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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6800 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. III, 06 Ottobre 2004. Est. Di Nanni.

Società - Di persone fisiche - Società in nome collettivo - Rapporti con i terzi - Responsabilità dei soci - Escussione preventiva del patrimonio sociale - Socio illimitatamente responsabile - Titolo esecutivo giudiziale formatosi in un giudizio tra il creditore della società e la società - Efficacia nei riguardi del socio illimitatamente responsabile - Sussistenza - Qualità di socio - Accertamento - Necessità.


La sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio, salvo il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale; ne consegue che in caso di opposizione del socio contro cui sia stato azionato il credito il giudice deve specificamente procedere all'accertamento della sua effettiva qualità. (Nella specie la S.C. ha cassato per difetto di motivazione la sentenza di merito che aveva omesso di considerare i fatti allegati dal ricorrente per dimostrare di aver perduto la qualità di socio). (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BOCCHINO CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO MOLÈ, che lo difende unitamente agli avvocati GUIDO CAMPOPIANO, BRUNO CAPPONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IMMOBILARE SETTE S.R.L., in persona del legale rappresentante Antonio Barone, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PANARITI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI GUIDONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
GIAMPIETRO SILVANA, CATALANO MARIA CRISTINA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 339/00 della Corte d'Appello di L'AQUILA, sezione civile emessa l'11/7/2000, depositata il 10/10/00; RG. 117/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/05/04 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato BRUNO CAPPONI;
udito l'Avvocato LUIGI GUIDONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per il rigetto del ricorso. ANTECEDENTI DI FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sig. Silvana Giampietro, legale rappresentante della snc CI ESSE CI Confezioni di Giampietro Silvana e Maria Cristina Catalano, con atto di citazione del 4 febbraio 1986, convenne in giudizio davanti al tribunale di Vasto la srl Immobiliare Sette per conseguire in danno della convenuta l'adempimento in forma specifica di un contratto preliminare stipulato il 4 febbraio 1986 per l'acquisto di un capannone industriale o, in subordine, per essere risarcita dei danni da inadempimento. La srl Immobiliare si costituì in giudizio e propose domanda riconvenzionale di esecuzione specifica dello stesso contratto e, in subordine, di risoluzione di questo per colpa della promissoria acquirente. Il tribunale, con sentenza non definitiva del 10 aprile 1992, dichiarò la risoluzione del contratto, condannò la Società CI ESSE CI al rilascio dell'immobile e dichiarò ancora che la Società Immobiliare era tenuta a restituire le somme che le erano state versate a titolo di caparra confirmatoria. La sentenza fu impugnata dalla snc CI ESSE CI e il sig. Bocchino spiegò intervento nel giudizio per far valere la sua estraneità alla controversia, ma la Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 7 marzo 1995, dichiarò inammissibile l'intervento, qualificato come adesivo dipendente. Con sentenza definitiva dell'8 marzo 1996 il tribunale condannò la snc CI ESSE CI al risarcimento dei danni in favore della srl Immobiliare Sette, liquidandoli in lire 102 milioni, oltre le spese.
2. La srl Immobiliare Sette, con atto di precetto del 18 giugno 1996, ha intimato alla snc CI ESSE CI il pagamento della somma di oltre lire 162 milioni, facendo valere come titolo la sentenza di condanna dell'8 marzo 1996; il precetto è stato notificato anche al sig. Carlo Bocchino, socio della Società, per avvertirlo che, in caso di mancato pagamento da parte della Società o per l'eventuale insufficienza del patrimonio sociale, si sarebbe proceduto esecutivamente anche nei suoi confronti.
3. Il sig. Carlo Bocchino, con atto del 12 agosto 1996, ha proposto opposizione contro il precetto davanti al tribunale di Vasto ed ha chiesto che l'atto fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti. L'interessato ha dedotto: che la sentenza fatta valere come titolo esecutivo non era a lui opponibile, perché non conteneva statuizioni in suo danno e perché egli non era erede o avente causa dalla Società intimata; che era terzo e non parte rispetto ai fatti indicati nella sentenza fatta valere come titolo esecutivo; che la pronuncia della sentenza dipendeva dal giudizio promosso contro l'Immobiliare Sette da Silvana Giampietro, che aveva agito come legale rappresentante della snc CI ESSE CI senza averne i necessari poteri; che la sua responsabilità doveva essere circoscritta al periodo intercorrente tra il tempo in cui la Società CI ESSE aveva avuto la disponibilità di un immobile appartenente alla Società Immobiliare Sette e la data in cui egli aveva ceduto la sua quota societaria.
La Società Immobiliare Sette si è costituita nel giudizio, sostenendo che aveva notificato il precetto anche nei confronti del socio, per la possibile incapienza del patrimonio societario, e che il Bocchino aveva prestato acquiescenza alla sentenza della Corte di appello di L'Aquila 7 marzo 1995, la quale aveva ritenuto inammissibile l'intervento principale da lui spiegato come terzo nel giudizio di appello contro sentenza parziale del 10 aprile 1992 del tribunale di Vasto.
4. L'opposizione è stata rigettata e la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 10 ottobre 2000.
La Corte di appello, preso atto che nelle more del giudizio era intervenuta la sentenza di questa Corte 20 agosto 1998 n. 8240, che aveva affermato la legittimazione della snc CI ESSE CI a promuovere il giudizio di risoluzione del contratto preliminare, ha dichiarato che, trattandosi di società di persone, il socio Carlo Bocchino era tenuto a rispondere illimitatamente dei debiti della CI ESSE CI, sia pure sussidiariamente, perché il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale poteva operare solo in sede esecutiva.
5. Il sig. Carlo Bocchino ha proposto ricorso per Cassazione ed ha depositato memoria.
La srl Immobiliare Sette ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso svolge cinque motivi ed è accolto, in base alle seguenti considerazioni.
2. Con il primo motivo del ricorso è dedotta nullità del procedimento e della sentenza per difetto di legittimazione processuale, violazione del principio del contraddittorio e pretermissione di litisconsorte necessario. Il ricorrente si riferisce al capo della sentenza impugnata, nel quale la Corte di appello ha dichiarato che il socio rispondeva illimitatamente dei debiti della s.n.c CI ESSE CI. Egli sostiene che l'errore, in cui è incorsa la Corte di appello, è di non avere considerato la sua qualità di terzo nei rapporti tra le sode Silvana Giampietro e Maria Cristina Catalano e la Società Immobiliare Sette. Tanto si ricavava sia dal fatto che la Corte di appello, con la sentenza 7 marzo 1995, non ammettendolo ad intervenire nel giudizio di appello contro la sentenza di primo grado, lo aveva considerato terzo rispetto a questi rapporti, sia da quello che la sentenza di questa Corte non faceva stato nei suoi confronti, perché riguardante i rapporti esistenti tra le socie della CI ESSE CI Giampietro e Catalano e la Società Immobiliare.
Con il secondo motivo è dedotta la nullità della notificazione del titolo esecutivo, per violazione dell'art. 479 cod. proc. civ. e dell'art. 2304 cod. civ. ed il difetto di motivazione sul punto. Il ricorrente sostiene che il precetto era nullo per violazione di norme sostanziali e processuali. La nullità sostanziale è indicata nel fatto che sentenza impugnata non ha tenuto conto che egli non aveva la qualità di socio della snc CI ESSE CI, per essere receduto da questa sia prima della formazione del titolo, sia prima del sorgere del credito della Società Immobiliare Sette. La nullità formale consisteva nel fatto che con il precetto non gli era stata notificata anche la sentenza di condanna, privandolo del potere di intervenire nel giudizio nel quale si era formata la sentenza.
Con il terzo motivo, il ricorrente sostiene che il creditore sociale, se vuole aggredire il patrimonio dei soci dopo avere sperimentato negativamente l'azione esecutiva sui beni sociali, deve procurarsi un titolo esecutivo direttamente nei confronti di questi ultimi, facendosi carico di dimostrare la qualità di socio del soggetto nei confronti del quale intende promuovere l'azione esecutiva per debito della società di persone.
Con il quarto motivo il ricorrente riprende la censura contenuta nel secondo motivo ed addebita alla sentenza impugnata di avergli attribuito la qualità di socio della snc CI ESSE CI, nonostante risultasse che, con atto del 22 settembre 1988, aveva ceduto le sue quote alle socie Giampietro e Catalano.
Con il quinto motivo è sostenuta la tesi che il titolo esecutivo si era formato senza la presenza del ricorrente. Il sig. Bocchino, dopo avere dichiarato il suo interesse a far dichiarare che era venuta meno la sua qualità di socio anche nei confronti della Società Immobiliare Sette, addebita alla sentenza impugnata l'errore di avere qualificato il suo intervento in appello come adesivo dipendente. I primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché pongono il comune problema, che deve essere risolto con efficacia di giudicato, della verifica della responsabilità del Bocchino per i debiti sociali.
3. È necessaria la seguente premessa.
La sentenza impugnata, per quanto è ancora rilevante, ha dichiarato che del debito della s.n.c CI ESSE CI doveva rispondere, sia pure in via sussidiaria, illimitatamente ogni socio e, tra questi il sig. Carlo Boccino, giacché il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale opera esclusivamente in sede esecutiva. La critica che, in concreto, è stata mossa a questa affermazione implica la soluzione dei problemi che si pongono quando un creditore sociale promuove - nel senso che preannuncia - un'espropriazione dei beni del socio per debiti della società.
L'art. 2304 cod. civ. dispone che, nelle società in nome collettivo, i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Vale a dire che i creditori sociali hanno davanti a loro più patrimoni su cui soddisfarsi: il patrimonio della società e quello dei singoli soci illimitatamente responsabili. E" pur vero che la responsabilità della società e quella dei soci non stanno sullo stesso piano, manifestandosi in questo senso uno degli aspetti della cosiddetta soggettività delle società di persone, e che i soci, pur essendo responsabili (artt. 2267, primo comma, e 2291, primo comma, cod. civ.), lo sono in via sussidiaria verso la società, nel senso che godono del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale (2268 e 2304 cod. civ.). Il beneficio opera nel senso che il creditore sociale può rivolgersi direttamente al socio, il quale ha l'onere d'invocare la preventiva escussione, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi (art. 2268 cod. civ.). Il beneficio di escussione opera, in altre parole, in via di eccezione ed il socio sarà tenuto a pagare, ove non provi - indicandoli specificamente - che nel patrimonio sociale esistono beni, non solo sufficienti, ma prontamente ed agevolmente aggredibili dal ceditore istante. L'esistenza dell'obbligo della società, quindi, è costitutiva dell'obbligo del socio, fatte salve le eccezioni personali di costui. Sul piano processuale, inoltre, la sentenza emessa nei confronti della società in nome collettivo spiega, come titolo esecutivo, effetti riflessi anche nei confronti del socio, la posizione del quale dipende da quella della società, nel senso che qualunque obbligo sociale, in qualsiasi modo sorto, fa nascere in lui l'obbligo corrispondente. Quindi, la sentenza emessa contro la società produce effetti nei confronti del socio e per questi è indifferente essere pregiudicato da un atto compiuto dal rappresentante sociale o da un processo condotto contro di lui. Per questi aspetti si veda già Cass. 17 gennaio 2203, n. 613.
Il sistema ora indicato ed indirettamente applicato dalla sentenza impugnata presuppone, come è evidente, l'accertamento della qualità di socio rivestita dal soggetto contro cui è azionato il credito. 4. Il ricorrente ha indicato i seguenti fatti non considerati dalla sentenza impugnata:
- in data 10 ottobre 1988 egli aveva ceduto le sue quote di partecipazione alla snc CI ESSE CI Confezioni di Bocchino Carlo e C. alle socie Giampiero e Catalano;
- la sentenza 10 aprile 1992 del tribunale di Vasto ha dichiarato la risoluzione del preliminare di vendita intercoso tra la srl Immobiliare Vasto e la snc CI ESSE CI ed ha condannato quest'ultima a rilasciare gli immobili, dichiarando che la Società Immobiliare era tenuta a restituire le somme che le erano state versate a titolo di caparra confirmatoria.
Il Bocchino ha eccepito che da questi fatti si ricavava che egli non rivestiva la qualità di socio della snc CI ESSE CI Confezioni di Giampietro Silvana e Maria Cristina Catalano, perché aveva perduto quella qualità dal 10 ottobre 1988 e ciò era avvenuto prima della sentenza del 10 aprile 1992 risolutiva del preliminare, a lui non opponibile.
5. La Corte di appello, enunciando principi sostanzialmente esatti, non ha individuato la situazione concreta nella quale si trovava l'attuale ricorrente, che gli consentivano, ove verificate, di proporre l'opposizione al precetto del 18 giugno 1996, anche a lui notificato dalla snc s.r.l. Immobiliare Sette.
La verifica dovrà essere fatta dal giudice del rinvio tenendo conto dei principi prima indicati e di quello che gli effetti restitutori decorrono dalla data dello scioglimento del contratto e non certo dalla dichiarata stipulazione del preliminare: Cass. 11 novembre 1992, n. 12121.
La stessa sorte segue la possibile obbiezione della formazione del giudicato sulla legittimazione del Bocchino a rispondere, come socio, illimitatamente dei debiti della s.n.c. CI ESSE CI, sia pure sussidiariamente; spetta, infatti, al giudice del rinvio accertare i limiti soggettivi di questo giudicato, dopo la verifica della data in cui il Bocchino avrebbe perduto la qualità di socio della Società indicata.
In questo senso la sentenza impugnata è cassata con rinvio. Le conclusioni raggiunte assorbono l'esame del quinto motivo del ricorso.
6. In conclusione, il ricorso è accolto nei limiti indicati e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione e questa provvedere anche alla determinazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio anche per le spese alla Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 21 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2004