Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6626 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 29 Novembre 2000, n. 15304. Est. Adamo.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - In genere - Piano di riparto per la estinzione delle passività sociali - Modifiche od integrazioni costituenti diretta conseguenza delle osservazioni o contestazioni dei soci - Natura - Piano nuovo - Configurabilità - Esclusione - Provvedimento terminale della procedura prevista dall'art. 151 legge fall., applicabile, per effetto del richiamo di cui all'art. 211 della stessa legge, anche alla liquidazione coatta amministrativa - Conseguenze - Rinnovo della procedura di deposito e comunicazione a tutti i soci - Necessità - Esclusione - Decreto dichiarativo della esecutività del piano aggiornato, depositato in cancelleria unitamente al piano stesso, senza che questo sia stato nuovamente comunicato ai soci - Inesistenza - Configurabilità - Esclusione.



In tema di liquidazione coatta amministrativa, il piano di riparto, formato dal commissario liquidatore al fine di richiedere ai soci le somme necessarie per l'estinzione delle passività sociali, a norma dell'art. 151 legge fall. - applicabile, per effetto del rinvio operato dall'art. 211 della stessa legge, alla predetta procedura - e depositato presso la cancelleria, al fine di consentire ai soci di formulare nel termine perentorio di quaranta giorni dall'avviso di deposito, osservazioni o contestazioni, ove modificato, o integrato, dal presidente della sezione fallimentare, a seguito di tali osservazioni o contestazioni, non configura un piano nuovo, con conseguente necessità di rinnovo della descritta procedura di deposito e comunicazione a tutti i soci, costituendo, invece, il provvedimento terminale della procedura prevista dal citato art. 151 legge fall. per la ripartizione degli oneri. Ne consegue che non può ritenersi inesistente il decreto che renda esecutivo detto piano aggiornato, depositato in cancelleria unitamente al piano stesso senza che questo sia stato nuovamente comunicato ai soci. (massima ufficiale)


Massimario, art. 151 l. fall.

Massimario, art. 211 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
C.A.R.S. COOPERATIVA D'ACQUISTO FRA ROSTICCIERI E SALUMIERI SOCIETÀ COOPERATIVA COMMISSIONARIA a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 154, presso l'avvocato DE CHIRICO G., rappresentata e difesa dall'avvocato VIALE GIAN FRANCO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FIORI RACHELE, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DI TREVI 86, presso l'avvocato BARBANTINI FEDELI MARIA TERESA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZIGNONI PIETRO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso le sentenze n. 527/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositate il 29/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/05/2000 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. Svolgimento del processo
In data 20.1.1992 la cooperativa C.A.R.S. r.l. veniva posta in liquidazione coatta amministrativa e, sussistendo la necessità di far fronte ai debiti accumulati a seguito dell'attività svolta dalla cooperativa, veniva redatto, dal Commissario liquidatore, un piano di riparto del passivo che prevedeva a carico dei soci superstiti il pagamento di determinate somme.
A carico di Rachele Fiori, socia della cooperativa, il piano di riparto prevedeva il pagamento della somma di L 4.212.675, come comunicato alla Fiori dal Commissario liquidatore, con lettera raccomandata.
Alcuni ex soci della cooperativa ma non Rachele Fiori, proponevano osservazioni al piano di riparto, assumendo che lo statuto della cooperativa non prevedeva la responsabilità sussidiaria dei soci, ne' illimitata ne' limitata.
Il 24.5.1994 il Commissario liquidatore svolgeva a sua volta proprie osservazioni.
In data 25.5.1994 il Presidente della sezione fallimenti, a seguito delle osservazioni formulate dal C.L. emetteva un decreto, con cui invitava il C.L. a modificare il piano di riparto, con esclusione degli ex soci che si erano opposti al pagamento delle somme in precedenza richieste.
Il piano di riparto, redatto tenendo conto delle osservazioni e contestazioni dei soci dissenzienti e del C.L., veniva dichiarato esecutivo dal Presidente della sezione fallimenti il 21.6.1994, depositato in cancelleria e comunicato a Rachele Fiori con raccomandata in data 22.11.1994.
Successivamente il piano, munito di formula esecutiva, veniva notificato alla Fiori, unitamente al precetto, con cui le veniva richiesto il pagamento della somma di E 14.713.824.
Avverso il precetto e la conseguente esecuzione proponeva opposizione Rachele Fiori, assumendo che ne l'atto costitutivo ne lo statuto della società, prevedevano la responsabilità sussidiaria dei soci, ne' tale responsabilità poteva desumersi dall'eventuale mancata contestazione del piano di riparto.
Chiedeva quindi che fossero dichiarati nulli, annullabili e comunque privi di effetti giuridici il precetto e la conseguente azione esecutiva.
Si costituiva in giudizio la società cooperativa C.A.R.S. r.l. in l.c.a. assumendo che le eccezioni sollevate dagli opponenti, relative alla sussistenza del credito avrebbero dovute essere proposte in sede di opposizione al piano di riparto e non in sede di opposizione all'esecuzione.
Con sentenza in data 21.3-17.6.1996 il Tribunale di Genova accoglieva l'opposizione all'esecuzione e dichiarava la nullità del precetto, notificato alla Fiori.
Avverso tale sentenza proponeva appello la società cooperativa C.A.R.S. r.l. assumendo che:
1) le osservazioni avanzate con l'atto di opposizione al precetto ed all'esecuzione dovevano ritenersi irrimediabilmente tardive, non avendo Rachele Fiori proposto osservazioni e contestazioni avverso il piano di riparto depositato in data 8.9.1993, così come non le aveva proposte, dopo che le erano stati comunicati con lettera raccomandata r.r., in data 22.11.1994, gli importi dovuti, previsti dal piano di riparto, reso esecutivo dal Presidente della sezione fallimenti;
2) non rispondeva a verità che Rachele Fiori non avesse ricevuto comunicazione del piano di riparto reso esecutivo dal Presidente della sezione fallimentare, posto che tale comunicazione era stata effettuata con lettera raccomandata del 22.11.1994;
3) il Tribunale aveva deciso ultra petitum dato che la Fiori aveva posto a fondamento della proposta opposizione solo l'inesistenza della propria responsabilità sussidiaria e non la nullità o inesistenza del decreto presidenziale in data 21.9.1994, valutate dal Tribunale ai fini della propria decisione. Con sentenza in data 29.6.1998 la Corte di Appello di Genova respingeva l'appello.
Ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di Appello la società cooperativa C.A.R.S. r.l., con ricorso fondato su quattro motivi, illustrati con memoria.
Resiste con controricorso, illustrato con memoria, Rachele Fiori.
Motivi della decisione
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stata notificata alla controparte copia del ricorso stesso priva della pag. n 7.
Al riguardo si osserva che sia l'originale del ricorso che la copia contenuta nel fascicolo d'ufficio risultano integre, comprensive quindi anche della pag. 7 e che nel fascicolo della controricorrente non è contenuta la copia notificata del ricorso che si assume essere stata notificata solo in parte.
Consegue che l'eccezione di inammissibilità del ricorso va respinta in quanto priva del necessario fondamento probatorio. Con il primo motivo del ricorso la cooperativa ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 151 L.F. in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c.
Rileva che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto nuovo il piano di riparto elaborato a seguito delle osservazioni e contestazioni dei soci dissenzienti, reso esecutivo dal Presidente della sezione fallimenti ai sensi dell'art. 151 II comma R.D. 267/1942, senza considerare che la modificabilità del piano predisposto dal commissario liquidatore è prevista espressamente dall'art. 151 che non dispone altresì alcuna comunicazione ma solo il deposito del piano in cancelleria.
Il motivo è fondato e va pertanto accolto.
Invero l'art. 151 R.D. 267/1942, richiamato dall'art. 211 stesso decreto, che regolamenta la liquidazione coatta amministrativa, stabilisce che il commissario liquidatore, al fine di richiedere ai soci le somme necessarie per l'estinzione delle passività sociali, forma un piano di riparto che deposita presso la cancelleria del tribunale competente, dandone comunicazione ai soci interessati, a mezzo r.r.
I soci che intendano proporre osservazioni o contestazioni al piano di riparto, sia in riferimento all'ammontare della somma loro addebitata, sia in relazione alla qualità di socio o all'estensione della responsabilità, possono proporre le proprie contestazioni o osservazioni, da depositare presso la cancelleria, nel termine di 40 giorni dall'avviso del deposito del piano di riparto. Il presidente della sezione fallimenti, tenuto conto delle osservazioni e delle contestazioni proposte, apporta al piano di riparto, predisposto dal commissario liquidatore, le necessarie modifiche o integrazioni e con decreto dichiara esecutivo il piano stesso, così come modificato o integrato.
I soci che hanno proposto le osservazioni o le contestazioni possono a loro volta, nel termine di 15 giorni dal deposito del piano di riparto, integrato o modificato, proporre opposizione al tribunale, in contraddittorio con il commissario liquidatore. In base alla riportata scansione normativa si deve ritenere che il piano di riparto, modificato o integrato dal presidente, lungi dal costituire un piano nuovo, che sostituisca l'originario piano di riparto elaborato dal commissario liquidatore, costituisce il provvedimento terminale della procedura prevista dall'art. 151 L.F., per la ripartizione degli oneri, sempre che le modifiche o integrazioni siano la diretta conseguenza delle osservazioni o contestazioni sollevate da tutti o parte dei soci dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, ciò anche se, come è ovvio, a seguito delle modifiche o integrazioni, la posizione di alcuni risulti aggravata rispetto alla situazione originariamente prevista dal commissario liquidatore, considerato che le osservazioni e contestazioni possono riguardare la stessa qualità di socio o l'estensione della responsabilità, con conseguente esclusione o limitazione di responsabiltà dei soci dissenzienti e corrispondente ricaduta dei relativi oneri sugli altri soci.
Nella specie risulta dalla motivazione dell'impugnata sentenza che il piano di riparto originariamente predisposto dal commissario liquidatore è stato modificato dal presidente della sezione fallimenti in base alle osservazioni e contestazioni sollevate da alcuni soci e si è concretizzato in una diversa ripartizione, a carico dei soci ritenuti gravati da responsabilità sussidiaria, degli oneri previsti dal piano originariamente predisposto, per cui erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto di poter equiparare il piano di riparto modificato, che costituiva, come detto, l'atto finale della procedura prevista dall'art. 151 L.F., ad un nuovo piano di riparto, con conseguente necessità di rinnovo della procedura di deposito e comunicazione a tutti i soci, non essendo tali incombenti previsti dalla norma.
Il primo motivo va quindi accolto
Con il secondo motivo la cooperativa ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 151 R.D. 16.3.1942 n 267, in relazione all'art. 360 nn 3 e 5 c.p.c.
Osserva che l'attribuzione di un maggior onere rispetto a quello originariamente previsto non costituisce novità per il legislatore, come si desume anche dal IV comma dell'art. 151 che consente la ridistribuzione degli oneri fra i soci, nel caso in cui l'esazione di alcune quote sia di difficile realizzazione, con conseguente maggior onere per gli altri soci.
Anche in tale ipotesi, in relazione alla quale si deve redigere un piano supplementare non è prevista alcuna comunicazione. Il motivo testè rissunto è fondato ma le censure, nello stesso contenute, possono ritenersi assorbite nelle argomentazioni svolte nella disamina del primo motivo, per le ragioni già esposte. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione dell'art. 151 L.F., in relazione all'art. 360 nn 3 e 5 c.p.c., assumendo che erroneamente il giudice di merito aveva ritenuto inesistente il decreto del Presidente della sezione fallimentare che aveva dichiarato esecutivo il piano di riparto, posto che la Fiori, socia non opponente, alla quale non era stata indirizzata alcuna comunicazione, non era stata posta nelle condizioni di proporre a sua volta osservazione e contestazioni.
Infatti le osservazioni e contestazioni avverso il piano potevano essere proposte, a pena, di decadenza, solo nel termine di gg. 40 dal deposito in cancelleria del piano formato originariamente dal commissario liquidatore.
Il motivo è fondato.
Invero si è in precedenza precisato che l'art. 151 L.F. non prevede che il piano di riparto aggiornato dal presidente, in base alle osservazioni e contestazioni dei soci dissenzienti, debba essere comunicato, stabilendo solo che il piano stesso, con il decreto che lo rende esecutivo debba essere depositato in cancelleria. Da ciò consegue che non può ritenersi inesistente, nei confronti della Fiori, il decreto che ha dichiarato esecutivo il piano aggiornato ed integrato, perché, come assunto dalla Corte territoriale, la stessa non era stata posta in condizioni di proporre osservazioni e contestazioni, dato che la Fiori non poteva più presentare osservazioni e contestazioni essendo decorso il termine di gg. 40 dal deposito in cancelleria del piano predisposto dal commissario liquidatore.
Termine certamente perentorio se si considera che limita temporalmente la facoltà di proporre osservazioni e contestazioni, onde rendere poi possibile al presidente, decorso il termine stesso, di apportare al piano le necessarie modifiche ed integrazioni e definire quindi la procedura.
Anche il terzo motivo va quindi accolto.
Con il quarto motivo, articolato in più censure la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 329 e 615 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn 3 e 5 c.p.c.
Rileva, con la prima censura che la Fiori aveva con la domanda introduttiva del giudizio chiesto accertarsi che non esisteva responsabilità sussidiaria, in quanto non prevista dall'atto costitutivo e dallo statuto e che decidendo ultra petita il Tribunale, con pronunzia confermata dalla Corte di merito, ha deciso in ordine all'inesistenza del decreto presidenziale contenente dichiarazione di esecutività del piano di riparto.
La censura è inammissibile e va quindi rigettata.
Invero la Corte territoriale ha effettivamente acclarato che la questione relativa all'inesistenza del piano di riparto e del decreto di esecutività del piano stesso non era stata dedotta originariamente in giudizio, ma ha altresì accertato che tale questione era stata comunque acquisita al processo ed era stata oggetto di discussione proprio da parte della cooperativa, attuale controricorrente.
Ne consegue che costituendo l'interpretazione del contenuto dello atto introduttivo del giudizio e della sua eventuale integrazione, accertamento riservato al giudice di merito, non censurabile nel giudizio di legittimità, se congruamente motivato, con argomentazioni immuni da vizi logici, la censura in esame va dichiarata inammissibile, posto che con la censura stessa la ricorrente prospetta una situazione in fatto diversa da quella accertata dalla Corte territoriale.
Con la seconda e terza censura lamenta la cooperativa ricorrente che la domanda introdotta dalla Fiori era inammissibile in quanto l'opposizione all'esecuzione può essere fondata solo su fatti intervenuti successivamente alla formazione del titolo e che comunque il decreto di esecutività del piano di riparto non era impugnabile ex art. 329 c.p.c., per avere la controresistente prestato acquiescenza.
Le censure sono inammissibili e vanno disattese.
Invero non risulta che le censure stesse siano state proposte nel giudizio di merito, per cui non possono essere introdotte per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Pertanto in accoglimento del primo e terzo motivo l'impugnata sentenza va cassata e giudicando nel merito ex art. 384 c.p.c. va rigettata l'opposizione al precetto proposta da Rachele Fiori, per esser valido e produttivo di effetti il titolo in base al quale è stato formato il precetto stesso.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo ed inammissibile il quarto, cassa l'impugnata sentenza e giudicando nel merito ex art. 384 c.p.c. respinge l'opposizione al precetto proposta da Rachele Fiori, compensa le spesse dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 12 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2000