Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6790 - pubb. 09/01/2012

Revoca del concordato per atti di frode, poteri del tribunale e creditore in conflitto di interessi

Tribunale Monza, 02 Novembre 2011. Est. Silvia Giani.


Concordato preventivo - Atti di frode - Mancanza delle condizioni previste - Revoca del procedimento - Potere del tribunale - Sussistenza.

Concordato preventivo - Revoca della procedura - Fatti commessi prima del deposito della domanda - Preordinazione al conseguimento di ingiusti vantaggi mediante il procedimento di concordato - Irrilevanza.

Concordato preventivo - Atti di frode - Indicazione nella domanda di concordato - Potere del tribunale di riesaminare la rilevanza di fatti nel procedimento ex articolo 173, legge fallimentare - Sussistenza.

Concordato preventivo - Valutazione della convenienza - Dovere del tribunale di assicurare ai creditori informazioni corrette e trasparenti.

Concordato preventivo - Contenuto la proposta - Mancata indicazione di fatti rilevanti per l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - Impossibilità per i creditori di effettuare la valutazione comparativa di convenienza.

Concordato preventivo - Voto espresso dal creditore controllato dal proponente - Abuso di voto - Violazione dei principi di correttezza e buona fede.

Concordato preventivo - Voto dei creditori - Conflitto di interessi - Formazione di una classe costituita dal creditore in conflitto - Incidenza sulla formazione della maggioranza delle classi - Aggravamento del conflitto.



Nel procedimento di concordato preventivo il tribunale può, in qualunque momento, revocare la procedura nell'ipotesi in cui, all'esito degli accertamenti del commissario giudiziale, siano accertati atti in frode o emerga la mancanza delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato; il tribunale potrà esercitare tale potere anche nella fase di omologazione ed anche se non vengono proposte opposizioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Le condotte che, in base al primo comma dell'articolo 173, legge fallimentare, assumono rilievo per la revoca del concordato sono quelle poste in essere nel periodo precedente al deposito della domanda di ammissione alla procedura e la loro rilevanza, ai fini della revoca, è indipendente dall'eventuale fine ingannevole preordinato a conseguire ingiusti vantaggi mediante la procedura concordataria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La circostanza che eventuali atti di frode siano indicati dal debitore nella domanda di concordato preventivo non esclude che il tribunale, nell'ambito del procedimento di riesame di cui all'articolo 173, legge fallimentare, li possa successivamente diversamente valutare e qualificare alla luce delle verifiche eseguite dal commissario giudiziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'ambito del procedimento di concordato preventivo, il tribunale deve fare in modo che i creditori siano posti in condizione di esprimere una adesione consapevole, ricevendo informazioni corrette, trasparenti e complete, cosicché possano esprimersi in ordine alla convenienza della proposta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La mancata indicazione nella domanda di concordato preventivo di circostanze che giustificano l'esperimento di un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori impedisce ai creditori di esprimere una valutazione comparativa di convenienza della proposta di concordato rispetto al fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'ambito del concordato preventivo, il voto espresso da un creditore totalmente controllato dalla società proponente ed altresì ammesso ad un concordato preventivo subordinato all'omologa di quello della società controllante, rappresenta una forma di abuso di voto in violazione dei principi di correttezza e buona fede che, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., disciplinano ogni esplicazione dell'autonomia dei privati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel concordato preventivo, il conflitto di interessi che riguardi i creditori aventi diritto al voto non può essere eliminato mediante la creazione di apposite classi costituite dai singoli creditori in conflitto; questa soluzione, infatti, non fa altro che aggravare il conflitto di interessi perché consente a tali creditori di incidere sull'esito del concordato concorrendo alla formazione della maggioranza per classi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 160 l. fall.

Massimario, art. 162 l. fall.

Massimario, art. 173 l. fall.

Massimario, art. 177 l. fall.

Massimario, art. 180 l. fall.


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