Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6585 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 17 Gennaio 1989, n. 179. Est. D''Alberto.


Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Ciechi, invalidi e mutilati - Assunzione obbligatoria - Aggravamento della invalidità durante il rapporto - Conseguente giudizio del collegio medico - Sindacabilità da parte del giudice ordinario - Collegio decidente privo di un componente - Disapplicazione dell'atto contenente il predetto giudizio - Obbligatorietà - Conseguenze.



Con riguardo all'ipotesi in cui un lavoratore invalido, obbligatoriamente assunto, sia stato licenziato a seguito di accertamento sanitario concernente un aggravamento della Invalidità tale da determinare pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro, l'attività del collegio medico, prevista dal secondo comma dell'art. 20, legge n. 482 del 1968, non ha funzione di arbitrato obbligatorio e culmina in un atto amministrativo caratterizzato da mera discrezionalità tecnica ed espressivo di un giudizio la cui esattezza, a seguito dell'iniziativa del lavoratore (o del datore di lavoro), può essere verificata dal giudice ordinario, il quale nel caso in cui siffatto giudizio sia stato emesso da un collegio medico mancante di un componente, deve disapplicare tale atto amministrativo, perché affetto da violazione di legge, riconoscendo l'illegittimità del licenziamento del lavoratore invalido ove resti accertato a mezzo di consulenza tecnica la compatibilità dello stato psico-fisico dell'invalido con l'attività lavorativa per la quale era stato assunto. (massima ufficiale)


Massimario, art. 20 l. fall.