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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6897 - pubb. 06/02/2012.

Accordi di ristrutturazione e formazione delle classi, rispetto della par condicio creditorum e deposito delle somme per il pagamento dei creditori estranei


Tribunale di Bergamo, 27 Gennaio 2012. Pres., est. Alfani.

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Suddivisione dei creditori in classi - Ammissibilità - Rispetto della par condicio creditorum - Irrilevanza - Garanzia di pagamento dei creditori estranei mediante deposito.


La suddivisione dei creditori in classi analoghe a quelle previste per le procedure di concordato è ammissibile anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182 bis, legge fallimentare, nell'ambito dei quali non deve necessariamente essere rispettato il principio della par condicio creditorum. (Nel caso di specie, l'accordo prevedeva otto classi di creditori, dai promissari acquirenti di immobili fino ai postergati, e il pagamento dei creditori estranei è stato garantito mediante il deposito della somma a ciò necessaria). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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