Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6674 - pubb. 09/11/2011

Revocatoria fallimentare e provvisoria esecutività del capo di condanna alle restituzioni

Cassazione civile, sez. I, 29 Luglio 2011, n. 16737. Est. Scaldaferri.


Fallimento e procedure concorsuali - Revocatoria fallimentare - Sentenza di primo grado - Immediata esecutività per i capi condannatori - Configurabilità.



La sentenza di revocatoria fallimentare, anche se oggetto di impugnazione, costituisce titolo esecutivo, anticipatamente rispetto al suo passaggio in giudicato, per il capo di condanna alle restituzioni verso la massa dei creditori, cui sia tenuta la controparte, nonostante la natura di accertamento costitutivo in cui tale azione si sostanzia; da un lato, invero, l’art. 282 codice procedura civile non opera distinzioni fra tipologie di sentenze, dall’altro, la stessa riformata disciplina fallimentare contempera il credito della massa (che obbliga all’accantonamento di quanto restituito) con il credito del convenuto (ammesso con riserva). (massima ufficiale)



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