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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6991p - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Varese, 02 Febbraio 2012. .

Sequestro conservativo concesso ante causam – Accoglimento della domanda del creditore nel successivo giudizio di merito – Conversione del sequestro in pignoramento, ope legis, ex art. 686 c.p.c. – Rispetto delle formalità di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c. – Effetti ex art. 2906 c.c..


Il sequestro conservativo, in conseguenza della sentenza di condanna in favore del creditore, si converte in pignoramento (art. 686 c.p.c.). La richiesta di conferma del sequestro, da parte dell’attore, non può trovare dunque accoglimento. Durante il giudizio di merito di cui all’art. 669-octies c.p.c., infatti, non è prevista la convalida del provvedimento cautelare, emesso durante la fase sommaria (v. Trib. Monza, Sez. IV, 3 settembre 2007); infatti, l’art. 686 c.p.c. prevede che il sequestro conservativo si converta ipso iure in pignoramento dal momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando, in quello stesso momento, il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto. (Cass. civ., sez. III, sentenza 29 aprile 2006 n. 10029). L’assunto è testimoniato dall’art. 156 disp. att. c.p.c., dove sono espressamente previste le modalità di esecuzione della sentenza di condanna, ottenuta successivamente ad un sequestro. Ciò significa che gli effetti prodotti dal sequestro, ex art. 2906 del codice civile, nel periodo anteriore divengono attuali con la conversione in pignoramento, sempreché questo non divenga inefficace per il mancato adempimento delle formalità di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)