Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6664 - pubb. 27/10/2011

Dichiarazione di fallimento e iniziativa del PM; audizione personale del fallendo

Cassazione civile, sez. I, 21 Aprile 2011, n. 9260. Est. Maria Rosaria Cultrera.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Iniziativa - Istanza del P.M. - Previa richiesta al tribunale di copia di istanza di fallimento desistita - Atto di investigazione connesso a procedimento penale - Trasmissione della predetta copia da parte del giudice già titolare dell'istruttoria prefallimentare definita - Natura di segnalazione della "notitia decoctionis" ai sensi dell'art. 7, n. 2, legge fall. - Inconfigurabilità - Conseguenze - Partecipazione del giudice al collegio decidente sulla successiva richiesta di fallimento presentata dallo stesso P.M. - Violazione del divieto di fallimento d'ufficio - Esclusione - Fondamento.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Procedimento - Audizione dell'imprenditore - Istanza di audizione personale successiva alla convocazione ex art. 15 legge fall. - Diritto del debitore ad una nuova audizione personale - Esclusione - Fondamento.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Iniziativa - Istanza del P.M. - Art. 7, n. 1, legge fall. - Legittimazione all'iniziativa - Condizioni - Emersione dell'insolvenza solo in casi di procedimento penale - Esclusione - Desumibilità anche da condotte non riconducibili a reato ovvero in relazione a procedimenti penali non aperti - Configurabilità - Fondamento.



In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, non sussiste il diritto del debitore, già convocato ai sensi dell'art. 15 legge fall. avanti al giudice ed ivi presente con l'assistenza tecnica del difensore, ad ottenere, chiusa l'istruttoria, una nuova convocazione per essere sentito personalmente, salvo che alleghi fatti sopravvenuti decisivi; infatti, il diritto al contraddittorio e di difesa del debitore non può ritenersi pregiudicato qualora egli stesso, convocato all'udienza prefallimentare, non abbia chiesto di essere sentito personalmente, affidandosi all'assistenza tecnica dei suoi difensori. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo a fattispecie in cui il legale rappresentante della società fallenda, all'udienza in cui era comparso, non aveva chiesto di essere sentito, ed i suoi difensori non avevano domandato alcun rinvio per esame della documentazione versata in atti ed anzi avevano formulato istanza di decisione). (massima ufficiale)

In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte del P.M., la notizia relativa all'insolvenza, acquisita dallo stesso P.M. a seguito di trasmissione, richiesta da tale organo al tribunale, di copia di istanza di fallimento desistita, non integra una segnalazione da parte dello stesso tribunale fallimentare, ai sensi dell'art.7 n. 2 legge fall., trattandosi, da un lato, di un atto di indagine investigativa e, dall'altro, di mero adempimento comunicatorio, non effettuato "motu proprio" e, dunque, non esplicativo di alcun potere decisionale da parte del giudice autore della predetta trasmissione; ne consegue che la partecipazione del predetto magistrato al collegio chiamato a decidere sulla richiesta di fallimento, poi depositata dal P.M. non realizza alcuna violazione del divieto d'iniziativa d'ufficio, ora posto dall'art. 6 legge fall., restando estranea alla fattispecie ogni valutazione critica sulla violazione dei principi di terzietà ed imparzialità del giudice. (massima ufficiale)

In tema di iniziativa del P.M. per la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art.7, n. 1, legge fall., la doverosità della sua richiesta può fondarsi dalla risultanza dell'insolvenza, alternativamente, sia dalle notizie proprie di un procedimento penale pendente, sia dalle condotte, del tutto autonome indicate in tal modo dalla congiunzione "ovvero" di cui alla norma che non sono necessariamente esemplificative nè di fatti costituenti reato nè della pendenza di un procedimento penale, che può anche mancare. (massima ufficiale)


Massimario, art. 6 l. fall.

Massimario, art. 7 l. fall.

Massimario, art. 15 l. fall.


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