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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6747 - pubb. 07/12/2011.

Natura sanzionatoria della condanna ex articolo 96, comma 3, c.p.c. e applicazione ai procedimenti cautelari


Tribunale di Verona, 13 Agosto 2011. Est. Vaccari.

Responsabilità processuale aggravata - Condanna d'ufficio di cui all'articolo 96 comma 3, c.p.c. - Mala fede o colpa grave - Accertamento - Necessità.

Responsabilità processuale aggravata - Condanna d'ufficio di cui all'articolo 96 comma 3, c.p.c. - Applicazione ai procedimenti cautelari che si concludono con una pronuncia sulle spese - Ammissibilità.


La condanna per responsabilità processuale aggravata che può essere pronunciata d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c. ha natura sanzionatoria e presuppone l'accertamento del requisito soggettivo della mala fede o della colpa grave. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) 

La condanna per responsabilità processuale aggravata di cui all'articolo 96, comma 3, c.p.c. può essere pronunciata anche nei procedimenti cautelari che si concludono con una pronuncia sulle spese, posto che l'espressione "sentenza", contenuta nel primo comma dell'articolo 96, ben può essere intesa come provvedimento che definisce il giudizio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 96 c.p.c.


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