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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6779 - pubb. 19/12/2011.

Revoca del liquidatore su richiesta del socio escluso


Tribunale di Bari, 08 Agosto 2011. Est. Lenoci.

Società di persone - Liquidazione - Revoca del liquidatore - Legittimazione del socio escluso - Esclusione - Natura patrimoniale dell'azione ex articolo 2275 c.c. - Esclusione.


Il socio escluso dalla società con delibera mai impugnata non è legittimato a richiedere la revoca del liquidatore ai sensi dell'articolo 2275 c.c. Egli non può nemmeno agire in via surrogatoria, ex articolo 2900 c.c., in sostituzione dei soci in quanto l'azione ex articolo 2275 c.c. non mira a tutelare un diritto di credito o un diritto reale del socio, bensì l'interesse dei soci alla corretta gestione della società durante la fase della liquidazione, a prescindere da eventuali diritti di credito del socio nei confronti della società. Detta azione non ha quindi contenuto prettamente patrimoniale né, d'altronde, la eventuale inerzia del liquidatore può, di per sé sola, considerarsi motivo di diminuzione della garanzia patrimoniale idoneo a giustificare la surroga del creditore della società nei confronti del socio, potendo il creditore agire nei confronti della società per la tutela del proprio diritto di credito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Prof Vincenzo Farina


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