Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6808 - pubb. 11/01/2012

Illecito recesso della banca dalla apertura di credito e risarcimento del danno

ABF Milano, 28 Ottobre 2011, n. 2320. Est. Girino.


Apertura di credito a tempo indeterminato – Recesso della banca – Imprevisto e arbitrario – Illiceità – Risarcimento del danno (anche in via equitativa).



In linea di principio, l’esercizio del recesso dall’apertura di credito a tempo indeterminato corrisponde, ove effettuato con i prescritti modi di preavviso, a un diritto della banca. Lo stesso è però illecito quando avvenga in termini imprevisti e arbitrari, così la banca venendo ad abusare del proprio diritto. Alla declaratoria di abuso consegue non l’obbligo di ripristinare il credito, bensì quello di risarcire il danno. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò) (riproduzione riservata)


Nella specie, l’Arbitro ha ritenuto che il recesso esercitato dalla banca concretasse una «repentina e arbitraria cessazione del rapporto»: «cessazione repentina in quanto sopravvenuta a meno di un mese da un significativo versamento operato dalla ricorrente che aveva dimezzato l’esposizione debitoria; cessazione arbitraria in quanto riferita o a irregolarità formali non essenziali, superate nel tempo e comunque non tempestivamente contestate dalla banca ovvero a presunte diminuzioni della capacità solutoria della ricorrente».


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