Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6607 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 27 Maggio 1975, n. 2127. Est. Sposato.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Contratto di borsa a termine - Contratto di riporto - Conseguenze - Eccedenza di valore dei titoli - Pagamento al fallimento - Obbligo del riportatore.



Data la natura del contratto di riporto quale negozio giuridico complesso, comprendente una vendita a pronti di titoli di credito dal riportato al riportatore ed una retrovendita a termine di altrettanti titoli della stessa specie, l'art 76 della legge fallimentare, che disciplina gli effetti della dichiarazione di fallimento sui contratti di borsa a termine, si applica anche al contratto di riporto, e, piu analiticamente, alla vendita a termine che di esso fa parte, con la conseguenza che l'eventuale eccedenza del valore dei titoli, nel momento della dichiarazione di fallimento del riportato, rispetto al prezzo contrattuale, dev'essere versata dal riportatore al fallimento. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 76 l. fall.