Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6563 - pubb. 03/10/2011

Sospensione della fornitura di gas naturale e periculum in mora

Tribunale Macerata, 27 Agosto 2011. Est. Marta D'Eramo.


Provvedimenti cautelari - Formulazione della domanda - Indicazione della domanda di merito - Necessità.

Fornitura di servizi essenziali - Fornitura di gas naturale - Inadempienza - Sospensione della fornitura - Buona fede.

Fornitura di gas naturale - Inadempimento - Sospensione della fornitura - Periculum in mora - Insussistenza.



Scopo obiettivo della misura cautelare atipica è quello di assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza di merito - sempre che oltre al fumus si ravvisi il fondato timore di un pregiudizio imminente ed irreparabile per il diritto azionato nelle more della tutela ordinaria - sicchè deve sussistere una stretta relazione tra gli effetti della futura decisione di merito ed il contenuto del provvedimento d'urgenza, anche a seguito della riforma introdotta con il D.L. n. 35/2005 convertito con modificazioni nella legge n. 80/2005, per cui la strumentalità è solo attenuata, persistendo quindi la necessità, anche rispetto a provvedimenti cautelari di natura totalmente anticipatoria, di un'esatta indicazione della domanda di merito in quanto funzionale alla verifica del fumus, che va parametrato alla situazione soggettiva che il ricorrente si attribuisce ed alle modalità con cui intende tutelarla. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Pur essendo in astratto ravvisabile la privazione di un servizio essenziale nell'ipotesi di interruzione della fornitura di gas naturale ad uso domestico, non può ritenersi contraria a buona fede ai sensi degli artt. 1460 e 1565 c.c., anche in relazione a specifica clausola contrattuale, la sospensione della fornitura di gas naturale ad uso domestico operata a fronte dell'inadempienza - peraltro non contestata - del ricorrente che ha sottoscritto il contratto per la fornitura di gas "uso cottura" e non ha proceduto alla rettifica di tale dichiarazione nel corso del rapporto, pur avendo fatto un uso promiscuo della fornitura stessa, ed ha omesso il pagamento di fatture relative al rapporto di somministrazione. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Non è ravvisabile il c.d. periculum in mora nel pregiudizio lamentato da chi invoca una misura cautelare volta alla riattivazione della fornitura del gas, sospesa dall'ente somministrante a seguito del mancato pagamento di fatture relative al rapporto di somministrazione, avendo tale pregiudizio carattere essenzialmente pecuniario, ben potendo il ricorrente attingere a sistemi alternativi (es. bombole di gas), per quanto più onerosi, per ottenere i medesimi servizi di cui alla tipologia contrattuale in questione (fornitura di gas "uso cottura") ovvero assicurarsi in via contrattuale la riattivazione del servizio sanando la morosità. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Francesco Mainetti


Massimario, art. 669bis c.p.c.


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