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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6891 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 12 Luglio 2007, n. 15614. Est. Giusti.

Società - Di capitali - Società per azioni - Costituzione - Modi di formazione del capitale - Modificazioni dell'atto costitutivo - Contenuto delle modificazioni - Riduzione del capitale - Per perdite - Riduzione al di sotto del limite legale - Delibera assembleare di ricostituzione del capitale sociale - Contestuale immediata sottoscrizione del capitale ricostituito senza fissazione di un termine di opzione - Necessità - Esclusione - Previsione del termine di trenta giorni ex art. 2441 cod. civ. previgente per esercizio su diritto di opzione dei soci aventi diritto - Validità della delibera.


È valida la delibera, che a seguito di riduzione integrale del capitale sociale per perdite, decida l'azzeramento ed il contemporaneo aumento, anche ad una cifra superiore al minimo, del capitale sociale, mediante la sottoscrizione immediata e per intero del socio presente, purchè sia consentito, ai soci assenti o impossibilitati alla sottoscrizione immediata, l'esercizio del diritto di opzione nel termine di trenta giorni stabilito nell'art. 2441 secondo comma cod. civ. previgente per l'acquisto delle partecipazioni sottoscritte in misura eccedente la quota di spettanza dell'originario sottoscrittore, dal momento che l'esercizio postumo del diritto di opzione opera come condizione risolutiva e rimuove "pro quota" e retroattivamente gli effetti dell'originaria sottoscrizione. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. SALVATO Luigi - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BLINDART POMEZIA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. BERNARDI Giuseppe, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Monte Zebio, n. 28;
- ricorrente -
contro
DAFNE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. LONGO Lucio Filippo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza della Marina, n. 1;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4005 depositata il 13 novembre 2002;
Udita, la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 maggio 2007 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Adito dalla S.r.l. Dafne, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7550 del 2000, annullò la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria della società per azioni Blindart Pomezia in data 13 luglio 1988, con la quale, presso atto della esistenza di perdite notevoli, era stato azzerato il capitale sociale della società, era stato deciso l'aumento a L. 200.900.000, interamente versato dal socio Giovanni Guidi e, unitamente ad altre operazioni, era stata approvata la trasformazione della società da società per azioni in società a responsabilità limitata.
Il Tribunale ritenne la delibera viziata in riferimento all'art. 2441 c.c., in quanto la sottoscrizione integrale dell'aumento sino a L. 200.900.000 da parte del socio di maggioranza aveva violato il diritto di opzione dei soci assenti.
2. - La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 13 novembre 2002, ha rigettato l'appello interposto dalla S.r.l. Blindart Pomezia.
2.1. - La Corte territoriale ha preso le mosse dalla sottolineatura dell'esigenza, nel caso di perdita integrale del capitale sociale, dell'immediata ricostituzione di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2447 c.c., al fine di evitare lo scioglimento della società, sicché i soci presenti all'assemblea che ha deliberato l'azzeramento del capitale sociale si trovano praticamente nella necessità di una sottoscrizione immediata del capitale stesso. Tale situazione, tuttavia, ad avviso dei Giudici del gravame, non ricorre quando l'aumento del capitale ecceda il minimo fissato dalla legge, perché in tal caso non può più venire in considerazione l'urgenza di assicurare l'esistenza in vita della società.
Nel caso di specie, per la trasformazione della società da società per azioni in società a responsabilità limitata era sufficiente un capitale minimo di L. 20.000.000: se la immediata sottoscrizione di quest'ultimo era necessitata, non altrettanto poteva dirsi per l'ulteriore importo, che rappresentava un aumento del capitale e che doveva essere deliberato ed attuato con il rispetto delle regole previste dall'art. 2441 c.c..
Il diritto di opzione - ha proseguito la Corte capitolina - può essere escluso o limitato solo quando l'interesse della società lo esige; e tale interesse può identificarsi nella opportunità di mantenere in vita la società dopo l'azzeramento del capitale sociale, ma non nel caso di aumento del capitale sociale oltre il minimo di legge, tale ipotesi non trovando alcuna giustificazione in un interesse societario giustificativo del sacrificio del diritto dei soci.
Nè, infine, rilevava, secondo i giudici del gravame, la circostanza che comunque era stato previsto un meccanismo che permetteva al socio assente l'esercizio del diritto di opzione, dovendo ritenersi viziata la delibera in contestazione per il solo fatto che essa aveva consentito la sottoscrizione immediata da parte del socio Giovanni Guidi dell'aumento del capitale superiore a quello minimo di legge, indipendentemente da qualsiasi altra valutazione, perché tale decisione costituiva già violazione del diritto di opzione dei soci assenti e contrastava con le disposizioni dell'art. 2441 c.c.. 3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello la Blindart Pomezia S.r.l. ha interposto ricorso, con atto notificato il 18 aprile 2003, affidato a due motivi di censura.
Ha resistito, con controricorso, la Dafne S.r.l..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2441 e 2447 c.c., nonché carente, contraddittoria od omessa motivazione su punto essenziale della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Poiché l'art. 2447 c.c., stabilisce che la cifra alla quale il capitale sociale deve essere aumentato deve non già arrivare al minimo, ma non essere ad esso inferiore, dovrebbe ritenersi legittima la delibera con cui l'assemblea decida di aumentare il capitale sociale portandolo ad una somma superiore al minimo. Del resto, non si capirebbe perché mai i soci di maggioranza possano sostanzialmente escludere definitivamente la minoranza assente quando la ricostituzione sia disposta per il capitale minimo, ma non possano provvedere alla ricostituzione integrale quando sia previsto un capitale maggiore, con la conseguente ricapitalizzazione integrale della società e l'intera liberazione delle quote o delle azioni, facendo peraltro comunque salva la possibilità degli assenti di esercitare il proprio diritto di opzione.
La statuizione della Corte d'appello - ad avviso della quale, quando il capitale sociale sia aumentato oltre il minimo di legge, non vi sarebbe alcun interesse societario che giustifichi il sacrificio del diritto di opzione - trascurerebbe di considerare che, oltre alla diminuzione del capitale sotto il minimo, anche l'impossibilità di perseguire l'oggetto sociale può pregiudicare la vita della società, e che tale perseguimento ben può esigere un capitale sociale superiore al minimo, ferma restando la libertà dei soci in ordine alla scelta della forma sociale. Al contrario di quanto ritenuto dai giudici di merito, cioè, l'interesse sociale ben può esigere la disponibilità immediata dell'intero capitale sociale, motivo questo per il quale l'art. 2447 c.c., prevede una ricapitalizzazione non inferiore al minimo, e non solamente pari ad esso.
Quanto affermato dalla Corte d'appello contrasterebbe con l'univoco orientamento del legislatore a preferire che le azioni o le quote sociali siano integralmente liberate. Tale orientamento si ricaverebbe dall'esigenza che il capitale sociale sia immediatamente versato, quale condizione per la costituzione della società, per i tre decimi, e che comunque le quote o le azioni per cui sono previsti conferimenti in natura siano immediatamente liberate. La legge - si osserva - tende ad assicurare comunque la congruità anche iniziale del capitale versato a quello previsto convenzionalmente, non ammettendosi che i conferimenti in natura siano solamente dovuti dalla società.
2. - Con il secondo mezzo la ricorrente si duole -denunciando vizio di omessa, contraddittoria o carente motivazione su punto decisivo della controversia - che la Corte territoriale non abbia tenuto conto che con la delibera che ha dato luogo al giudizio si stabilì che l'aumento fosse sottoscritto ed interamente liberato dal socio Giovanni Guidi, il quale però metteva immediatamente le partecipazioni sociali sottoscritte in eccedenza a disposizione degli altri soci: costoro erano pertanto da subito e nel termine di trenta giorni abilitati a rilevarle previo rimborso dell'importo in proporzione alle partecipazioni rispettivamente già possedute. La ricorrente sostiene che in tal modo si sarebbe adeguatamente rispettato il diritto di opzione dei soci.
Difatti, anche ammettendo che per l'ammontare della ricapitalizzazione superiore al minimo si debba applicare l'art. 2441 c.c., la Corte d'appello non avrebbe spiegato perché la delibera che obbligava il socio sottoscrittore ad offrire agli altri soci le quote del nuovo capitale avrebbe violato il diritto di opzione. A tale riguardo, la ricorrente ricorda che la giurisprudenza di merito ha considerato perfettamente valide delibere siffatte. 3. - I due motivi - i quali, stante la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente - sono fondati nei termini di seguito precisati.
3.1. - È incontestato, e risulta dalla sentenza di merito, che l'assemblea straordinaria della S.p.a. Blindart Pomezia, convocata per gli adempimenti di cui all'art. 2447 c.c., deliberò di ripianare le perdite (di L. 1.805.612.216) mediante l'utilizzo della riserva legale, l'utilizzo di utili portati a nuovo e l'azzeramento del capitale sociale (pari, quest'ultimo, a L. 1.120.000.000), e di ricostituire il capitale sociale a L. 200.900.000, attraverso contestuale ed integrale sottoscrizione con versamento del relativo importo nelle casse sociali, effettuata, anche a copertura della perdita residua, esclusivamente dal socio Giovanni Guidi; statuì che gli altri soci potevano esercitare il diritto di opzione, nel termine di trenta giorni, previo rimborso, in proporzione alle partecipazioni rispettivamente già possedute, al socio Guidi Giovanni, il quale si impegnava a mettere da subito le relative partecipazioni sociali sottoscritte in eccedenza a disposizione degli altri soci; deliberò, infine, la trasformazione della società da società per azioni in società a responsabilità limitata, previa riduzione del capitale sociale, come sopra ricostruito sottoscritto e versato, da L. 200.900.000 a L. 100.000.000 a copertura di altrettante perdite. 3.2. - Ciò posto, e rilevato che le censure devono essere esaminate avendo riguardo alle norme che disciplinano le società di capitali nel testo vigente anteriormente alle norme introdotte dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, occorre considerare che non è invalida per lesione del diritto di opzione di cui all'art. 2441 c.c., la delibera che, a seguito di riduzione integrale del capitale sociale per perdite, decida l'azzeramento e il contemporaneo aumento, ad una cifra anche superiore al minimo, del capitale sociale, consentendone la sottoscrizione immediata e per intero ad uno solo dei soci, presente all'assemblea, assegnando contestualmente ai soci che ne abbiano diritto (soci assenti all'assemblea o soci presenti ma impossibilitati ad una sottoscrizione immediata) il termine di trenta giorni, pari al periodo minimo previsto dall'art. 2441 c.c., per l'esercizio del diritto di opzione, fungente da condizione risolutiva dell'acquisto delle partecipazioni sottoscritte dal socio in misura eccedente a quella di propria spettanza.
Come questa Corte ha già riconosciuto con la sentenza 17 novembre 2005, n. 23262 (in una fattispecie nella quale l'assemblea straordinaria di una società a responsabilità limitata, preso atto delle perdite, aveva provveduto all'azzeramento e alla ricostituzione del capitale sociale sino al limite - superiore al minimo di legge - di L. 90.000.000, mediante conferimenti in danaro contante effettuati esclusivamente dal socio presente, che perciò lo aveva sottoscritto per l'intero), una operazione siffatta non sacrifica il diritto di opzione di cui all'art. 2441 c.c., nel suo contenuto (o nella sua natura di mezzo giuridico al fine) di diritto di prelazione che la norma attribuisce al socio in ordine alla sottoscrizione del capitale al fine di garantire allo stesso che resti inalterata la misura della sua partecipazione al capitale ed al patrimonio sociale. In tal caso, il diritto di opzione - il cui esercizio è suscettibile di rimuovere, pro quota, l'acquisto da parte del socio originario sottoscrittore dell'intero capitale - è salvaguardato mediante la previsione dell'esercizio postumo, e con effetto retroattivo, rispetto all'avvenuta integrale sottoscrizione del capitale da parte dell'altro socio.
3.3. - Erroneamente, pertanto, la Corte d'appello ha giudicato del tutto ininfluente, omettendo così di valutare la portata della clausola della impugnata delibera, il fatto che nella specie era comunque stato previsto un meccanismo che consentiva al socio assente - la s.r.l. Dafne - l'esercizio del diritto di opzione; e ha dato per contro rilievo alla circostanza - questa si ininfluente - che il capitale sociale era stato ricostituito ad una cifra superiore al minimo di legge.
4. - In conseguenza dell'accoglimento, per quanto di ragione, della censura, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma che, in diversa composizione, previa ricostruzione della portata della clausola della delibera impugnata, ne esaminerà la legittimità o meno facendo applicazione del principio di diritto sub 3.2.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2007