Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6650 - pubb. 24/10/2011

Iniziativa del PM per la dichiarazione di fallimento, tassatività dei casi previsti dalla legge e nozione di procedimento penale

Appello Milano, 02 Dicembre 2010. Est. Erminia Lombardi.


Procedimento per dichiarazione di fallimento - Notifica dell'istanza e del decreto del tribunale - Notifica a mezzo polizia giudiziaria - Nullità - Costituzione in giudizio della parte - Sanatoria.

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Iniziativa del pubblico ministero - Tassatività dei casi previsti dall'articolo 7 l.f.- Nozione di procedimento penale.

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Iniziativa del pubblico ministero - Casi previsti dall'articolo sette, n. 1 l.f. - Interpretazione del termine "ovvero" - Rilievo dell'insolvenza che emerga dalla pendenza di un procedimento penale nel quale è parte dell'imprenditore - Necessità.



Deve ritenersi inesistente la notificazione dell'istanza di fallimento proposta dal pubblico ministero e del relativo decreto del tribunale di fissazione dell'udienza che sia stata eseguita non dall'ufficiale giudiziario ma dalla polizia giudiziaria. La costituzione in giudizio della parte è comunque idonea a sanare detto vizio, sia pure con effetto ex nunc. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Sulla base del combinato disposto degli articoli 6 e 7, legge fallimentare e del principio di tassatività di cui all'articolo 69 c.p.c., che regola l'azione del pubblico ministero nel processo civile, si desume che il potere di iniziativa di tale organo è limitato ai soli casi espressamente previsti dalla legge e non è, quindi, illimitato. Detto potere non è, infatti, accompagnato né da un generale potere di controllo sugli imprenditori né dall'attribuzione di poteri inquisitori sul regolare andamento delle imprese. L'iniziativa del pubblico ministero nell'ambito del procedimento per dichiarazione di fallimento è, pertanto, subordinata alla ricorrenza delle ipotesi espressamente previste dal citato articolo 7, con la precisazione che per "procedimento penale" si intende non solo l'insieme degli atti costituenti il vero e proprio processo penale ma anche gli atti che lo precedono nell'ambito delle indagini preliminari, così che il pubblico ministero può presentare la richiesta di cui all'articolo 6, legge fallimentare nel corso di entrambe le fasi di cui si compone il procedimento in questione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In tema di interpretazione dell'articolo 7, legge fallimentare e con particolare riferimento alla funzione del termine "ovvero", è preferibile l'opinione secondo la quale l'elencazione di cui al n. 1 di detta norma indica i soli casi di manifestazione dell'insolvenza rilevabili in sede penale. E’ affetta da nullità la dichiarazione di fallimento emessa dal tribunale sulla base di istanza di fallimento formulata dal pubblico ministero in difetto del presupposto di cui al citato n. 1, costituito dalla necessità che l’insolvenza emerga dalla pendenza di un procedimento penale nel quale sia parte l'imprenditore di cui si chiede il fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 6 l. fall.

Massimario, art. 7 l. fall.


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