Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6538 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. III, 22 Ottobre 2003, n. 15793. Est. Chiarini.


Società - Di capitali - Società per azioni - Rapporti con i terzi - Obbligazioni sociali - Unico azionista - Esperibilità dell'azione di adempimento da parte del creditore sociale - Condizioni - Effetti - Fondamento.



Per l'esperibilità da parte del creditore sociale dell'azione di adempimento delle obbligazioni sorte nel periodo in cui tutte le azioni di una società di capitali erano concentrate in un unico soggetto (art. 2362 cod. civ.)- persona fisica o giuridica che sia- nei confronti di costui non è sufficiente l'inadempimento della società, ma è necessario che questa sia insolvente. L'effetto della norma è quello di affiancare l'obbligazione personale dell' unico azionista a quella della società, senza però confondere i rispettivi patrimoni, di cui ciascuno resta titolare ancorché economicamente l'unico azionista possegga l'intero patrimonio della società, perché altrimenti sarebbe vanificato lo scopo della norma che è quello di rafforzare la garanzia dei creditori sociali e di impedire che i limiti della responsabilità patrimoniale della società consentano all'unico azionista di eludere la responsabilità patrimoniale sancita dall'art. 2740 cod. civ.. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. PETTI Battista Giovanni - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. CHIARINI Margherita Maria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRUPPO ITALFIN 80 SRL IN LIQ, con sede in Aprilia, in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t. avv. Vincenzo Perna, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANAPO 29, presso lo studio dell'avvocato DARIO DI GRAVIO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IRITECNA SPA IN LIQUIDAZIONE, con sede in Genova, in persona dei Direttore Generali Dott. Vincenzo Cappiello e Dott. Mario Picardi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 334, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA PACE, difesa dall'avvocato STEFANO MAFFI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
è contro
IMPRESS CAPOLO SPA, (già Impress Metal Pakaging Capolo SPA), con sede in Montecchio Emilia (Re), in persona del suo Amministratore Delegato Sig. Gordon Ian Shade, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 334, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA PACE, difesa dall'avvocato STEFANO ALBERTO PICCARDO, giusta procura speciale per Notar Salvatore Aloisio di Reggio Emilia del 4 febbraio 2000 e rep. n. 198132;
- controricorrente -
avverso la sent. n. 3665/99 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 3 novembre 1999 e depositata il 7 dicembre 1999 (R.G. 3322/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 febbraio 2003 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 19 dicembre 1995 la s.p.a. Italfin 80 conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la s.p.a. Capolo per accertare l'inesistenza o la nullità delle obbligazioni che aveva assunto a suo favore con lettera del 6 dicembre 1990 - allorché questa che all'epoca era denominata Capolo Gestioni Industriali - le aveva ceduto il 100% delle azioni costituenti il capitale sociale della s.p.a. Copack, delle cui obbligazioni si era costituita garante a favore di Mediocredito Trentino Alto Adige. Quindi, precisato che nel 1995 la Capolo, dopo esser stata escussa da Mediocredito perché la s.p.a. Copack era stata sottoposta ad amministrazione controllata, le aveva chiesto di esser rimborsata per L. 5.491.857.781, rilevava che la garantita Capolo non aveva chiesto al giudice delegato l'autorizzazione ai sensi dell'art. 167 C.F. per conservare utilmente ad essa Italfin l'annotazione di cui all'art. 2843 c.c. - atteso che i mutui concessi dalla banca erano garantiti da ipoteca - e perciò la garanzia prestata si era estinta (art. 1955 c.c.). Costituitasi in giudizio la società Capolo, premesso di esser stata surrogata da Mediocredito, con atto del 14 marzo 1996, ricognitivo di surrogazione legale, annotato nel giugno 1996 in base a decreto tavolare, dichiarava di esser stata rimborsata di quanto pagato per la Copack dalla s.p.a. Ilva che, alla fine del 1992, nel cedere il capitale sociale della Capolo Gestioni Industriali alla s.r.l. Nicholas - divenuta poi Capolo s.p.a. - aveva prestato garanzia a suo favore nel caso di escussione per i debiti della Copack. Pertanto, previa chiamata in causa della s.p.a. Ilva, chiedeva di esser estromessa dal giudizio.
Quest'ultima società, intervenuta volontariamente in qualità di creditore surrogatosi alla Capolo, chiedeva la condanna della società Italfin a rimborsarle la somma di L. 5.249.048.450, mentre questa rivolgeva nei suoi confronti le domande originariamente proposte nei confronti della Capolo.
Il Tribunale di Roma il 6 agosto 1998 - con sentenza che questa Corte ha il potere-dovere di esaminare perché i primi quattro motivi del ricorso per Cassazione denunciano la violazione anche dell'art. 112 c.p.c. da parte dei giudici di appello, e perché nella sentenza di appello vi sono ripetuti richiami alla motivazione della sentenza di primo grado - su accordo delle parti estrometteva la società Capolo, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., e accoglieva la domanda della s.p.a. Ilva condannando la s.p.a. Italfin a rimborsarle L. 5.249.048.450, oltre agli interessi legali dal 2 aprile 1996, data in cui le era stata notificata la volontà di surroga. In particolare, affermava non essersi verificata l'estinzione della manleva prestata dall'Italfin per mancata conservazione delle garanzie del creditore originario contro i terzi (art. 1204 c.c.), essendosi invece perfezionato il requisito dell'annotazione richiesto dall'art. 2843 c.c. per la trasmissione dei vincoli, e perciò anche l'Italfin avrebbe potuto beneficiarne, allorché avesse adempiuto all'obbligo di rimborsare l'Ilva, senza necessità di nessuna autorizzazione da parte del giudice delegato per la procedura di amministrazione controllata della debitrice principale Copack, perché l'art. 2843 c.c. non era applicabile agli atti di ordinaria amministrazione (art. 167 R.D. n. 267 del 1942 - C.F.), quale il pagamento con surrogazione, perché non estingueva l'obbligazione, bensì ne modificava il soggetto attivo, con conseguente opponibilità delle eccezioni opponibili al creditore originario. Altresì da escludere era la nullità di detta assunzione di garanzia dell'Italfin, non essendo applicabile l'invocato art. 2362 c.c. Infatti non era provato lo stato di insolvenza della Copack finché unico azionista di essa era stata la Capolo, tanto più che non risultava neppure in quale data fosse stata sottoposta ad amministrazione controllata, mentre viceversa detta Copack aveva garantito i prestiti con ipoteche sugli immobili e privilegi sui macchinari, sì che negli anni precedenti la cessione del suo capitale alla Italfin (6 dicembre 1990) era da presumerne la floridezza economica, com'era desumibile anche dalla circostanza che i primi pagamenti della Capolo a Mediocredito erano del novembre 1993, ossia quando unico azionista della Copack era proprio la Italfin. Era ancora da rigettare la domanda di questa - ammissibile perché conseguente alla domanda dell'intervenuta Ilva - di nullità della dichiarazione di surroga notificatale il 2 aprile 1996 perché successiva al pagamento effettuato dalla Capolo, essendosi verificata la surrogazione legale della Capolo a Mediocredito e dell'Ilva alla Capolo, poiché il rispettivo pagamento era stato effettuato in qualità di fideiussori (art. 1203 c.c. n. 3, in relazione all'art. 1949 c.c.), sì che le relative dichiarazioni di surroga erano meramente ricognitive di quelle legali. Avverso questa sentenza proponeva appello la s.p.a. Gruppo Italfin 80, tra gli altri per i seguenti motivi, che è opportuno richiamare per una migliore comprensione di quelli, analoghi, proposti con ricorso per Cassazione: 1) la domanda dell'interveniente s.p.a. Ilva, accolta dal Tribunale, era inesistente, inammissibile e tardiva perché formulata con la comparsa di intervento - autonomo o dipendente che fosse - ultra ed extra le conclusioni formulate dalla convenuta s.p.a. Capolo, che si era limitata a chiedere il rigetto delle domande attrici. Nè ai fini della sanatoria
dell'inammissibilità poteva giovare l'estromissione dal giudizio della Capolo sia perché la sostituzione processuale del cessionario al cedente non consente nuove domande rispetto al "petitum" già incardinato (art. 111 c.p.c.); sia perché il processo prosegue tra le parti originarie se non vi è il consenso di tutte
all'estromissione; sia perché le domande riconvenzionali sono soggette a preclusioni rigorose, sì che l'interveniente volontario, autonomo o dipendente, non può avanzare domande non proposte dal cedente (sostituito) nei confronti del ceduto, mentre le decadenze verificatesi nei confronti del cedente sono opponibili al successore a titolo particolare. Perciò il "thema decidendum" doveva esser limitato alle conclusioni della citazione e della comparsa di risposta, non essendo mai stato accettato il contraddittorio sulle domande dell'Ilva; 2) la sentenza di primo grado dapprima ha definito fideiussoria la promessa della Italfin di sostituirsi alla Capolo nelle garanzie prestate a favore del Medio Credito per i mutui concessi alla Copack, e poi l'ha definita garanzia atipica perché la Italfin non si era obbligata direttamente nei confronti del Medio Credito e non sarebbe neppure coobbligata solidale con la Copack, di cui la Capolo era fideiussore. Ma allora la posizione della Capolo non sarebbe ne' cedibile ne' trasmissibile, quanto meno automaticamente, dovendo invece accertarsi se era stata promessa la sostituzione nelle garanzie prestate dalla Capolo. Inoltre era applicabile l'art. 2362 c.c. perché la Capolo era unica azionista della Copack al momento dell'assunzione del debito e quindi era obbligata illimitatamente per debito proprio (fideiussione legale), indipendentemente dalle fideiussioni ed avalli negoziali dalla stessa rilasciati, sì che l'offerta di garanzia della Italfin del 6 dicembre 1990 era priva di effetti giuridici, tanto più se non accettata e coordinata con altre obbligazioni, mentre d'altro canto al momento del pagamento da parte della Capolo al Medio Credito l'obbligazione della Italfin - fideiussore del fideiussore - era caducata, sia perché altrimenti la Italfin 80 sarebbe stata debitrice della Capolo e creditrice della Copack, ossia di se stessa (art. 2362 c.c.) per regresso verso la debitrice principale (art. 1949 c.c.), sia perché la Capolo l'aveva pregiudicata non dichiarando, nell'atto di surroga rilasciato a favore dell'Ilva, che aveva pagato per obbligazione propria. A ciò si aggiunge che il creditore, se riceve il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei suoi diritti soltanto contestualmente al ricevuto pagamento (artt. 1180 e 1201 c.c.), mentre nella specie la Capolo, che pagava un suo debito e quindi non aveva diritto ne' di surrogazione, ne' di regresso, aveva notificato la surroga, rilasciatale dal Medio Credito il 14 marzo 1996, soltanto il 2 aprile 1996, alla cui data era ancora in corso annotazione delle garanzie nei registri ipotecari, sì che doveva esser dichiarata nulla ed inopponibile ad essa Italfin 80; 3) dalla violazione degli artt. 1180, 1201 e 2362 c.c. derivava l'applicabilità dell'art. 1955 c.c., in relazione agli artt. 1949 e 1950 c.c. perché la Copack era stata dichiarata fallita con sentenza del 5 dicembre 1997 e quindi i creditori, ai sensi degli artt. 168 e 188 R.D. n. 267 del 1942 (C.F.), non potevano acquistare diritti di prelazione senza autorizzazione del giudice, che peraltro, ai sensi dell'art. 2843 c.c., erano inopponibili al fallimento se l'annotazione non era anteriore alla data dell'amministrazione controllata (1995), consecutiva al fallimento; 4) poiché essa Italfin aveva perduto il diritto di regresso (artt. 1949 e 1950 c.c.), la sua fideiussione si era caducata, mentre i decreti del giudice tavolare del 13 giugno 1996 su istanza della Capolo contro il Medio Credito e del 17 giugno 1996 su istanza dell'Ilva contro la Capolo, le erano inopponibili, salvo dover integrare il contraddittorio nei confronti di detta banca; 5) l'Ilva, su cui gravava il relativo onere, non aveva provato il "quantum" richiesto. Con sentenza del 7 dicembre 1999 la Corte di appello di Roma rigettava il gravame sulle seguenti considerazioni: 1) la Italfin in primo grado non aveva sollevato alcuna eccezione sulla domanda della s.p.a. Ilva, ma anzi, consentendo alla estromissione della convenuta s.p.a. Capolo e rivolgendo istanze e deduzioni nei suoi confronti, aveva dimostrato di accettare il contraddittorio su di essa, i cui presupposti peraltro erano gli stessi su cui si basava la domanda della stessa Italfin di accertamento negativo della garanzia prestata; 2) erano da respingere le censure alle esaurienti affermazioni del Tribunale secondo le quali sia la surroga del 14 marzo 1996 della Capolo al Medio Credito Trentino Alto Adige, conseguente al pagamento a questo dei debiti della Copack, sia la surroga del 15 marzo 1996 dell'Ilva alla Capolo, per averle rimborsato, in adempimento di un'obbligazione sussidiaria e parallela a quella dell'Italfin, quanto pagato a Medio Credito, avevano natura ricognitiva delle surroghe legali, ai sensi degli art. 1203 c.c. n. 3 e art. 1949 c.c., per cui la non contemporaneità delle predette dichiarazioni rispetto ai pagamenti era irrilevante; 3) l'art. 2362 c.c., come già rilevato dal Tribunale, era inapplicabile sia perché quando Medio Credito aveva escusso la Capolo la Copack, la cui insolvenza non era provata, già da tre apparteneva alla Italfin; sia perché, anche a voler applicare tale disposizione, essa comunque non comportava la confusione dei patrimoni tra la s.p.a. Capolo e la s.p.a. Copack, sì che in ogni caso la Capolo aveva pagato un debito non proprio, ancorché diverso potesse esser il titolo che l'obbligava; 4) non essendo contestata la dichiarazione del 6 dicembre 1990 con la quale la Italfin si era impegnata a garantire la Capolo pagando direttamente Medio Credito, era suo onere assicurarsi il subentro nelle garanzie del creditore; ad ogni modo il Tribunale aveva chiarito perché le modalità del pagamento con surrogazione Capolo/Medio credito non avevano pregiudicato la Italfin, e perché non era necessaria alcuna autorizzazione del giudice per il subentro nella prelazione spettante alla Banca rispetto all'amministrazione controllata della Copack, poi fallita; 6) la contestazione sul "quantum" del debito garantito, non formulata in primo grado, era generica, mentre l'ammontare richiesto corrispondeva agli atti notarili.
Avverso questa sentenza ricorre con cinque motivi la s.r.l. Gruppo Italfin 80, cui resistono la s.p.a. Impress Capolo, già s.p.a. Impress Metal Packaging Capolo e la s.p.a. in liquidazione Iritecna, subentrata all'Ilva in liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 112, 269 c.p.c., motivazione carente e contraddittoria".
Il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale dell'Ilva, intervenuta volontaria, ultra ed extra le conclusioni formulate in comparsa di risposta dalla Capolo che non aveva chiesto la condanna della Italfin, ne' tale accoglimento può giustificarsi per l'estromissione della Capolo sia perché la sostituzione processuale non consente nuove domande rispetto al "petitum" già delimitato; sia perché, se le parti originarie non aderiscono all'estromissione, il processo prosegue tra di esse; sia perché le domande
riconvenzionali, con il nuovo rito, sono sottoposte a tempi e modalità rigorose, e comunque all'interveniente volontario, autonomo o dipendente, non è consentito formulare domande nuove rispetto alla parte sostituita (cedente) verso il ceduto (debitore), ne' era stato accettato il contraddittorio, essendosi essa Italfin limitata a contestare la nascita e l'estinzione della garanzia pretesa dalla s.p.a. Capolo.
Il motivo è infondato.
Va preliminarmente riaffermato il principio secondo il quale il successore nel diritto controverso che interviene nel processo a norma dell'art. 111 c.p.c., terzo comma, non è terzo in senso proprio perché è il nuovo titolare del rapporto in contestazione, che assume la stessa posizione del suo dante causa, e perciò deve accettare il processo "in statu et terminis". Nella specie, premesso che la s.p.a. Ilva si è costituita in cancelleria venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione, i giudici di appello, rilevato che "i presupposti" della domanda dell'Ilva di condanna dell'Italfin erano gli stessi della domanda di questa di accertamento negativo della garanzia a favore della Capolo, comunque hanno ritenuto superata qualsiasi questione sulla tardività della proposizione della predetta domanda di condanna perché nel comportamento processuale della s.p.a. Italfin hanno ravvisato l'accettazione del contraddittorio sulla stessa. Quanto poi alla censura di erroneità di tale valutazione di merito, essa è inammissibile perché il vizio di motivazione sull'accertamento concreto che effettua il giudice interpretando i fatti processuali come significativi di un comportamento univoco e concludente di accettazione del contraddittorio - riscontrato dai giudici di appello nell'atteggiamento difensivo assunto dall'Italfin nel prendere atto di tale domanda con la memoria per l'udienza del 20 novembre 1996;
nel consentire alla estromissione della Capolo; nel formulare deduzioni, istanze, richieste e memorie nei confronti dell'Ilva - configurandosi come vizio logico dell'apprezzamento della volontà della parte, deve esser supportato da contrapposte argomentazioni idonee a contraddirlo o ad inficiarlo, del tutto mancanti nel motivo in esame e che perciò in quest'ultima parte è inammissibile. 2) Con il secondo motivo la ricorrente deduce: "Violazione e falsa applicazione degli art. 112 c.p.c., artt. 1955, 1940, 2362 c.c., artt. 1949, 1180, 1201, 1203 c.c. Omesso esame di punti controversi, motivazione carente e contraddittoria (art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5)". La posizione della Capolo non era ne' cedibile ne' trasmissibile automaticamente all'Ilva e quindi doveva esser accertato se vi era stata una sostituzione, prospettata, ma non attuata, nelle garanzie della Capolo. La sentenza di primo grado non aveva correttamente considerato la circostanza che al momento dell'assunzione del debito della Copack - debitrice principale - la Capolo ne deteneva l'intero capitale azionario e quindi, in caso di insolvenza della garantita Copack, si obbligava per un debito proprio, come responsabile illimitata. Inoltre, se al momento del pagamento da parte dell'Ilva la Italfin fosse stata ancora obbligata per lo stesso debito, sarebbe contemporaneamente divenuta creditrice della Copack e della Capolo, per effetto dell'art. 2362 c.c. per il regresso verso la debitrice principale (art. 1949 c.c.). Infatti risultava dai documenti che le fideiussioni rilasciate dalla Capolo per i finanziamenti alla Copack, e gli avalli sulle cambiali emesse da questa a favore di Medio Credito, erano obbligazioni dirette ai sensi dell'art. 2362 c.c., ne' rilevava che per le stesse la Capolo avesse rilasciato altresì fideiussioni in avalli negoziali perché il creditore aveva già azione diretta e non sussidiaria. Conseguentemente l'offerta di garanzia della Italfin del 6 dicembre 1990 era inefficace, soprattutto se non accettata e non coordinata con le altre obbligazioni, oltre ad essersi caducata al momento del pagamento della Capolo perché chi soddisfa un creditore ipotecaria del debitore principale subentra nella stessa posizione dell'"accipiens" nei confronti del debitore, ma per la validità del subingresso ipotecario utile per il regresso, è necessaria (art. 2843 c.c.) l'annotazione ai margini dell'iscrizione ipotecaria. Il motivo è infondato.
2.1. L'azione nei confronti di un'unica persona, fisica o giuridica, concessa dall'art. 2362 c.c. al creditore di una società di capitali per l'adempimento delle obbligazioni sociali sorte in un periodo in cui essa è titolare di tutte le azioni della società debitrice - sì che, sotto l'aspetto economico, ma non giuridico, ne possiede tutto il patrimonio - al fine di impedire che, avvalendosi della responsabilità limitata al patrimonio della società (art. 2325 c.c.), si formino imprese che possano eludere la responsabilità illimitata del patrimonio sancita dall'art. 2740 c.c. a garanzia dei creditori - non ha per presupposto l'inadempimento a dette obbligazioni, bensì l'insolvenza della società obbligata. Ad ogni modo, come predetto, il fenomeno della concentrazione delle azioni in un'unica persona non elide la distinta soggettività degli obbligati, nè quindi comporta l'identificazione dell'obbligazione della società con quella dell'unico azionista, che non subentra alla società nel rapporto con il creditore di questa, ma la sua obbligazione si affianca a quella societaria per rafforzare la garanzia dei creditori, e non per indebolirla, come avverrebbe se i rispettivi patrimoni si confondessero, anziché rimanere autonomi. 2.3. I giudici di appello si sono uniformati a tali principi sia allorché hanno riaffermato l'inapplicabilità dell'art. 2362 c.c. per non avere la s.p.a. Italfin, fornito la prova dell'esistenza del relativo presupposto - e cioè dell'insolvenza della società Copack al momento della scadenza dell'obbligo di restituire i finanziamenti erogati dalla Banca di Medio Credito (prima "ratio decidendi", in fatto) - sia allorché hanno comunque escluso che l'eventuale obbligazione della Capolo, per effetto dell'art. 2362 c.c., potesse comportare la confusione del suo patrimonio con quello della debitrice principale Copack, e quindi l'identificazione delle due obbligazioni (seconda "ratio decidendi", in diritto). Di conseguenza hanno correttamente respinto la tesi della s.p.a. Italfin secondo la quale sarebbe divenuta priva di causa sia la garanzia prestata dalla società Capolo per le obbligazioni della Copack, sia la garanzia prestata dalla s.p.a. Ilva per le obbligazioni della Capolo. 2.2. Va respinta infine anche la censura concernente la caducazione della garanzia prestata da essa Italfin per non averle la Capolo conservato le garanzie - in quanto sia la dichiarazione di surroga di essa a Mediocredito, sia quella della stessa Capolo all'Ilva, non sono state poste in essere contemporaneamente al rispettivo pagamento - perché i giudici di merito, dopo aver assimilato, ai fini della surrogazione, alla fideiussione la garanzia prestata dalla Italfin, hanno statuito che il garante-solvente acquista "ex lege" - (art. 1203 c.c., n. 3), al momento del pagamento, gli stessi diritti del creditore, anche verso i terzi (art. 1204 c.c., primo comma), in quanto subentra nella stessa posizione attiva e con le stesse garanzie che il creditore aveva prima del pagamento, e perciò hanno ribadito la natura ricognitiva delle predette dichiarazioni surrogatorie, e riaffermato la surrogazione legale dapprima a favore della Capolo, poi a favore dell'Ilva, ed eventualmente a favore dell'Italfin. La decisione è immune da vizi logici e giuridici e pertanto anche questo motivo va respinto.
3) Con il terzo motivo la ricorrente deduce: "Violazione e falsa applicazione degli art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 1362, 1942, 1199, 1201, 1180 c.c. Omesso esame di punti controversi, motivazione carente e contraddittoria (art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5)". I giudici di appello hanno sorvolato sull'eccezione di decadenza della coobbligazione della Italfin per fatto del creditore. Infatti, trattandosi di fideiussore del fideiussore, le modalità del pagamento avevano deteriorato il diritto di regresso per non avere il creditore, all'atto della ricezione del pagamento, espressamente surrogato il terzo nei propri diritti (artt. 1120 e 1201 c.c.), ed infatti la notifica (14 marzo 1996) della surrogazione della Capolo a Mediocredito dava atto che era ancora in corso l'annotazione nei registri ipotecari del subingresso nella posizione di detta banca nei confronti della Copack, e questo dimostra che non vi è stata nessuna coincidenza tra pagamento del debito di essa e volontà del creditore di surroga, peraltro obbligato, ai sensi dell'art. 1199 c.c., soltanto alla riconsegna dei titoli. D'altronde non vi è dubbio che la Capolo, pagando il debito della Copack, aveva estinto anche il suo debito, senza perciò diritto ne' a surrogazione, ne' a regresso. Doveva quindi dichiararsi l'inefficacia anche delle predette dichiarazioni di surroga e la nullità ed inopponibilità dell'atto 14 marzo 1996 rilasciato da Mediocredito ed utilizzato in giudizio. 4) Con il quarto motivo la ricorrente deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 354 c.p.c., degli artt. 1180, 1953, 1201, 2362, 1949, 1950 e 2843 c.c. Omesso esame di punti controversi, motivazione contraddittoria e perplessa (art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5)". Il quinto motivo di appello era stato proposto per non aver il Tribunale applicato l'art. 1955 c.c. benché fossero stati violati gli artt. 1180, 1201 e 2362 c.c. Dovevano poi esser accertate le date dei pagamenti e se l'obbligazione principale si era estinta per effetto dell'art. 2362 c.c. ovvero se, non essendo stata stipulata una surrogazione contemporanea ai pagamenti, la surrogazione tardiva era inopponibile - con conseguente, eventuale restituzione degli atti al Tribunale, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per integrare il contraddittorio con Mediocredito - con riflessi incidenti sui decreti del giudice con cui erano state intavolate le garanzie del credito su cui si erano surrogate dapprima la Capolo e poi l'Ilva. Ad ogni modo la Gruppo Italfin aveva chiesto la nullità e l'inopponibilità degli atti di surrogazione anche ai fini della decadenza della fideiussione ai sensi dell'art. 1955 c.c. per fatto del creditore - Mediocredito, Capolo o Ilva, nelle rispettive qualificazioni di creditore principale o di creditori di regresso - ancorché fosse sufficiente rilevare che detta Italfin avrebbe perduto irrimediabilmente il diritto al regresso (artt. 1949 e 1950 c.c.).
I motivi, che possono trattarsi congiuntamente perché connessi, sono infondati.
La sentenza di primo grado, condivisa e richiamata dai giudici di secondo grado - sì che il vizio di omessa pronuncia non sussiste - ha evidenziato che i diritti accessori del credito di Mediocredito (ipoteche e privilegi industriali) si erano trasferiti, essendo state annotate le surrogazioni (art. 2843 c.c.), ricognitive di quelle legali, dapprima a favore della Capolo e poi a favore dell'Ilva. Perciò nessun pregiudizio poteva derivare alla Italfin allorché si fosse surrogata all'Ilva. Per quanto attiene poi all'altruità del debito della Copack, pagato dalla Capolo alla banca e rimborsato dall'Ilva, valgono le argomentazioni espresse per il rigetto del primo motivo.
5) Con il quinto motivo la ricorrente deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. Motivazione carente (art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5)".
Infine era stata censurata la determinazione unilaterale della somma richiesta per sorte ed interessi, ma il creditore non aveva ottemperato all'onere di dimostrare "an" e "quantum" del suo credito, che non poteva ritenersi provato in base alle affermazioni di controparte e senza distinguere voce per voce.
Il motivo è inammissibile.
I giudici di appello hanno confermato l'ammontare del credito richiesto dall'Ilva sulla base degli atti notarili acquisiti, ed hanno respinto le contestazioni della Italfin, formulate per la prima volta in appello, perché immotivate. Al riguardo la ricorrente nulla replica e perciò persiste la genericità della censura, con conseguente inammissibilità della medesima.
6) Concludendo il ricorso va respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione nei confronti della s.p.a. Iritecna, mentre ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese con la s.p.a. Impress Metal Pakaging. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, di cui Euro 100 per spese;
Euro 10.000 per onorari, oltre agli accessori dovuti come per legge, a favore della s.p.a. Iritecna e le compensa con la s.p.a. Impress Metal Pakaging.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2003