Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6593 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. III, 29 Novembre 2005, n. 26036. Est. Perconte Licatese.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Effetti - In genere - Divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore - Applicabilità al pagamento da parte del terzo pignorato - Esclusione - Fondamento.



In tema di concordato preventivo, la norma di cui all'art. 168, primo comma, legge fall., che fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore "dalla data della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione", non può ritenersi legittimamente applicabile anche al pagamento del terzo pignorato effettuato in adempimento dell'ordinanza di assegnazione del credito. Il procedimento di concordato preventivo non prevede, di fatto, la possibilità di revocatorie o di azioni ai sensi dell'art. 44 della legge fall., e nemmeno è fornito di un ufficio abilitato ad agire in tal senso, essendo applicabili, in virtù del richiamo di cui all'art. 169 legge cit., soltanto le disposizioni degli articoli da 55 a 63 della medesima legge. Pertanto, il pagamento di un debito preconcordatario è in sé legittimo, in quanto atto di ordinaria amministrazione, purchè non integri l'ipotesi di un atto "diretto a frodare le ragioni dei creditori", e, quindi, sanzionabile con la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 173 comma secondo e revocabile in forza dell'art. 167 secondo comma. (massima ufficiale)


Massimario, art. 63 l. fall.


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