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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6609 - pubb. 01/08/2010.

Richiesta di ammissione al passivo del credito assistito da privilegio speciale


Cassazione civile, sez. I, 14 Gennaio 2004, n. 334. Est. De Chiara.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - Domanda - In genere - Richiesta ammissione credito assistito da privilegio speciale - Indicazione di ciascun bene oggetto oggetto del privilegio - Necessità - Esclusione - Indicazione del diritto nelle sue componenti essenziali conducenti all'identificazione dei beni - Necessità - Sufficienza - Fattispecie in tema di credito tributario insinuato in base a ruolo.


In sede di verifica dello stato passivo fallimentare, affinché possa utilmente richiedersi il riconoscimento di un privilegio speciale non è necessario che il creditore dia l'indicazione di ciascun bene oggetto della causa di prelazione (della cui presenza nel patrimonio del debitore egli potrebbe anche non essere a conoscenza), ma è necessario (e sufficiente) - al fine della specificità della domanda e della garanzia del contraddittorio - che il diritto venga indicato nelle componenti essenziali, di fatto e di diritto, da cui derivino i criteri di individuazione e di determinazione dei beni soggetti alla soddisfazione prioritaria del creditore fruente del privilegio. (Nella fattispecie la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha escluso che, ai fini del riconoscimento del privilegio speciale per l'imposta di registro, fosse sufficiente l'allegazione del ruolo - non indicante la specifica causale del credito - da parte del concessionario della riscossione dei tributi, ancorché, ai sensi dell'art. 45 D.P.R. n. 602 del 1973, l'ammissione del credito tributario al passivo fallimentare sia consentita in base al ruolo stesso ed il concessionario non disponga, normalmente, degli atti a fondamento dell'iscrizione del credito a ruolo, in quanto, sotto il primo profilo, l'art. 45 cit. nulla dispone in ordine al riconoscimento delle cause di prelazione, che dunque rimane disciplinato dalla regola generale di cui in massima e, sotto il secondo profilo, nessuna norma impedisce al concessionario di procurarsi i documenti necessari a giustificare il privilegio e di introdurli ritualmente in giudizio). (massima ufficiale)

Massimario, art. 83 l. fall.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO COAM SRL, in persona del curatore pro tempore domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO DONATI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MONTEPASCHI SERIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI NORMANNI 11, presso l'avvocato GIANFRANCO CONTI GUGLIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 284/01 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 22/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/2003 dal Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Montepaschi Se.ri.t. - Servizio riscossione tributi - s.p.a. insinuò al passivo del fallimento della CO.AM. s.r.l., sulla base del ruolo esattoriale, un credito, tra gli altri, di L. 130.650.000 per imposta di registro, oltre interessi, chiedendone la collocazione in privilegio speciale. Il giudice delegato ammise il credito in chirografo e l'opposizione a stato passivo della creditrice fu respinta dall'adito Tribunale di Catania.
Ha proposto appello l'opponente, deducendo che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che per la collocazione privilegiata del credito erano necessarie la produzione dell'atto assoggettato a registrazione e l'indicazione dei beni gravati dal privilegio, giacché, invece, il titolo a fondamento dell'insinuazione era unicamente il ruolo e, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'individuazione dei beni oggetto del privilegio deve intervenire non nella fase di accertamento del passivo fallimentare, bensì in sede di riparto. Ha, comunque, l'appellante prodotto copia della sentenza di omologazione del concordato preventivo della società fallita, la cui sottoposizione a registrazione aveva determinato l'iscrizione a ruolo della relativa imposta.
Ha resistito la curatela e la Corte di appello di Catania, con sentenza del 14 aprile 2001, ha accolto il gravame, collocando in sede privilegiata speciale il credito suindicato per sorte ed interessi sino alla data della dichiarazione di fallimento e compensando le spese del doppio grado di giudizio.
Ha osservato la Corte che:
- secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare, affinché possa utilmente richiedersi il riconoscimento di un privilegio speciale, non è necessario che il creditore fornisca l'indicazione di ciascun bene oggetto della causa di prelazione, ma è sufficiente - al fine della specificità della domanda e della garanzia del contraddittorio - che il diritto venga indicato nelle componenti essenziali, di fatto e di diritto da cui derivano i criteri di individuazione e di determinazione dei beni soggetti alla soddisfazione prioritaria del creditore fruente del privilegio;
- l'appellante, invocando detto principio, aveva nel giudizio di gravame precisato che il credito esattoriale, per il quale chiedeva il riconoscimento del privilegio, riguardava l'imposta di registro dovuta dalla società fallita per la sentenza di omologa del concordato preventivo (che aveva prodotto), pur ribadendo che il titolo per l'insinuazione privilegiata discendeva dal ruolo esattoriale, così come sostenuto in primo grado;
- la precisazione dell'appellante era utile ed ammissibile in sede di gravame, giacché non integrava domanda nuova per modificazione della causa petendi (come invece eccepito dalla curatela appellata), e la copia della sentenza soggetta a registrazione costituiva "elemento indispensabile per completare la deduzione in fatto posta a fondamento della domanda", la cui produzione scaturiva dalla decisione del tribunale di addossarne alla creditrice il relativo onere;
- pertanto andava riconosciuto al credito dell'appellante il privilegio dei crediti per tributi indiretti, ai sensi dell'art. 2758 c.c., sui beni mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, rimanendo differito al riparto il riscontro della operatività del privilegio stesso in relazione alla acquisizione o meno dei beni, sui quali esso operava, alla massa attiva.
Il curatore del fallimento propone ricorso per Cassazione con un solo motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso la Montepaschi Se.ri.t. s.p.a. -.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico, complesso motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 83 e 93 legge fall., 2758 c.c. e 345 c.p.c., nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata sotto un triplice profilo:
a) per aver ritenuto rinviabile al piano di riparto il riscontro della concreta operatività del privilegio speciale: riscontro che, invece, doveva eseguirsi già in sede di verifica dei crediti, ove, in altri termini, andava accertata anche l'esistenza, nell'attivo fallimentare, dei beni oggetto del privilegio;
b) per aver insufficientemente motivato in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi per il riconoscimento del privilegio speciale, non bastando, ai fini dell'individuazione delle ragioni della prelazione, la produzione della sola sentenza (di omologazione del concordato preventivo) soggetta a registrazione, ma essendo, invece, necessaria "l'indicazione della convenzione... assoggettata a registro";
c) per aver ritenuto ammissibile il passaggio dalle ragioni della prelazione indicate in primo grado dall'opponente (il solo ruolo esattoriale) a quelle dalla stessa introdotte nel giudizio di appello (la sentenza in quella sede prodotta): passaggio, invece, inammissibile in quanto costituente domanda nuova. Sotto quest'ultimo profilo, che per il suo carattere pregiudiziale va esaminato per primo, la censura è fondata.
La sentenza impugnata ha fatto applicazione del principio di diritto, sopra riportato in narrativa, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 10786/1996) e riproposto, nel controricorso, anche dalla Montepaschi Se.ri.t.. Tale principio afferma, come si è visto, la sufficienza (e dunque la necessità) - ai fini della specificità della domanda di riconoscimento del privilegio speciale e della garanzia del contraddittorio - che il credito privilegiato venga indicato nelle sue componenti essenziali di fatto e di diritto, dalle quali derivano i criteri i criteri di individuazione e di determinazione dei beni oggetto del privilegio stesso. La Corte territoriale ha riconosciuto, quindi, la prelazione invocata dall'appellante in quanto quest'ultima aveva precisato, in sede di gravame, che il credito per il quale chiedeva la prelazione concerneva l'imposta di registro dovuta in relazione alla sentenza di omologa del concordato preventivo contestualmente prodotta. Erroneamente, però, la stessa Corte ha escluso che detta precisazione configurasse una domanda nuova. Invero, l'indicazione specifica del credito tributario, ossia dei suoi elementi costitutivi (la registrazione, appunto, della sentenza di cui si è detto), costituiva una nuova allegazione in fatto (pacifico essendo che in prime cure l'opponente si era limitata alla sola allegazione dell'estratto del ruolo esattoriale, che tali elementi non conteneva), la quale andava ad integrare, in maniera essenziale, la domanda di riconoscimento del privilegio sotto il profilo della causa, pretendi: si trattava, in altri termini, di una causa pretendi sino a quel punto non introdotta in giudizio, dunque nuova, che conseguentemente qualificava come nuova la domanda su di essa fondata (posto che una domanda si definisce nuova in relazione alla novità di uno dei suoi elementi costitutivi, tra i quali, appunto, la causa petendi).
Tali conclusioni non sono affatto smentite - anzi sono confermate - dal rilievo, contenuto nella sentenza impugnata, che trattavasi di "elemento indispensabile per completare la deduzione in fatto posta a fondamento della domanda". Nè vale a contrastarle l'altra considerazione, pure svolta dalla sentenza, secondo cui la produzione documentale, di cui si è detto, in fase di gravame era "scaturita dalla decisione adottata dai primi giudici, i quali hanno ritenuto fosse onere dell'opponente indicare la convenzione assoggettata a registrò: non si comprende, infatti, quale tesi giuridica si sia inteso svolgere in base a tale rilievo; ne' è esatto che la necessità di quella produzione derivava dalla statuizione del Tribunale, giacché essa derivava, semmai, dalla legge (come interpretata dalla stessa Corte di appello, in adesione al richiamato orientamento giurisprudenziale di legittimità).
Nè, infine, vale alla controricorrente sottolineare che il concessionario della riscossione dei tributi interviene nel fallimento in forza del ruolo, ex art. 45 d.P.R. n. 603 del 1973, e che egli non ha la disponibilità degli atti da cui scaturisce l'iscrizione a ruolo. Sotto il primo profilo, invero, va osservato che la norma citata, se consente l'ammissione del credito al passivo fallimentare in base al ruolo, nulla dispone in ordine al riconoscimento, altresì, delle cause di prelazione, che rimane dunque disciplinato dalle regole generali; sotto il secondo, che, se è vero che il concessionario non dispone, normalmente, degli atti a fondamento dell'iscrizione a ruolo, è pur vero che nessuna norma impedisce allo stesso di procurarseli (come è poi nella specie avvenuto) e di introdurli nel giudizio nei modi e tempi consentiti dalla legge.
La domanda, come accolta dalla Corte di appello, era pertanto inammissibile per novità (art. 345 c.p.c.). Ne consegue che il ricorso per Cassazione va accolto sotto il profilo esaminato e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c., non potendo il processo essere proseguito in grado di appello.
Restano assorbiti gli altri profili di censura.
È equo compensare tra le parti le spese del giudizio di appello e del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa tra le parti le spese del giudizio di appello e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004