Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6621 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 10 Gennaio 1996, n. 157. Est. Nardino.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Concordato fallimentare - Riapertura del fallimento - Risoluzione del concordato - Procedimento in camera di consiglio - Convocazione del fallito e del garante - Necessità - Effettiva comparizione di costoro in udienza - Irrilevanza.



Nel procedimento in camera di consiglio per la risoluzione del concordato, disciplinato dall'art. 137 legge fallimentare, per il quale non è previsto l'intervento obbligatorio del P.M. (art. 132 legge fallimentare), non è neppure rilevante che il fallito ed il fideiussore siano effettivamente comparsi, essendo sufficiente a soddisfare esigenze del diritto di difesa - in un procedimento caratterizzato dall'urgenza e da una estrema facilità di accertamento dei presupposti - che il fallito ed il garante siano stati convocati e posti in grado di esporre le loro ragioni e di contrastare le accuse di inadempimento. (massima ufficiale)


Massimario, art. 132 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Renato SGROI Presidente
" Salvatore NARDINO Rel. Consigliere
" Giuseppe BORRÈ "
" Giancarlo BIBOLINI "
" Alessandro CRISCUOLO "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto
da
DE LEONARDIS ANTONIO, SANTOFERRARA SANDRA domicilio eletto in Roma Via Anapo 29 difesi dall'Avvocato Di Gravio Dario;
Ricorrenti
contro
FALL. della "IRCAM SOC. N.C. di De Leonardis Antonino e Santoferrara Sandra e dei soci illimitatamente responsabile DE LEONARDIS ANTONINO e SANTOFERRARA SANDRA; domicilio eletto in Roma Via Polesine 20 difeso dall'Avvocato Orletti Sandro c-o Paternoster M.T.;
Controricorrente
PROC. REPUBBLICA C-O TRIBUNALE CHIETI;
Intimato
avverso sentenza del Tribunale di Chieti depositata il 15.10.1993 numero 000061-93;
udito il Consigliere Relatore Dott. Nardino Salvatore nella pubblica udienza del 16.2.1995;
è comparso l'avvocato Di Gravio difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
è comparso l'avvocato Orletti difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. del Dott. Delli Priscoli Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO
Antonino De Leonardis e Sandra Santoferrara, dichiarati falliti con sentenza del Tribunale di Chieti del 18 luglio 1987 unitamente alla s.n.c. IRCAM, della quale erano soci illimitatamente responsabili, proposero istanza di concordato fallimentare alla condizione del "pagamento integrale delle spese e del compenso del curatore, pagamento integrale dei debiti di massa e dei crediti privilegiati risultanti dallo stato passivo, pagamento al 5% dei creditori chirografari di De Leonardis, dei creditori chirografari della Santoferraro e dei creditori della società; garanzia dell'adempimento: due fideiussioni, per L. 300 milioni per il De Leonardis e per L. 1050 milioni per la posizione Santoferrara". Con sentenza del 18 aprile 1992 il concordato particolare dei soci venne omologato alla "ulteriore condizione del pagamento in due rate semestrali, a partire dalla data di deposito della sentenza, del 5% dei crediti particolari dei soci e del 5% dei crediti sociali tutti". Successivamente alcuni creditori ed il curatore segnalarono il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal concordato e dalla sentenza di omologazione.
Scaduto l'ulteriore termine (fino al 10 ottobre 1993) concesso ai falliti per tacitare i creditori ipotecari, lo stesso Tribunale di Chieti, verificato che il concordato era stato solo parzialmente eseguito (essendo stati effettuati pagamenti per L. 34.622.232, invece che per Lire 800.000.000), con sentenza del 15 ottobre 1993 dichiarò risolto il concordato particolare dei due predetti soci ed ordinò la riapertura del fallimento individuale degli stessi. Contro quest'ultima pronuncia il De Leonardis e la Santoferrara hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati con memoria.
La curatela del fallimento della IRCAM s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili ha resistito depositando controricorso e memoria.
DIRITTO
Con il primo mezzo di annullamento i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 134 e 137 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 nonché "motivazione perplessa e contraddittoria", deducono che, "come risulta dagli atti, il concordato fallimentare era assistito da una garanzia e non risulta che, in sede di esecuzione del concordato, il garante sia stato convocato ed escusso", come prescritto dall'art. 137 L. Fall.
La censura è infondata.
Contrariamente a quanto asseriscono i ricorrenti, la sentenza dà atto che il Tribunale "ha ordinato la comparizione dei falliti e del fideiussore a norma dell'art. 137 L. Fall."; e la curatela del fallimento controricorrente afferma, senza essere smentito (la memoria illustrativa dei ricorrenti è testualmente ripetitiva del ricorso), che la società garante - Baker Trust Company s.p.a.- "non solo è stata ripetutamente convocata dinanzi al Collegio e al Giudice Delegato, ma è anche comparsa (a mezzo del legale rappresentante Giorgi Paolo) dinanzi a quest'ultimo all'udienza del 26-10-92".
In tale situazione, confermata dalle risultanze del processo, deve ritenersi osservato l'unico obbligo imposto al Tribunale dall'art. 137 L. Fall.: quello di ordinare la comparizione del fideiussore (oltre che del fallito) prima di pronunciare la sentenza di risoluzione del concordato e di riapertura della procedura fallimentare. Non è invece rilevante, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, che i suindicati soggetti siano effettivamente comparsi, essendo sufficiente a soddisfare le esigenze del diritto di difesa in un procedimento caratterizzato dall'urgenza e da una estrema facilità di accertamento dei presupposti che il fallito ed il garante siano stati convocati in camera di consiglio e posti in grado di esporre le loro ragioni e di contrastare le accuse di inadempimento (cfr. Cass. nn. 1343-74, 2830-74, 2103-73, 9118-87). Nè alcuna norma prescrive, come condizione o presupposto della pronuncia di risoluzione del concordato fallimentare per inadempimento, la preventiva "escussione" del garante. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 70 c.p.c. in relazione agli artt. 131 e 137 L. Fall. nonché "motivazione carente ed omessa" ed osservano che, non risultando dagli atti "che il P.M. sia stato messo in condizioni di intervenire, sia perché gli atti non furono comunicati al suo ufficio sia perché nessuna delle parti in causa ha preso l'iniziativa di informarlo", il procedimento è nullo, dovendosi considerare obbligatorio, e non facoltativo, l'intervento del P.M. "nel procedimento concernente i concordati (fallimentare e preventivo)".
Anche questa censura è priva di fondamento.
L'art. 132 (e non l'art. 134 richiamato nell'epigrafe del motivo) dispone che "il pubblico ministero interviene sia nel giudizio di primo grado che nel giudizio di appello" avente ad oggetto l'omologazione del concordato fallimentare. Manca, invece, analoga previsione normativa con riferimento al procedimento in camera di consiglio in esito al quale il Tribunale, accertato l'inadempimento degli obblighi derivanti dal concordato e dalla sentenza di omologazione, pronuncia la risoluzione del concordato medesimo (art. 137 L. Fall. nonché è quindi, configurabile nella fattispecie una ipotesi di intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art.70 c.p.c., ne' sussiste la denunciata causa di nullità del procedimento di risoluzione, il quale si conclude con una pronuncia che, riaprendo la procedura di fallimento, ripristina la situazione preesistente alla omologazione del concordato, a suo tempo accertata con la presenza nel processo del P.M..
È per questa ragione, ad avviso del Collegio, che la legge fallimentare non prevede l'ulteriore intervento dell'organo pubblico nel procedimento disciplinato dall'art. 137, più non sussistendo nella fase di risoluzione del concordato le ragioni di tutela dell'integrità dell'economia contro il fenomeno dell'insolvenza, che giustificano la presenza del P.M. nelle procedure concorsuali. Va, pertanto, rigettato anche il secondo motivo di ricorso, rispetto al quale non appare pertinente la giurisprudenza richiamata dai ricorrenti, che attiene alle diverse fattispecie di intervento e di audizione del P.M. nelle procedure di concordato preventivo. Nè merita diversa sorte il terzo mezzo, con il quale i
ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 131 u.c., 134 e 137 L. Fall. nonché vizi di motivazione, sostengono che nel caso di specie "la mancata esecuzione del concordato è derivata essenzialmente ed esclusivamente dal fatto che il curatore non ha proceduto al rendiconto, alla riconsegna dei beni al falliti, allo svincolo dei depositi ed alla corresponsione (ai creditori ovvero agli ex falliti) di tutte le somme acquisite alla pregressa gestione fallimentare", ne' "ha svolto... le pratiche per costringere il garante all'adempimento del concordato". Ad avviso dei ricorrenti, "per principio generale l'inadempienza deve essere esclusa ogni volta che il comportamento del debitore risulti determinato, in via esclusiva, dal comportamento del creditore": nel caso in esame il Tribunale avrebbe omesso di considerare che, "come risulta dagli atti, l'intero impianto del concordato puntava sulla restituzione del patrimonio immobiliare e sulle trattative dirette tra i creditori ipotecari ed i debitori per sanare le pendenze debitorie", sicché non era immaginabile "che i debitori dovessero procacciarsi aliunde il denaro per eseguire il concordato ed ottenere la restituzione del loro patrimonio.." La censura è infondata in punto di diritto, risultando consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, nel giudizio di risoluzione del concordato fallimentare per inadempimento degli obblighi concordatari, il Tribunale non ha altro compito ne' altro potere che quello di accertare se il concordato sia stato eseguito, o meno, nei termini e con le modalità stabiliti nella sentenza di omologazione, senza alcun margine di discrezionalità in ordine alla valutazione della gravità o all'imputabilità dell'inadempimento (cfr. Cass. nn. 2830-74, 4169-79, 3454-83).
Alla stregua di tale principio sarebbero privi di rilevanza, ai fini della legittimità della pronuncia di risoluzione, gli addebiti mossi dai ricorrenti al curatore, ove pur fossero sussistenti e dimostrati.
Ma decisiva, per disattendere il motivo di ricorso in esame, è il rilievo che la doglianza si esaurisce nell'apodittica elencazione di comportamenti (asseritamente) illegittimi, da parte del curatore, non suffragata dalla indicazione di alcun elemento fattuale che valga ad accreditare la denunciata violazione di doveri istituzionali del curatore medesimo. Nè i ricorrenti si fanno carico di precisare da quali norme giuridiche deriverebbe il preteso obbligo del curatore di riconsegnare i beni ai falliti (sottraendoli alla garanzia dei creditori ed alla loro destinazione al buon fine del concordato, che perdura fino a quando il concordato medesimo non abbia avuto integrale esecuzione); di procedere allo svincolo di (non meglio individuati) depositi e di corrispondere somme asseritamente disponibili ai creditori o addirittura "agli ex falliti" (sic); di sottrarre all'attivo fallimentare, per "restituirlo" ai falliti, "il patrimonio immobiliare", pacificamente gravato da ipoteche, perché su una operazione siffatta farebbe leva "l'intero impianto del concordato", oltre che su "trattative dirette tra i creditori ipotecari e i debitori".
È evidentemente sfuggito ai ricorrenti che di tutto ciò non vi è traccia nella sentenza di omologazione del concordato e neppure nella proposta, successivamente omologata a condizioni più onerose;
sicché deve decisamente escludersi che il curatore fosse obbligato agli adempimenti, la cui omissione gli si addebita, in palese contrasto con i criteri di corretta gestione della curatela ed in violazione delle disposizioni della sentenza di omologazione che quelle operazioni non prevedevano ne' consentivano. È appena il caso di rilevare, infine, che i ricorrenti nulla hanno dedotto per contrastare, sul piano degli accertamenti di fatto, le affermazioni del resistente fallimento volte a dimostrare, con puntuale indicazione di date e circostanze, che il curatore aveva depositato il rendiconto contrariamente a quanto si assume nel ricorso subito dopo il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, ottenendone l'approvazione, ed aveva inoltre formalmente invitato il garante, senza esito alcuno, ad adempiere le obbligazioni dei debitori.
Conclusivamente, il Collegio non ravvisa nella decisione impugnata alcuno dei vizi di legittimità denunciati, dei quali quelli attinenti alla motivazione si esauriscono nella mera e generica enunciazione contenuta nell'epigrafe dei singoli motivi e non meritano quindi alcuna confutazione.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio a favore della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rimborsare alla parte resistente le spese del giudizio, liquidate in L. 250.000, oltre L.10.000.000 (diecimilioni) per onorario. Così deciso in Roma il 16 febbraio 1995
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 GENNAIO 1996