Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6723 - pubb. 28/11/2011

Funzioni del commissario giudiziale dopo la omologa del concordato e legittimazione ad escutere la garanzia prestata da terzi

Cassazione civile, sez. I, 04 Novembre 2011, n. 22913. Est. Mercolino.


Concordato preventivo - Passaggio in giudicato della sentenza di omologazione - Esaurimento della procedura - Funzioni del commissario giudiziale - Legittimazione del commissario giudiziale ad agire in giudizio per l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal concordato - Esclusione.

Concordato preventivo - Risoluzione - Dichiarazione di fallimento - Legittimazione del curatore ad azionare la garanzia offerta da terzi - Esclusione - Legittimazione dei singoli creditori - Sussistenza.



Il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato preventivo, conseguente al rigetto delle impugnazioni eventualmente proposte ai sensi dell'articolo 183, legge fallimentare, determina l'esaurimento della procedura di concordato, alla quale fa seguito l'apertura di una fase meramente esecutiva ove il commissario giudiziale svolge funzioni di sorveglianza e di stimolo dell'intervento del tribunale esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge. Da tali attribuzioni non può tuttavia desumersi la titolarità in capo al commissario giudiziale della legittimazione ad agire in giudizio per ottenere l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La garanzia offerta da un terzo in relazione alla proposta di concordato preventivo, pur corrispondendo all'interesse di colui che abbia formulato la proposta, è prestata a beneficio dei creditori e da pertanto luogo ad un rapporto obbligatorio tra questi ultimi ed il garante. Da ciò consegue che la dichiarazione di fallimento del debitore conseguente alla risoluzione del concordato non attribuisce al curatore la legittimazione ad agire nei confronti del garante, non essendo tale legittimazione prevista da alcuna disposizione di legge e non potendo trovare giustificazione nella titolarità da parte del curatore delle cd. azioni di massa. La legittimazione spetta quindi ai singoli creditori in qualità di titolari del rapporto obbligatorio conseguente alla prestazione della garanzia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari


Massimario, art. 183 l. fall.


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