ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6596 - pubb. 24/10/2011.

Domanda cautelare di attivazione di linee telefoniche e domanda di coercizione indiretta


Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, 14 Giugno 2011. Est. Levita.

Ricorso ex articolo 700 c.p.c. - Richiesta di attivazione di linee telefoniche - Ordine di riattivazione non suscettibile di esecuzione forzata - Domanda di emanazione di un provvedimento di coercizione indiretta ex articolo 614 bis c.p.c. - Fattispecie.


L'ordine giurisdizionale di riattivazione delle linee telefoniche non è suscettibile di esecuzione forzata, giacché l'attività di ripristino non può concretamente prescindere dal comportamento attivo del gestore del servizio telefonico. Il secondo comma dell'articolo 614 bis, codice di procedura civile, consente tuttavia al giudice l'emanazione di un provvedimento di condanna al pagamento di una determinata somma per ogni giorno di ritardo nell'attivazione delle linee telefoniche. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 614bis c.p.c.

Massimario, art. 700 c.p.c.


Il testo integrale