Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 684 - pubb. 01/01/2007
Nuovo rito in materia finanziaria
Tribunale Mantova, 15 Giugno 2004. Est. Bernardi.
Promotore finanziario - Violazione degli artt. 95, 96 e 98 reg. Consob n. 11522/98 - Risarcimento del danno - Responsabilità della banca - Nuovo processo societario - Applicabilità.
Rientra nel novero dei procedimenti di cui all’art. 1, I co. lett d) del d. lgs. n. 5/03, la controversia con la quale si deduce la violazione da parte del promotore finanziario degli artt. 95, 96 e 98 reg. Consob n. 11522/98 e si chiede la condanna al risarcimento del danno dello stesso promotore e, in via solidale ex art. 31, III co. d. lgs. n. 58/98, della banca preponente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il Giudice Istruttore,
sentite le parti;
rilevato che l’attore ha agito in giudizio deducendo la violazione, da parte del promotore finanziario, degli artt. 95, 96 e 98 del regolamento Consob n. 11522/98, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ed invocando inoltre la responsabilità, in via solidale, della banca convenuta ex art. 31 III co. d. lgs. 58/98;
ritenuto che tale controversia, introdotta con citazione ex art. 163 c.p.c. notificata in data 18-2-2004, rientra nel novero dei procedimenti disciplinati dal d. lgs. 17-1-2003 n. 5 atteso che l’art. 1 I co. lett. d) di tale normativa contempla i rapporti di intermediazione mobiliare da chiunque gestita nonché i servizi ed i contratti di investimento;
P.T.M.
visto l’art. 1 co. V d. lgs. 5/03, dispone il mutamento del rito ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
dott. Mauro Bernardi