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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6753 - pubb. 12/12/2011.

Opposizione allo stato passivo, produzioni documentali e decadenza


Tribunale di Treviso, 06 Luglio 2011. Pres., est. Fabbro.

Opposizione allo stato passivo - Onere di produzione dei documenti prodotti in sede di verifica dello stato passivo - Acquisizione d'ufficio o su istanza di parte - Esclusione.

Opposizione allo stato passivo - Produzione di documenti ulteriori rispetto a quelli prodotti con il ricorso in opposizione - Esclusione - Decadenza.


La parte che propone l'opposizione allo stato passivo ha l'onere di versare in causa i documenti di cui si è avvalsa nella fase di impugnazione, non potendo, in difetto, il tribunale acquisire detta documentazione d'ufficio o su istanza di parte. Deve, pertanto, essere dichiarata la tardività e quindi la inammissibilità della produzione documentale che l'opponente effettui all'udienza di comparizione delle parti, trattandosi di documenti idonei a fornire la prova della pretesa azionata che avrebbero potuto e dovuto essere depositati unitamente al ricorso in opposizione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La decadenza prevista dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 99, legge fallimentare comporta l'impossibilità per il ricorrente di produrre nel corso del giudizio documenti ulteriori rispetto a quelli prodotti unitamente al ricorso in opposizione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 99 l. fall.


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