ., il quale è ravvisabile quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persone estranee all'ufficio e non investite della funzione esercitata, ma non quando si verifichi una sostituzione tra giudici di pari funzione e pari competenza appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, anche se non siano state osservato al riguardo le disposizioni previste dal codice di rito ovvero dalle norme sull'ordinamento giudiziario, costituendo l'inosservanza del disposto dell'art. 174 cod. proc. civ. e dell'art. 79 disp. att. c.p.c., in difetto di una espressa sanzione di nullità, una mera irregolarità di carattere interno, che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza (cfr. Cass. 12 novembre 2001 n. 14006, Cass. 13 dicembre 1999 n. 13980).
Neppure è ravvisabile nella sostituzione del Giudice con un altro per la discussione della causa alcuna violazione del principio del Giudice naturale, che come è noto si riferisce all'ufficio giudiziario investito della competenza giurisdizionale e non al singolo magistrato del medesimo ufficio.
Il terzo motivo denuncia erronea e falsa applicazione degli artt. 163, 164 e 414 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione e critica la sentenza impugnata per avere escluso la nullità per indeterminatezza sia della domanda di pagamento delle prestazioni professionali di cui al procedimento n. 165/01, sia della successiva, formulata nell'altro procedimento n. 179/01, po'i riunito al n. 165/04. Contraddittoriamente, e quindi con inevitabili riflessi sulla determinazione della causa petendi, tanto da renderla incerta, l'originario ricorrente aveva dedotto, in un primo momento, di avere svolto la sua attività di libero professionista nel campo della progettazione, anche dopo la sua partecipazione nella società IBICO, mentre, poi, nel prosieguo della causa, aveva sostenuto che quella attività di progettazione era stata svolta per conto della società, la quale aveva incassato i compensi rilasciando fatture. Ulteriore profilo di nullità è stato dedotto in relazione alla genericità della ricostruzione in fatto, limitata ad una elencazione delle fatture, senza alcuna specificazione delle asserite prestazioni effettuate: era onere del prestatore di lavoro, ad avviso della ricorrente, esporre e comprovare compiutamente sia le circostanze di luogo e di tempo, sia il contenuto analitico delle varie attività professionali svolte su cui erano basate le pretese avanzate. La censura è infondata in relazione a tutti i profili nei quali è articolata.
Come più volte ha sottolineato la giurisprudenza di questa Corte, nel rito del lavoro sussiste la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per mancata specificazione degli elementi di fatto e di diritto sui quali la domanda si fonda, solo quando essi non siano individuabili neppure attraverso un esame complessivo dell'atto, e la valutazione in proposito implica una interpretazione dell'atto riservata al Giudice del merito, la quale e censurabile in Cassazione solo per vizi di motivazione (v. ex plurimis, fra le più recenti: Cass. 17 marzo 2005 n. 5879, Cass. 21 settembre 2004 n. 18930, Cass. 17 agosto 2004 n. 17076, Cass. 6 febbraio 2004 n. 2304). Nella specie, il Giudice del merito nella verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 414 cod. proc. civ. ha rilevato come dal tenore complessivo del ricorso introduttivo del giudizio emergeva chiaramente che l'attore aveva dedotto a fondamento della domanda il rapporto di lavoro parasubordinato: questi infatti aveva affermato di avere prestato attività lavorativa, in maniera coordinata e continuativa, in favore della società, la quale intratteneva il rapporto di committenza con i clienti ed incassava da costoro i corrispettivi per le prestazioni rese dal Sacco, senza versare a quest'ultimo i compensi. Il medesimo Giudice ha pure considerato sufficienti ai fini delle individuazioni delle singole prestazioni professionali le indicazioni analitiche dei nominativi dei clienti, delle date e degli importi risultanti dalle fatture emesse dalla società per le singole commesse, senza che ai medesimi fini dovessero essere aggiunte le descrizioni delle opere, Indicazione del valore, gli elaborati progettuali, la specificazione dei tempi per l'espletamento degli incarichi, ritenuti irrilevanti. Sulla base di tali considerazioni la Corte di merito ha affermato che erano stati chiaramente specificati dall'attore sia la causa petendi che il petitum, e si tratta di una conclusione congruamente argomentata.
Le circostanze relative ai compensi reclamati dal Sacco nei confronti della società, coincidenti con le somme da questa incassati dai propri clienti, che ad avviso della società sarebbero illogiche non valgono a determinare alcuna incertezza in ordine alla individuazione del rapporto posto dal Sacco a fondamento della propria domanda, attenendo piuttosto alla valutazione di merito dell'esistenza del rapporto, e quindi alla fondatezza (o meno) della domanda. Inammissibile è poi la critica sulla idoneità delle fatture e degli altri elementi considerati dalla sentenza ai fini della individuazione dei lavori per i quali il lavoratore aveva richiesto i compensi, perché a parte l'inosservanza del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, non avendo la ricorrente nè trascritto ne' analiticamente riportato in ricorso le fatture, a suo avviso, inadeguate per determinare le richieste avanzate in giudizio - la società a questo riguardo si limita a contrapporre la propria considerazione sulla necessità della integrazione con le ulteriori indicazioni circa le attività svolte, i progetti e la documentazione.
Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ.. La Corte di Appello ha omesso di rilevare il nesso di pregiudizialità esistente tra il processo di primo grado R.G. n. 223/01 e i procedimenti, poi riuniti, dinanzi al Giudice del lavoro e di cui ai nn. 165/01 e 179/01, e conseguentemente ha violato la regola della sospensione necessaria.
Anche questa censura è infondata. La ricorrente ha sostenuto la esigenza della sospensione dei due procedimenti ora indicati per ultimo, in attesa della definizione di quello con il numero 223/01, coincidendo il petitum di questo con la somma degli importi degli altri due, e solo la causa petendi essendo diversa: il Sacco avrebbe erogato il finanziamento alla società, di cui ha poi richiesto la restituzione, con la "provvista costituita dai compensi professionali ricevuti dalla medesima società", mentre poi negli altri due giudizi (uno instaurato successivamente, e l'altro derivante dalla separazione delle cause disposta dal Tribunale) aveva domandato la condanna della società al pagamento dei compensi per le suddette prestazioni professionali effettuati a clienti della società e per conto della stessa.
La coincidenza del petitum non può, però, integrare il concetto di dipendenza della causa richiesto dall'art. 295 cod. proc. civ. per farsi luogo alla sospensione necessaria, che, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, deve essere intesa come pregiudizialità non meramente logica ma tecnico-giuridica, cioè "quella determinata da una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi, uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell'altro (dipendente), in modo tale che la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo" (cfr. in motivazione Cass. sez. unite 26 luglio 2004 n. 14060).
Questa relazione qui non ricorre poiché, anzi, la definizione delle due cause concernenti il pagamento delle prestazioni professionali, che ad avviso della ricorrente avrebbero dovuto essere sospese in attesa dell'altra avente ad oggetto la restituzione del finanziamento effettuato, non è da essa condizionata e anzi è indipendente dall'esito di quest'ultima.
Alla stregua delle suesposte considerazioni ed assorbito ogni altro rilievo, anche il ricorso principale va rigettato.
Data la reciproca soccombenza, le spese del giudizio di Cassazione devono essere integralmente compensate fra le parti. P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da Giuseppina Foderà e gli altri due ricorsi nei confronti della Foderà; rigetta per il resto il ricorso principale e l'incidentale proposto da Giovanni Sacco; compensa per intero fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2006