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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6676 - pubb. 09/11/2011.

Concordato preventivo con cessione dei beni nomina del liquidatore


Cassazione civile, sez. I, 15 Luglio 2011, n. 15699. Est. Ragonesi.

Fallimento e procedure concorsuali - Concordato preventivo con cessione dei beni - Nomina del liquidatore giudiziale - Obbligatorietà. Potere di indicazione del debitore - Limiti - Rispetto dei requisiti soggettivi per la nomina curatore - Difetto - Potere integrativo del tribunale - Sussistenza.

Fallimento e procedure concorsuali - Concordato preventivo con cessione dei beni - Nomina dei difensori.

Potere di designazione  a cura del giudice delegato - Insussistenza - Potere di nomina da parte del liquidatore giudiziale - Sussistenza.


Nel concordato preventivo con cessione dei beni, la fase della liquidazione avviene ad opera della procedura concorsuale tramite i suoi organi, e tra essi il liquidatore giudiziale, la cui designazione può anche costituire oggetto della proposta del debitore volta a fissare le modalità di esecuzione del piano, ai sensi dell’art. 182 legge fallim., ma nel necessario rispetto dei requisiti soggettivi – tra cui le incompatibilità di cui all’art. 28 legge fallim. – previsti per la nomina a curatore ed ivi richiamati; in difetto, la designazione sostitutiva compete al tribunale, che non può tuttavia attribuire al giudice delegato, investito di limitati poteri di controllo, altresì la facoltà di nomina dei professionisti la cui opera sia richiesta nella fase di gestione, appartenendo tale prerogativa e responsabilità al medesimo commissario liquidatore. (massima ufficiale)

Nel concordato preventivo con cessione dei beni, la fase della liquidazione deve necessariamente avvenire ad opera della procedura concorsuale tramite i suoi organi, e tra essi il liquidatore giudiziale, la cui designazione può anche costituire oggetto della proposta del debitore volta a fissare le modalità di esecuzione del piano, ai sensi dell’art. 182 legge fallim., ma nel necessario rispetto dei requisiti soggettivi – tra cui le incompatibilità di cui all’art. 28 legge fallim. – previsti per la nomina a curatore ed ivi richiamati; in difetto, la designazione sostitutiva compete al tribunale. (Antonio Pezzano)

Considerato che l'art.185 legge fall. non attribuisce al giudice delegato poteri di sorveglianza della fase esecutiva del concordato preventivo e che il novellato art. 25 comma 1 n. 6 legge fall. ha sostituito il curatore al giudice delegato nel potere di nomina dei professionisti in caso di fallimento, anche su un piano di interpretazione sistematica deve concludersi che, essendo attribuito al liquidatore giudiziale ogni potere inerente la gestione esecutiva del concordato preventivo, anche tale facoltà di nomina è di sua competenza. (Antonio Pezzano) (riproduzione riservata)

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